Trib. Siracusa, sentenza 13/01/2025, n. 25

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 13/01/2025, n. 25
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 25
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G.6710/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Maiore Presidente
dott. Giacomo Rota Giudice
dott. Alessia Romeo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6710/2018
PROMOSSA DA
TARGET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE , (C.F. 01123290882), in persona del rappresentante legale pro tempore;
US ON, (C.F. [...]), domiciliato in indirizzo telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. MANENTI FERDINANDO giusta procura in atti.
ATTORI
CONTRO
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (C.F. 00833920150), domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA,
136/C 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. FAZZINA FABIO giusta procura in atti.

FALLIMENTO TARGET SRL IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL CURATORE AVV.
GABRIELE GALOTA (C.F. [...]),
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
NO NN in proprio e nella qualità di liquidatore, legale rappresentante della società Target srl in liquidazione, ha proposto, dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, querela di falso incidentale eccependo la falsità della sottoscrizione apposta alla raccomandata ex art. 140 cpc con la quale è stata perfezionata la notifica della cartella di pagamento n.29820160001373592000, deducendo che la raccomandata integrativa “riportava una firma affatto riferibile al liquidatore e legale rapp.te della società Target S.r.l., sig. NN NO (id est nell'avviso di ricevimento n. 15235827876-8 spedito in data 8.4.2016)”.
In particolare, parte attrice ha rappresentato che su istanza di Riscossione Sicilia s.p.a. – sede di
Siracusa, la società Target S.r.l. in liquidazione è stata dichiarata fallita con la sentenza n.26/2018 e che avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 26/2018 emessa dal Tribunale di Siracusa in data
8.5.2018, depositata in data 10.05.2018, è stato proposto reclamo ex art. 18 L.Fall. iscritto al n.
1334/2018 R.G. Corte d'Appello di Catania, dinanzi alla quale è stata eccepita la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento attestante la regolare notifica della cartella n.
29820160001373592000. Con ordinanza del 20.11.2018, comunicata in data 23.11.2018, la Corte di
Appello di Catania, ha ritenuto ammissibile la querela di falso e sospeso il giudizio. Indi, NO
NN in proprio e nella qualità di liquidatore, legale rappresentante della società Target srl in liquidazione, ha riassunto il giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di “accertare e dichiarare la falsità e non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento n. 15235827876-8 riguardante la notifica della cartella di pagamento n. 2982016000137359200;
dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla ed inesistente la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postala sopra specificata e, dunque, della notifica della cartella di pagamento sopra mentovata
”.
Riscossione Sicilia spa, costituendosi in giudizio ha contestato l'avversa pretesa chiedendone il rigetto.
La curatela del Fallimento Target srl in liquidazione, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il presente giudizio è stato istruito attraverso CTU grafologica avente ad oggetto la riferibilità a
NN NO della firma
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