Trib. Ragusa, sentenza 11/09/2024, n. 914
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Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. A D;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.05.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1372/2018 R.G., avente ad oggetto “ricostruzione della carriera”;
promossa da:
nata a Reutlingen (Germania) il 28.11.1973 e residente in Modica (RG), Parte_1 Via Roma n. 166/A, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. A D M C.F._1 del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.;
Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
, in persona del direttore p.t.;
Controparte_3
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato il 12.05.2018 premettendo di Parte_1 essere stata assunta in data 01.09.2015 alle dipendenze del - quale docente abilitata per la CP_4 classe di concorso A043 - con contratto a tempo indeterminato la cui stipula era stata preceduta, a far data dall'A.S. 2005/2006, dal continuativo svolgimento della medesima attività di docenza in forza di una reiterata pluralità di contratti a tempo determinato, e di avere ottenuto ex art. 485 D.Lvo n. 297/1994 la ricostruzione della propria carriera con decreto emesso dal D.S. dell'
[...]
Reg. per il Piemonte in data 09.06.2017, nel quale era stata tuttavia Controparte_5 illegittimamente omessa l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo
sindacale del 04.08.2011 in favore dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio alla data dell'01.09.2010, in violazione del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato, ha chiesto volersi condannare l'Amministrazione Scolastica - “previa disapplicazione degli artt. 485 e 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea”, “previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea” e “previo annullamento del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Govone del 09.06.2017, n. 2560, nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010” - “al pagamento (…) delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella fascia stipendiale conseguente all'intera e immediata valutazione del predetto servizio pre ruolo” e “del diritto (…) a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 –8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 –14 anni”. Costituitasi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, Controparte_6 eccependo preliminarmente la prescrizione dei vantati crediti retributivi e incrementi stipendiali, per il periodo anteriore al quinquennio precedente l'instaurazione del giudizio, e deducendo comunque l'infondatezza della pretesa, le peculiarità del rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'Amministrazione Scolastica giustificando il differenziato trattamento giuridico ed economico - normativo e contrattuale - del servizio prestato in regime di precariato e del servizio prestato dal personale scolastico di ruolo, specie in difetto di continuità del prestato servizio pre-ruolo, atta ad incidere sull'esperienza professionale, e nessun diritto potendo vantare la ricorrente per il servizio prestato in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'evocata direttiva UE, dovendosi peraltro escludere dal computo i servizi prestati negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, giusta disposto dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, e dall'art. 1, lett b) d.P.R. n.
122/2013, e scomputare dalle reclamate differenze retributive le somme eventualmente percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati intercorrenti tra un contratto a termine e il successivo.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.05.2024.
***
Ritenuta la legittimazione della sola Amministrazione statale a resistere alle domande avanzate in ricorso, va intanto premesso che la ricorrente - assunta dal a tempo indeterminato con CP_4
“qualifica funzionale dei docenti della scuola media, per l'insegnamento di italiano storia ed educazione civica, geografia nella scuola media - classe di concorso A043” e con decorrenza dall'01.09.2015 (cfr. decreto di ricostruzione della carriera n. 2560 del 09.06.2017, in atti) - ha svolto a far data dall' 2005/2006 gli ivi riportati incarichi di supplenza, quale docente della CP_7 medesima classe di concorso, e che a mezzo del richiamato decreto n. 2560/2017 l'Amministrazione scolastica le ha riconosciuto un'anzianità di servizio pre-ruolo di 4 mesi (ai soli fini giuridici), con attribuzione della “prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0” - pur attestando il riconoscimento di n. 5 anni scolastici di servizio pre-ruolo (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013), i rimanenti non avendo raggiunto la soglia di durata richiesta dall'ordinamento vigente - e con incontestata collocazione nella fascia stipendiale 0-8, in applicazione della rimodulazione delle posizioni stipendiali introdotta dal C.C.N.L. del 04.08.2011, in luogo della fascia stipendiale 3-8
soppressa dal medesimo accordo con clausola di salvaguardia in favore dei soli docenti a tempo indeterminato già in servizio alla data dell'01.09.2010. Va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dall'Amm.ne scolastica in via preliminare, il quinquennio prescrizionale non potendo che iniziare il proprio decorso, ex art. 2935
c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero - nel caso sub iudice - certamente non prima dell'emissione dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera del 09.06.2017. Nel