Trib. Teramo, sentenza 12/06/2024, n. 373

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 12/06/2024, n. 373
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 373
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI TERAMO

Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. G M, nella causa iscritta al
1501/2020 R.G.
TRA
(C.F.: ) nata a Controguerra (TE) il Parte_1 C.F._1
01.06.1967 e residente in Alba Adriatica (TE) alla via del Vecchio Forte n. 2, elettivamente domiciliata in Montesilvano alla Via Lago di Bracciano n. 6, presso e nello studio degli Avv.ti Gianluca D Blasio (C.F.: pec: CodiceFiscale_2
e O C (C.F.: Email_1 CodiceFiscale_3
, che la difendono e rappresentano, unitamente e Email_2
disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a Colonella (TE) il Controparte_1 CodiceFiscale_4
23.11.1964 e residente in Alba Adriatica (TE) alla via Del Vecchio Forte n. 2, elettivamente domiciliato in Teramo alla via Torre Bruciata n. 43, presso lo studio dell'Avv. G T del foro di Teramo (pec: , Email_3
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
All'udienza del giorno 12 giugno 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso proposto nei confronti di e Controparte_1 dichiara il diritto di alle retribuzioni maturate per le prestazioni Parte_1 espletate a favore della parte resistente dal 1996 al 2019;

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condanna al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1 393.526,12, di cui € 312.022,06 a titolo di retribuzione per le mansioni svolte inquadrate al IV livello dell'art. 250 CCNL Turismo Confcommercio ed € 20.588, 65 a titolo di TFR per tale qualifica ed € 56.933,94 per le mansioni esercitate di cui al V livello dell'art. 16 del CCNL Impiegati-Agricoli ed € 3.981,47 per il relativo TFR, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli crediti al saldo;

rigetta le ulteriori domande;

condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida Controparte_1 in € 259,00 per spese ed € 9.459,00 per compensi oltre spese generali pari al 15% dei predetti compensi difensivi, IVA e CAP di legge.

Così deciso in Teramo in data 12 giugno 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. G M
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Nel merito: a) Accertare e dichiarare l'esistenza dell'impresa familiare agricola esistente tra la ricorrente ed il resistente ex art. 230 c.c., con decorrenza dall'anno 1992 e che la sig.ra
, in virtù delle mansioni svolte e descritte nella narrativa del presente atto, Parte_1 per il periodo dal 1992 al mese di agosto 2019, ha lavorato per l'impresa familiare in maniera costante e regolare e, dall'anno 2009, a tempo pieno ed in via esclusiva;
b) Accertare e dichiarare che la sig.ra , con il proprio apporto lavorativo Parte_1 ha contribuito ad incrementare l'attività dell'impresa familiare e, conseguentemente, i proventi ed il patrimonio dell'impresa familiare conducendolo da un valore iniziale pari a zeri, all'attuale valore, stimato in € 1.435.469,26 come da perizia allegata;
c) Accertare e dichiarare, in virtù della quantità e qualità del lavoro prestato dalla ricorrente nell'impresa familiare, il suo diritto ad ottenere una remunerazione pari ad € 18.286,32 annui (così come formalmente determinata per l'anno 2019) per tutto il periodo di collaborazione della medesima nell'impresa familiare, per un totale di € 493.730,64, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, da determinarsi nel corso del giudizio;

d) Accertare e dichiarare, in virtù della quantità e qualità del lavoro prestato dalla ricorrente nell'impresa familiare, il suo diritto alla partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, agli incrementi dell'azienda anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato nella misura pari al 49% del patrimonio aziendale corrispondente alla somma di € 703.379,93;
e) Per l'effetto, condannare il sig. a pagare alla sig. la somma Controparte_1 Pt_1 di € 493.730,64 a titolo di retribuzione, ovvero quella diversa, maggior e/o minore, da determinarsi nel corso del giudizio, ricorrendo anche in via equitativa;
nonché la
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somma di € 703.379,93 a titolo di partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi, agli incrementi dell'azienda anche in ordine all'avviamento, ovvero quella diversa, maggior e/o minore, da determinarsi nel corso del giudizio, ricorrendo anche in via equitativa;
f) Con integrale vittoria delle spese di lite”
Per parte resistente:
“-in VIA PRELIMINARE, RIGETTARE integralmente il ricorso della ricorrente con particolare riguardo alla declaratoria di inesistenza dell'impresa familiare agricola esistente tra la ricorrente ed il resistente ex art. 230 c.c. per tutti i motivi in narrativa;

- in SUBORDINE, accertare e dichiarare la conformità del rapporto di lavoro svoltosi, al tipo contrattuale che l'ha regolato dal 2019 in poi;

-condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 10.09.2020, regolarmente notificato, la ricorrente in epigrafe generalizzata/o, ha convenuto in giudizio CP_1
al fine di veder riconosciuta l'esistenza dell'impresa familiare agricola
[...] esistente tra le parti ex art. 230 c.c. dall'anno 1992 ed in virtù dell'apporto lavorativo dalla stessa fornito, il diritto a percepirne i proventi, il patrimonio, la partecipazione agli utili e ai beni acquistati, gli incrementi aziendali, le remunerazioni e le retribuzioni.
A fondamento della domanda ha rappresentato:
- di aver contratto matrimonio con il sig. in data 16.02.1992 e Controparte_1
dal successivo mese di agosto, fino al 2019 e di aver lavorato partecipando alla attività dell'impresa familiare intestata marito;

- che, in particolare, dal 1996 il resistente risultava titolare di una impresa individuale dedita all'attività di frantoio e coltivazione di cereali;

- di aver anche lavorato anche come operaia presso una fabbrica ed in particolare: dal 1992 al 1993 (orario 8:00-12:00/ 13:30-17:30), nel 1993 (in maternità);
dal
1994 al 2002 (full-time), nel 2003 (in maternità), dal 2004 al 2009 (orario part- time dalle 8:00 alle 12:00), dal 2009 al 2013 (in mobilità) ed infine nel 2019 veniva regolarizzata come coadiuvante nell'azienda del marito e le venivano versati i conseguenti contributi previdenziali ed assistenziali;

- che, per il periodo compreso tra il 1992 ed il 2002, il lavoro prestato presso
l'impresa famigliare era così calendarizzato: 1) da gennaio ad aprile dalle 06;00
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alle 8:00 era dedita alla preparazione della colazione e dello spuntino per gli operai, poi, rientrata in pausa da lavoro, si occupava del pranzo degli operai;
infine alle 17,30, terminato il turno in fabbrica, provvedeva alla spesa e imbastiva la cena per gli operai che rimanevano;
2) nel mese di maggio la cena, dato il cambio di orario, veniva preparata più tardi;
3) giugno-luglio, a causa delle maggiori attività svolgentesi in campagna e l'aumento degli operai, la ricorrente offriva un maggior apporto di lavoro culinario, oltre a contribuire alla lavorazione della campagna 4) in agosto lavorava in campagna e preparava salse
e verdure;
5) ottobre-novembre-dicembre, in periodo di attività del frantoio, la ricorrente effettuava la preparazione pasti e dal 2000, quando il marito aprì unitamente al sig. un nuovo frantoio, la stessa aumentò Controparte_2
esponenzialmente le attività allo stesso serventi (cucina, pulizia, gestione attrezzi) sino a tarda notte, senza tralasciare le attività svolte sino a quel momento;
6) su disposizione del marito si recava dal commercialista o in banca.
- che nel 2002, alla nascita del secondo figlio, in maternità dalla fabbrica, era dedita esclusivamente alla provvigione dei viveri per gli operai e alla loro preparazione con l'ausilio della suocera, collaborazione terminata nel 2003 in cui la ricorrente tornava da sola alle proprie mansioni;

- che dal 2004 al 2009, svolgendo il lavoro part-time presso la fabbrica, oltre ad esercitare le prestazioni presso l'azienda da sempre esplicitate, su richiesta del
si occupava degli aspetti burocratici legati all'attività aziendale;
CP_1
- che dall'agosto 2009 all'agosto 2019, la ricorrente ha lavorato a tempo pieno ed in via esclusiva, dalla mattina alla sera,
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