Trib. Frosinone, sentenza 06/12/2024, n. 1157
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 923/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pompei Clino giusta procura speciale Parte_1 alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ottaviani Nicola e Chiappini Controparte_1
Francesca giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 19/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/4/24 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
. A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto matrimonio CP_1
( con rito concordatario ) in Priverno ( LT ) il 23/9/09 ( rectius il 23/8/09 );
che
1
dalla loro unione era nato in [...] il figlio ( il 9/2/08 );
che negli Per_1 ultimi tempi il matrimonio è entrato in crisi, tanto che la loro convivenza è diventata intollerabile e per tale ragione il ha lasciato la casa coniugale. CP_1
L'attrice esponeva varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico- patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita del loro figlio minorenne, nonché formulava istanza di adozione inaudita altera parte di un provvedimento ex art.
473-bis.15 c.p.c.. Concludeva, nel merito, come segue: “Ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. sussistendo un pregiudizio imminente e irreparabile, come sopra meglio specificato, che la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare, che il Presidente, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotti un provvedimento che preveda la corresponsione di un contributo al mantenimento per il minore pari ad € 600, 00 da versarsi alla IGnora entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e Pt_1 un calendario di visita provvisorio, che consenta al figlio di stare con il padre in maniera adeguata, nell'attesa dell'udienza di prima comparizione. Dunque a fine settimana alternati, dal venerdì all'ora di uscita da scuola alla domenica sera, quando lo accompagnerà a casa della madre alle ore 21.00. Durante la settimana, un giorno, preferibilmente il martedì, con pernottamento. Ad anni alternati il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì successivo e per quindici giorni, anche non consecutivi, tra giugno e settembre;
analogo diritto nei mesi estivi competerà alla madre, fissando altresì con il medesimo decreto, entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica;
- ai sensi dell'art. 473 bis.14
c.p.c., fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi innanzi a sé per il tentativo di conciliazione, e, in mancanza, previa emanazione dei provvedimenti necessari nell'interesse dei coniugi e del figlio;
- rimettere le parti innanzi al Collegio o al Giudice delegato ex art. 473 bis.21 a prosecuzione del giudizio, affinché il
Tribunale di Frosinone pronunci la separazione personale dei su generalizzati coniugi, dichiarando i IGg.ri
e separati giudizialmente alle seguenti -Disporre l'affidamento condiviso del figlio Parte_1 Controparte_1 ad entrambi i genitori salvo diversa valutazione