Trib. Torino, sentenza 18/10/2024, n. 5221
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Testo completo
proc. n. 13030/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Andrea Natale Presidente dott.ssa Sara Perlo Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice relatore riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 12/09/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13030 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nata il [...] a [...]ù), C.F. Parte_1
, C.U.I. rapp.ta e difesa dall'avv. ALESSANDRO C.F._1 P.IVA_1
PRATICÒ, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE –
- 1 -
conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale (…) nel merito: annullare l'atto impugnato e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 c.
1.1 D.Lgs. 286/98 (formulazione pre-vigente al DL 20/2023);
in ordine alle statuizioni sulle spese ex art. 91 c.p.c. si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale”;
conclusioni di parte resistente: “rigettare il ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, con istanza del giorno 18/08/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 562/2023, reso in data 30/05/2023 e notificato all'odierna ricorrente in data 21/06/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 07/11/2022 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 10/07/2023 e depositato il giorno 11/07/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg.
9-10 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 24/07/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 08/04/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, sanando tutti i vizi relativi alla vocatio in ius, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 3 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 11/04/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Il Collegio, con ordinanza del giorno 12/09/2024, ha autorizzato il deposito dell'allegato n. 33, prodotto in data 10/09/2024, trattandosi di documentazione lavorativa sopravvenuta, nonché trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
**** 1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in CP_1 relazione alla posizione dell'odierna ricorrente, «ha ritenuto che in base alla documentazione presentata in occasione della … istanza [proposta in data 18/08/2022], oltre che [ad] ulteriori elementi acquisiti in sede di valutazione della precedente domanda di protezione internazionale presentata
- 2 - dall'odierna istante, non risultano soddisfatti i requisiti di legge (natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sodali con il suo Paese d'origine): al netto di un positivo inserimento lavorativo e della presenza regolare di un fratello sul territorio nazionale, non risulta infatti che l'istante mantenga in Italia solidi legami familiari, sociali o culturali che verrebbero irrimediabilmente compromessi in caso di rimpatrio, mantenendo invece legami con il Paese di origine, dove – in base a quanto risulta dalla precedente istanza di p.i. presentata, non contraddetto da quanto allegato in occasione della
[proposizione dell'istanza del 18/08/2022] risiederebbero i tre figli e il marito». La ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, rappresentando «[di aver] presentato domanda di protezione internazionale [in data 16/07/2019], respinta dalla Commissione Territoriale di Torino con decisione notificata il 22/03/2020; [che] la decisione non è stata impugnata
[e che la sua] datrice di lavoro il 03/08/2020 ha presentato domanda di emersione ai sensi dell'art. 103 c. 1 DL 34/2020;
[che] lo Sportello Unico di ha rigettato l'istanza di emersione il CP_1
25/02/2022, [avendo ritenuto] erroneamente regolare il rapporto di lavoro al momento della richiesta di emersione; [di aver] quindi presentato, il 18/08/2022, istanza di protezione speciale al Questore di
potendo documentare un buon radicamento socio-lavorativo, in essere dal gennaio 2020;
[che] il CP_1
Questore ha rigettato l'istanza, con il provvedimento ora impugnato, pur dichiarando accertato: “… un positivo inserimento lavorativo e [la] presenza regolare di un fratello sul territorio nazionale”» (pag. 2 del ricorso, ma v. più diffusamente anche pagg.
3-5 del ricorso). Ha dunque argomentato in ordine all'avvenuta creazione di