Trib. Pisa, sentenza 12/11/2024, n. 677
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 765/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 12.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giorgio Leoncini e Sergio Picchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente e accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente “1- “Voglia accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratto a tempo determinato stipulati con il per supplenza Controparte_2 temporanea (come sopra specificati) e relativi all'anno scolastico 2018-2018 (cfr. Doc.
n. 2) e 2018-2019 (cfr. Doc n. 3) e per l'effetto, condannare il Controparte_3
, in persona del pro-tempore (c.f. ), al pagamento
[...] CP_4 P.IVA_1 delle differenze retributive quantificate, in € 1.815,14, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;2-
Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta relativi agli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 e, per
l'effetto, condannare il (c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del pro-tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica CP_4 con l'accredito della somma complessiva di € 2.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015 relativamente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente negli anni scolastici innanzi citati. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente : contumace Controparte_3
FATTO E DIRITTO
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 09.06.2023, chiedeva di accertare e Parte_1
dichiarare sia il diritto a percepire la retribuzione professionale docente (di seguito anche “RPD”) in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del CP_3
convenuto in qualità di docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
sia il diritto all'assegnazione
Pag. 2 di 17
del beneficio del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per i seguenti anni scolastici: 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
2. In particolare, il ricorrente lamentava di non aver percepito dal datore di lavoro, durante gli anni scolastici dal 2017 al 2019, la retribuzione professionale docente (RPD), elemento accessorio previsto dall'art. 7 CNL del 15.03.2001, attribuito ai soli docenti in ruolo e ai docenti a tempo determinato su organico di diritto e su organico di fatto, ossia per i docenti assunti su posti vacanti e disponibili coperti con incarico avente durata fino al termine dell'anno scolastico (il 31 agosto), e per i docenti assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche (il 30 giugno). Tale emolumento è pari, per ogni mese di servizio, a lordi € 164,00 fino al 28.02.2018 e pari a € 174,50 dal 01.03.2018.
Deduceva che il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale si pone in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Forniva un'interpretazione dell'art. 7 CNL del 15.03.2001 nel rispetto della clausola 4 citata, rilevando come il rinvio, contenuto nella norma, rinvio all'art. 25 CCNI del 31.08.1999 incide soltanto sulla determinazione del calcolo e i relativi criteri, così come anche ritenuto dai giudici di legittimità e di merito.
Quanto al bonus della cd. “carta docente” – dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento - deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione;
nonché, anche in questo caso, la violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo indeterminato e i docenti a tempo determinato, sancita dalla clausola 4 citata.
Concludeva chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione di CP_3
1.815,14 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di
Pag. 3 di 17
retribuzione professionale docenti per il biennio dal 2017 al 2019;
nonché la condanna all'assegnazione della carta docente per l'importo di 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2017 al 2022 (500 euro annui).
3. Il non si è costituito nel presente giudizio, Controparte_3
nonostante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
4. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e va accolto.
6. Procedendo in ordine alle domande formulate dal ricorrente, va rammentato che l'art. 7, comma 1, CCNL Comparto scuola del 15/3/2001 ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) prevedendo come obiettivo la “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che
“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999”.
7. Il citato art. 25 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche. Nei commi successivi, prosegue l'articolo disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
Pag. 4 di 17 servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
8. Occorre, inoltre, precisare che la contrattazione successiva ha inciso su tali disposizioni richiamate nella modifica dell'entità della retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (si vedano l'art. 81
CCNL 24.07.2003 e l'art. 83 CCNL del 29.11.2007).
9. Dal complesso delle disposizioni finora richiamate, emerge che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza del
19.07.2017, n. 17773).
10. Pertanto, tale emolumento rientra nelle cd. “condizioni di impiego”, che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
11. Più specificatamente, la clausola 4 citata esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. La
Corte di Giustizia, affrontando le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sul punto, Corte Giustizia
15.04.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.09.2007, causa C307/05, Del ;
Persona_1
08.09.2011, causa C-177/10 Rosado Santana).
La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 765/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 12.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giorgio Leoncini e Sergio Picchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente e accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente “1- “Voglia accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratto a tempo determinato stipulati con il per supplenza Controparte_2 temporanea (come sopra specificati) e relativi all'anno scolastico 2018-2018 (cfr. Doc.
n. 2) e 2018-2019 (cfr. Doc n. 3) e per l'effetto, condannare il Controparte_3
, in persona del pro-tempore (c.f. ), al pagamento
[...] CP_4 P.IVA_1 delle differenze retributive quantificate, in € 1.815,14, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;2-
Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta relativi agli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 e, per
l'effetto, condannare il (c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del pro-tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica CP_4 con l'accredito della somma complessiva di € 2.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015 relativamente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente negli anni scolastici innanzi citati. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente : contumace Controparte_3
FATTO E DIRITTO
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 09.06.2023, chiedeva di accertare e Parte_1
dichiarare sia il diritto a percepire la retribuzione professionale docente (di seguito anche “RPD”) in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del CP_3
convenuto in qualità di docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
sia il diritto all'assegnazione
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del beneficio del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per i seguenti anni scolastici: 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
2. In particolare, il ricorrente lamentava di non aver percepito dal datore di lavoro, durante gli anni scolastici dal 2017 al 2019, la retribuzione professionale docente (RPD), elemento accessorio previsto dall'art. 7 CNL del 15.03.2001, attribuito ai soli docenti in ruolo e ai docenti a tempo determinato su organico di diritto e su organico di fatto, ossia per i docenti assunti su posti vacanti e disponibili coperti con incarico avente durata fino al termine dell'anno scolastico (il 31 agosto), e per i docenti assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche (il 30 giugno). Tale emolumento è pari, per ogni mese di servizio, a lordi € 164,00 fino al 28.02.2018 e pari a € 174,50 dal 01.03.2018.
Deduceva che il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale si pone in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Forniva un'interpretazione dell'art. 7 CNL del 15.03.2001 nel rispetto della clausola 4 citata, rilevando come il rinvio, contenuto nella norma, rinvio all'art. 25 CCNI del 31.08.1999 incide soltanto sulla determinazione del calcolo e i relativi criteri, così come anche ritenuto dai giudici di legittimità e di merito.
Quanto al bonus della cd. “carta docente” – dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento - deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione;
nonché, anche in questo caso, la violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo indeterminato e i docenti a tempo determinato, sancita dalla clausola 4 citata.
Concludeva chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione di CP_3
1.815,14 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di
Pag. 3 di 17
retribuzione professionale docenti per il biennio dal 2017 al 2019;
nonché la condanna all'assegnazione della carta docente per l'importo di 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2017 al 2022 (500 euro annui).
3. Il non si è costituito nel presente giudizio, Controparte_3
nonostante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
4. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e va accolto.
6. Procedendo in ordine alle domande formulate dal ricorrente, va rammentato che l'art. 7, comma 1, CCNL Comparto scuola del 15/3/2001 ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) prevedendo come obiettivo la “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che
“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999”.
7. Il citato art. 25 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche. Nei commi successivi, prosegue l'articolo disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
Pag. 4 di 17 servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
8. Occorre, inoltre, precisare che la contrattazione successiva ha inciso su tali disposizioni richiamate nella modifica dell'entità della retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (si vedano l'art. 81
CCNL 24.07.2003 e l'art. 83 CCNL del 29.11.2007).
9. Dal complesso delle disposizioni finora richiamate, emerge che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza del
19.07.2017, n. 17773).
10. Pertanto, tale emolumento rientra nelle cd. “condizioni di impiego”, che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
11. Più specificatamente, la clausola 4 citata esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. La
Corte di Giustizia, affrontando le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sul punto, Corte Giustizia
15.04.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.09.2007, causa C307/05, Del ;
Persona_1
08.09.2011, causa C-177/10 Rosado Santana).
La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5
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