Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 6
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1675/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1675/2021 avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
CI SA, nata a [...] il [...], C.F. [...], con il patrocinio dell'avv. NASTASI ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

ATTRICE
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA, P.I. 01426410880, con il patrocinio dell'avv. VALLONE DANILO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE
Piaccia al Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione o difesa, accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva ex art. 2051 c.c. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di RA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in relazione al verificarsi dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condannare la medesima con qualsivoglia statuizione al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni non patrimoniali subiti in occasione dell'evento dannoso per cui è causa, come quantificati in domanda ovvero in subordine secondo le risultanze delle CTU oltre gli interessi legali dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo o in quell'altra maggiore o minore accertanda e, comunque, entro e non oltre la competenza per valore del Tribunale adito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
CONVENUTA Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
- rigettare tutto l'atto di citazione avversato poiché infondato in fatto e diritto;
pagina 1 di 6
- in via gradata, ritenere e dichiarare, la mancanza di responsabilità dell'Azienda convenuta per sussistenza del caso fortuito con ogni consequenziale statuizione di rigetto della domanda dell'attrice. O, in ogni caso, escludere la responsabilità in capo alla convenuta ai sensi dell'art.1227, 2° comma, c.c. ovvero ritenere e dichiarare la colpa dell'attrice ai sensi dell'art.1227, 1° comma, c.c., con ogni consequenziale statuizione nei limiti di quanto risulterà provato ed accertato.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di PU RO è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. L'attrice ha dedotto di essere caduta, riportando lesioni, in data 29 agosto 2019 all'interno della struttura ospedaliera M.P.Arezzo di RA mentre scendeva le scale che conducono al reparto ginecologia, a causa della totale assenza di presidi antinfortunistici, quali le strisce antisdrucciolo, e dello stato di usura del gradino;
ha chiesto pertanto all'ASP di RA il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2051 c.c. Si è costituita in giudizio l'ASP di RA deducendo l'insussistenza del nesso di causalità, in quanto le scale in questione avevano le strisce antiscivolo, i gradini integri e l'apposito corrimano e, comunque, la colpa dell'attrice che non aveva prestato la dovuta attenzione nello scendere le scale;
ha chiesto pertanto il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 comma 2 c.c. Risulta dall'istruttoria in atti – in particolare dalle dichiarazioni dei testimoni NC EA e LE OG, nuora e figlio dell'attrice, che hanno assistito all'incidente trovandosi insieme alla PU in ospedale – che la PU è scivolata mentre scendeva l'ultima rampa delle scale che conducono al reparto di ginecologia dell'Ospedale M.P.Arezzo;
le scale sono quelle raffigurate nelle fotografie prodotte sia dall'attrice che dalla convenuta. La fattispecie in esame va ricondotta alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Tale responsabilità, che la più recente giurisprudenza ha apertamente definito di tipo
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