Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2024, n. 1154
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Proc. n. 630\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di
consiglio e composto dai magistrati:
dott. Giovanni De Marco Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 630\2024 R.G.;
promossa da
c.f.: nato Parte_1 C.F._1
a Milazzo, il 17/04/1971 ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. Via
Umberto I n. 214, presso lo studio dell'avv. Mazzeo Lorella, che lo rappresenta e
difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. , nata a Controparte_1 C.F._2
Milazzo il 20/08/1974 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Giorgio Rizzo n.
115 presso lo studio dell'avv. Martines Antonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.10.2024, le parti hanno concluso come da verbale, da
intendersi richiamato in questa sede. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere
senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
nel Comune di Milazzo in data 7/06/2003, Controparte_1
regolarmente trascritto, e che dal matrimonio è nata la figlia (cl. 2007). Ha Per_1
adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, avendo il Tribunale omologato la separazione con decreto
del 17.01.2023 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione
spirituale e materiale. Ha chiesto, inoltre, stante la propria precarietà lavorativa,
di nulla prevedere a titolo di mantenimento della figlia e di disporre a carico della resistente un assegno alimentare dell'importo di €.400,00 da versare in proprio favore;
in subordine, di disporre un contributo al mantenimento della figlia non
superiore alla somma di €.100,00, oltre al 10% delle spese straordinarie da sostenere in suo favore, confermando nel resto le condizioni pattuite in sede di
separazione. Con note del 14.10.2024, il ricorrente ha dato atto del mutamento
delle proprie condizioni economiche, stante la stipulazione di un contratto di
lavoro avvenuta in data 8.10.2024. Pertanto, all'udienza di comparizione delle
2
parti del 18.10.2024, il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'assegno
alimentare e ha chiesto di rideterminare il contributo al mantenimento della figlia
per l'importo mensile di €.400,00 mensili.
Si è costituita , la quale ha contestato Controparte_1
quanto contenuto nel ricorso avversario. Ha chiesto che fosse pronunziata
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che nulla
fosse previsto a carico del marito a titolo di assegno alimentare, di confermare il
contributo al mantenimento della figlia per l'importo di €.600,00 oltre al 60%
delle spese straordinarie da sostenere in suo favore, così come stabilito in sede di
separazione. In via riconvenzionale, la ha chiesto di disporre un CP_1
assegno divorzile in proprio favore dell'importo di €.150,00 e la percezione
integrale dell'assegno unico universale.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
18.10.2024, fallito il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni e
ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere
accolta, sussistendone i presupposti. È documentalmente provato che tra i coniugi
è stata omologata la separazione personale con decreto del 17.01.2023 e che
dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del
vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della
comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo
entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a
3
formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto. Ricorrono
pertanto i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
In corso di causa il EN ha rinunciato alla domanda di assegno
divorzile, pertanto nulla occorre disporre al riguardo.
Va rigettata, invece, la domanda di assegno divorzile, per l'importo di
€.150,00 mensili, avanzata dalla . CP_1
Come noto, l'art. 5, VI co., L. 898/70 stabilisce che con la sentenza che
pronuncia, tra l'altro, lo scioglimento del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ognuno di essi alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a
favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Tale disposizione di legge è stata oggetto della nota pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite, la n. 18287/18, che innovando rispetto ai precedenti
orientamenti, ha affermato il principio secondo cui: "L'assegno divorzile ha una
funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, e richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla
prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere
conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce
4 della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di
consiglio e composto dai magistrati:
dott. Giovanni De Marco Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 630\2024 R.G.;
promossa da
c.f.: nato Parte_1 C.F._1
a Milazzo, il 17/04/1971 ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. Via
Umberto I n. 214, presso lo studio dell'avv. Mazzeo Lorella, che lo rappresenta e
difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. , nata a Controparte_1 C.F._2
Milazzo il 20/08/1974 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Giorgio Rizzo n.
115 presso lo studio dell'avv. Martines Antonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.10.2024, le parti hanno concluso come da verbale, da
intendersi richiamato in questa sede. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere
senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
nel Comune di Milazzo in data 7/06/2003, Controparte_1
regolarmente trascritto, e che dal matrimonio è nata la figlia (cl. 2007). Ha Per_1
adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, avendo il Tribunale omologato la separazione con decreto
del 17.01.2023 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione
spirituale e materiale. Ha chiesto, inoltre, stante la propria precarietà lavorativa,
di nulla prevedere a titolo di mantenimento della figlia e di disporre a carico della resistente un assegno alimentare dell'importo di €.400,00 da versare in proprio favore;
in subordine, di disporre un contributo al mantenimento della figlia non
superiore alla somma di €.100,00, oltre al 10% delle spese straordinarie da sostenere in suo favore, confermando nel resto le condizioni pattuite in sede di
separazione. Con note del 14.10.2024, il ricorrente ha dato atto del mutamento
delle proprie condizioni economiche, stante la stipulazione di un contratto di
lavoro avvenuta in data 8.10.2024. Pertanto, all'udienza di comparizione delle
2
parti del 18.10.2024, il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'assegno
alimentare e ha chiesto di rideterminare il contributo al mantenimento della figlia
per l'importo mensile di €.400,00 mensili.
Si è costituita , la quale ha contestato Controparte_1
quanto contenuto nel ricorso avversario. Ha chiesto che fosse pronunziata
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che nulla
fosse previsto a carico del marito a titolo di assegno alimentare, di confermare il
contributo al mantenimento della figlia per l'importo di €.600,00 oltre al 60%
delle spese straordinarie da sostenere in suo favore, così come stabilito in sede di
separazione. In via riconvenzionale, la ha chiesto di disporre un CP_1
assegno divorzile in proprio favore dell'importo di €.150,00 e la percezione
integrale dell'assegno unico universale.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
18.10.2024, fallito il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni e
ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere
accolta, sussistendone i presupposti. È documentalmente provato che tra i coniugi
è stata omologata la separazione personale con decreto del 17.01.2023 e che
dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del
vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della
comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo
entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a
3
formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto. Ricorrono
pertanto i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
In corso di causa il EN ha rinunciato alla domanda di assegno
divorzile, pertanto nulla occorre disporre al riguardo.
Va rigettata, invece, la domanda di assegno divorzile, per l'importo di
€.150,00 mensili, avanzata dalla . CP_1
Come noto, l'art. 5, VI co., L. 898/70 stabilisce che con la sentenza che
pronuncia, tra l'altro, lo scioglimento del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ognuno di essi alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a
favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Tale disposizione di legge è stata oggetto della nota pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite, la n. 18287/18, che innovando rispetto ai precedenti
orientamenti, ha affermato il principio secondo cui: "L'assegno divorzile ha una
funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, e richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla
prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere
conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce
4 della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi