Trib. Roma, sentenza 16/04/2024, n. 6592
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Testo completo
N. R.G. 42969/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , nato in Parte_1
Egitto il 05.05.1984, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Alvaro, nei confronti del
[...]
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. Controparte_1
Fatto
KO SA LR ha riferito di aver presentato in data 22.11.2022 innanzi Pt_1 Pt_1
la Questura di Roma, istanza di rinnovo della carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiare di cittadino UE, in quanto coniugato con cittadina italiana.
La Questura di in data 5.05.2023 ha emesso un preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 CP_1 affermando: “Dagli accertamenti effettuati da questo ufficio al sistema informatico dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli, con le generalità
[...]
nato in [...] il [...] è emerso a carico della S.V.: - In data Parte_1
30/04/2021 sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 582, 583, 577 e 110 del C.P. (lesioni personali aggravate in concorso), alla reclusione di anni 6, commessi 28/08/2016 in Tivoli (RM);
-
In data 30/04/2021 sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 377 del C.P. (subornazione) alla reclusione di anni 5 e mesi 10, commesso dal 19/11/2016 al 18/05/2017 presso Tivoli;
La S.V. con il proprio comportamento ha dimostrato un'indole propensa alla trasgressione delle norme che regolano la civile convivenza ed una inclinazione ad un comportamento che costituisce una minaccia concreta e attuale per la sicurezza pubblica.”
Conseguentemente, il ricorrente, a mezzo dell'avvocato difensore ha formulato delle osservazioni al preavviso di rigetto indirizzate alla Questura, con le quali ha evidenziato che “la figura dell'interessato, considerata nella sua globalità, non potesse essere ascritta alla categoria dei soggetti socialmente pericolosi”. A riprova di ciò, ha dedotto di essere titolare di un'attività di impresa, in relazione alla quale ha allegato la visura camerale e la dichiarazione dei redditi 2022. Il ricorrente ha inoltre aggiunto di aver fatto presente che dal dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 12672/2022, le cui motivazioni non sono state ancora depositate, che ha annullato la decisione di condanna della Corte d'Appello di Roma del 30.04.2021, si evince l'unicità del procedimento penale a carico dell'istante e la sua non definitività. Nonostante le osservazioni suesposte, la Questura di nel convocarlo presso i propri uffici in data 24.07.2023, gli ha CP_1
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza 22.11.2024.
Il ricorrente, ritenendo che il permesso di soggiorno ricevuto non rispondesse all'istanza di rinnovo della carta di soggiorno UE presenta nel 2022, ha adito il Tribunale per veder accertato il suo diritto di soggiorno in Italia a tempo indeterminato quale familiare di cittadina UE con ordine alla P.A. resistente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno.
Nel motivare le sue richieste il ricorrente ha evidenziato che l'Amministrazione avrebbe mancato di fornire le ragioni in base alle quali non è stata prorogata la validità della carta di soggiorno a tempo indeterminato di cui lo stesso era titolare. Ancora, ha osservato che “in ossequio alle norme che delineano l'iter procedimentale, l'amministrazione nel degradare giuridicamente la posizione di soggiorno dell'odierno ricorrente, avrebbe dovuto, previamente, notificargli la decisione con la quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno a tempo indeterminato.”
L'Amministrazione, inoltre, a detta del ricorrente, non avrebbe tenuto in adeguata considerazione fondamentali profili della sua vita quali, in particolare: l'arrivo in Italia più di venti anni fa,
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , nato in Parte_1
Egitto il 05.05.1984, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Alvaro, nei confronti del
[...]
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. Controparte_1
Fatto
KO SA LR ha riferito di aver presentato in data 22.11.2022 innanzi Pt_1 Pt_1
la Questura di Roma, istanza di rinnovo della carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiare di cittadino UE, in quanto coniugato con cittadina italiana.
La Questura di in data 5.05.2023 ha emesso un preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 CP_1 affermando: “Dagli accertamenti effettuati da questo ufficio al sistema informatico dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli, con le generalità
[...]
nato in [...] il [...] è emerso a carico della S.V.: - In data Parte_1
30/04/2021 sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 582, 583, 577 e 110 del C.P. (lesioni personali aggravate in concorso), alla reclusione di anni 6, commessi 28/08/2016 in Tivoli (RM);
-
In data 30/04/2021 sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 377 del C.P. (subornazione) alla reclusione di anni 5 e mesi 10, commesso dal 19/11/2016 al 18/05/2017 presso Tivoli;
La S.V. con il proprio comportamento ha dimostrato un'indole propensa alla trasgressione delle norme che regolano la civile convivenza ed una inclinazione ad un comportamento che costituisce una minaccia concreta e attuale per la sicurezza pubblica.”
Conseguentemente, il ricorrente, a mezzo dell'avvocato difensore ha formulato delle osservazioni al preavviso di rigetto indirizzate alla Questura, con le quali ha evidenziato che “la figura dell'interessato, considerata nella sua globalità, non potesse essere ascritta alla categoria dei soggetti socialmente pericolosi”. A riprova di ciò, ha dedotto di essere titolare di un'attività di impresa, in relazione alla quale ha allegato la visura camerale e la dichiarazione dei redditi 2022. Il ricorrente ha inoltre aggiunto di aver fatto presente che dal dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 12672/2022, le cui motivazioni non sono state ancora depositate, che ha annullato la decisione di condanna della Corte d'Appello di Roma del 30.04.2021, si evince l'unicità del procedimento penale a carico dell'istante e la sua non definitività. Nonostante le osservazioni suesposte, la Questura di nel convocarlo presso i propri uffici in data 24.07.2023, gli ha CP_1
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza 22.11.2024.
Il ricorrente, ritenendo che il permesso di soggiorno ricevuto non rispondesse all'istanza di rinnovo della carta di soggiorno UE presenta nel 2022, ha adito il Tribunale per veder accertato il suo diritto di soggiorno in Italia a tempo indeterminato quale familiare di cittadina UE con ordine alla P.A. resistente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno.
Nel motivare le sue richieste il ricorrente ha evidenziato che l'Amministrazione avrebbe mancato di fornire le ragioni in base alle quali non è stata prorogata la validità della carta di soggiorno a tempo indeterminato di cui lo stesso era titolare. Ancora, ha osservato che “in ossequio alle norme che delineano l'iter procedimentale, l'amministrazione nel degradare giuridicamente la posizione di soggiorno dell'odierno ricorrente, avrebbe dovuto, previamente, notificargli la decisione con la quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno a tempo indeterminato.”
L'Amministrazione, inoltre, a detta del ricorrente, non avrebbe tenuto in adeguata considerazione fondamentali profili della sua vita quali, in particolare: l'arrivo in Italia più di venti anni fa,
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