Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 6272

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 6272
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 6272
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il tribunale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7207/2024 R.G. promossa da:
, n. a GIARRE (CT) il 03/09/1955 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
PELLEGRINO PATRIZIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a SVIZZERA il 25/12/1973, (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
MUROLO ANTONINO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.


Posta in decisione all'udienza del 4/12/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05/07/2024 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis,
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., Codice di procedura civile, Parte_1
chiedeva a questo tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con e celebrato a Calatabiano in data 28/08/2008, matrimonio Controparte_1
dal quale era nato un figlio, il 19/12/2011. Persona_1
Parte ricorrente esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliata.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio. Controparte_1
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo;
quindi, essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e ordinata ed espletata la discussione orale della causa, il relatore tratteneva la causa in decisione innanzi al collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla Controparte_1
prodotta copia del decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale il
25/04/2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Quanto alle condizioni va rilevato che le parti hanno congiuntamente precisato che il divorzio
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