Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 95
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n. 500197/2014 R.G. avente ad oggetto: “In- termediazione finanziaria”, passata in decisione all'udienza del 21.6.2024 sulle con- clusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione: tra ME PA ([...]) difesa dall'avv. Tiziana Vic- cione ([...]), presso la quale ha eletto domicilio in virtù di procu- ra alle liti in atti
- A T T R I C E - e
ON ED ([...]) difeso dall'avv. Luisa De Mat- teo ([...]), presso la quale ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti;
CR SP (00348170101) difesa dagli avv.ti Gaetano De Simone ([...]), Maria Rosaria De Simone (DSMMRS65E54G902) ed ON
De Simone ([...]), presso i quali ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti;
NK SP (01392970404) difesa dagli avv.ti FE Camozzi (CMZ
FRC46L23F205C), Massimo Nespoli ([...]) e Carlo Grillo ([...]), presso i quali ha eletto domicilio per procura alle liti in atti,
- C O N V E N U T I - nonchè
PR TO ([...]) difeso, in sostituzione del- lo originario difensore, dall'avv. Silvia Tozzi ([...]), presso la qua- le ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09. 2. Ai fini della decisione deve ricordarsi che LO IA, con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il promotore finanziario SO
FE nonchè ED spa e FI s.p.a. chiedendo di accertare e dichiara- re la responsabilità di essi convenuti e di condannarli, in via solidale, al pagamento in favore di essa attrice della somma di € 45.000 oltre al mancato rendimento delle ope- razioni finanziarie sottoscritte, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo nonché al risarcimento di tutti i danni subìti, compresi quel- li morali ed esistenziali da liquidarsi in via equitativa. In particolare l'attrice illustra quanto segue: di aver consegnato al SO tutti i propri risparmi ammontanti ad € 55.000, come si ricava dalle quattro ricevute su modulistica bancaria (distinte di ver- samento del 08.04.2008 di € 20.000, del 02.05.2008 di € 5.000, del 23.11.2008 di €
1
20.000 e del 16.01.2009 di € 10.000), esercitando egli da anni l'attività di promotore finanziario in Alife, riconducibile ad ED AN s.p.a., come evincibile dalla targa apposta fuori dal suo studio e dalla vasta clientela sul territorio;
che su espressa richiesta il SO le ha poi restituito € 10.000 mediante accredito in data 31.3.2009 su conto corrente ED n. 30382/00401114229; che successivamente (maggio
2009), allarmata dalla notizia di ammanchi ed irregolarità contabili relativa ad altri clienti del SO, ha richiesto copia della documentazione relativa ai rapporti con- trattuali intercorsi con ED AN, con la filiale di Benevento, con IO Ban- ca s.p.a. (poi divenuta FI) e con Pioneer Investments;
che Pioneer Invest- ments, con nota del 24.06.2009, rispondeva di non aver riscontrato il suo nominativo nei propri registri anagrafici, non potendo fare altro, in ragione della natura delle questioni sollevate, che rimandarla a FI s.p.a.;
che quest'ultima, pur aven- do, con raccomandata a/r del 01.09.2009, riconosciuto l'attività del SO FE quale proprio promotore finanziario, con successiva nota del 25.1.2011 comunicava l'assenza di investimento a nome dell'attrice in fondi Pioneer Investment Manage- ment SGR. L'attrice allega però che non vi è dubbio in ordine allo svolgimento da parte del SO dell'attività di promotore finanziario per la ED AN s.p.a. ovvero per la IO AN s.p.a. (oggi FI S.p.A.) e tanto in ragione non solo dell'esposizione della targa con dicitura “Promotore Finanziario ED AN”, fuori al suo studio in Alife, ma anche dell'utilizzo della modulistica e della spendita del nome della banca, con evidente dimostrazione del pieno inserimento del promo- tore nell'attività imprenditoriale sia della banca ED, sia della FI s.p.a. con evidente sussistenza di responsabilità solidale tra le banche convenute ed il pro- motore finanziario ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, anche per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto. Di qui le illustrate conclusioni. SO FE si è costituito con comparsa depositata in cancelleria il 20.06.
2011 riconoscendo di aver preso il danaro dell'attrice ma eccependo di averlo conse- gnato alle filiali ED (presso le quali operava il funzionario Caropreso ON) affinchè venisse aperto un conto corrente intestato all'attrice, sul quale poi condurre le operazioni del programmato investimento;
assume quindi di non essere responsa- bile e, previa richiesta di chiamare in causa Caropreso ON, titolista della Filiale di Benevento e poi preposto della Filiale di Frasso Telesino, ritenuto responsabile di condotte illegittime, ha rassegnato le seguenti conclusioni: a) in via preliminare e/o principale rigettare la domanda attorea avviata nei suoi confronti, in quanto inammis- sibile, improcedibile, nonché decisamente infondata, sia in punto di fatto che di dirit- to;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della con- venuta ED AN di Roma s.p.a. e/o di Caropreso ON (terzo chiamato in causa), manlevandolo da qualsivoglia responsabilità nei confronti degli attori per ca- renza di legittimazione passiva e/o responsabilità, atteso che qualsivoglia ammanco, se realmente esistente, va addebitato esclusivamente all'ED AN di Roma s.p.a. e/o al dott. Caropreso ON, sui quali dovrà cadere ogni eventuale condanna. FI s.p.a. si è costituita con comparsa depositata il 23.6.2011 ed ha ecce- pito l'infondatezza e la mancata dimostrazione della domanda attorea;
allega tra l'altro che non vi è prova che l'attrice abbia consegnato somme al SO non es- sendo a tal fine nemmeno sufficiente la modulistica da essa prodotta;
quindi ha con- cluso come segue: a) nel merito e in via principale, rigettare le domande attoree in quanto nulle ed infondate in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata, e salvo gravame, previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione
2
alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
c) in ogni caso, dichiarare tenuto e pertanto condannare il SO RI co a manlevare FinecoBank s.p.a. da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse de- rivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formula- te dagli attori nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente agli attori e/o a rifondere a FI s.p.a. tutte le somme che la società stessa fosse eventualmen- te condannata a corrispondere agli attori e comunque a rifondere a FinecoBank s.p.a. tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dello even- tuale accoglimento delle domande formulate dagli attori nel presente giudizio.
Autorizzatane la chiamata in causa richiesta dal SO, Caropreso ON, si è costituito con comparsa depositata in data 11.1.2012 concludendo come segue: a) ri- gettare la domanda così come formulata nei suoi confronti dal convenuto SO
FE, in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in di- ritto e, comunque, anche per essere privo di ogni responsabilità in ordine all'indebita appropriazione ovvero alla colpevole gestione della somma di € 55.000 lamentata dalla attrice e, per l'effetto, tenerlo indenne dal pagamento delle eventuali somme a qualsiasi titolo e/o ragione;
b) condannare, in ogni caso, SO FE al risarci- mento del danno ex art. 96 c.p.c.. Autorizzata (in prima udienza) la rinotifica dell'atto di citazione nei suoi confron- ti, ED SP (già ED AN di Roma SP) si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 27.4.2012 disconoscendo la documentazione prodotta dagli attori ed eccependo quanto segue: di essere carente di legittimazione passiva ed estranea ai fatti;
che SO FE mai è stato promotore finanziario né dipen- dente di essa ED SP (già ED AN spa, già ED AN di Roma
SP);
che il SO è stato invece promotore finanziario di IO AN (ora Fine- cobank SP);
che l'attrice è diventata correntista di essa ED soltanto in data
25.3.2009, vale a dire in epoca successiva alle quattro distinte di versamento in banca (dell'8.4.2008, del 2.5.2008, del 23.11.2008 e del 16.1.2009) prodotte con l'atto di citazione, le quali sono prive di valenza probatoria e nemmeno recano la sottoscri- zione di un funzionario di essa ED;
pertanto ha concluso come segue: a) in via preliminare, concedersi il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione atteso che controparte non lo ha previamente attivato;
b) estromettere dal giudizio es- sa convenuta per difetto di legittimazione passiva, previo accertamento della insussi- stente qualifica di SO FE quale promotore finanziario di ED AN
s.p.a. e/o di ED AN di Roma s.p.a. nonché della mancata qualifica degli at- tori quali clienti della banca convenuta;
c) accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione;
d) nel merito, rigettare tutte le domande attoree, in quan- to generiche, inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto ed in diritto;
e) in via subordinata, in ipotesi di soccombenza, accoglierle la domanda di garanzia proposta da essa ED SP nei confronti di SO FE. Mandate le parti in mediazione e constatata l'impossibilità di un accordo (v. in atti verbale della seduta del 20.11.2012), sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.;
con ordinanza del 14.5.2014 è stata disattesa, in quanto ultronea, l'istanza di verificazione articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6, II termine,
c.p.c. ed
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n. 500197/2014 R.G. avente ad oggetto: “In- termediazione finanziaria”, passata in decisione all'udienza del 21.6.2024 sulle con- clusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione: tra ME PA ([...]) difesa dall'avv. Tiziana Vic- cione ([...]), presso la quale ha eletto domicilio in virtù di procu- ra alle liti in atti
- A T T R I C E - e
ON ED ([...]) difeso dall'avv. Luisa De Mat- teo ([...]), presso la quale ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti;
CR SP (00348170101) difesa dagli avv.ti Gaetano De Simone ([...]), Maria Rosaria De Simone (DSMMRS65E54G902) ed ON
De Simone ([...]), presso i quali ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti;
NK SP (01392970404) difesa dagli avv.ti FE Camozzi (CMZ
FRC46L23F205C), Massimo Nespoli ([...]) e Carlo Grillo ([...]), presso i quali ha eletto domicilio per procura alle liti in atti,
- C O N V E N U T I - nonchè
PR TO ([...]) difeso, in sostituzione del- lo originario difensore, dall'avv. Silvia Tozzi ([...]), presso la qua- le ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09. 2. Ai fini della decisione deve ricordarsi che LO IA, con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il promotore finanziario SO
FE nonchè ED spa e FI s.p.a. chiedendo di accertare e dichiara- re la responsabilità di essi convenuti e di condannarli, in via solidale, al pagamento in favore di essa attrice della somma di € 45.000 oltre al mancato rendimento delle ope- razioni finanziarie sottoscritte, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo nonché al risarcimento di tutti i danni subìti, compresi quel- li morali ed esistenziali da liquidarsi in via equitativa. In particolare l'attrice illustra quanto segue: di aver consegnato al SO tutti i propri risparmi ammontanti ad € 55.000, come si ricava dalle quattro ricevute su modulistica bancaria (distinte di ver- samento del 08.04.2008 di € 20.000, del 02.05.2008 di € 5.000, del 23.11.2008 di €
1
20.000 e del 16.01.2009 di € 10.000), esercitando egli da anni l'attività di promotore finanziario in Alife, riconducibile ad ED AN s.p.a., come evincibile dalla targa apposta fuori dal suo studio e dalla vasta clientela sul territorio;
che su espressa richiesta il SO le ha poi restituito € 10.000 mediante accredito in data 31.3.2009 su conto corrente ED n. 30382/00401114229; che successivamente (maggio
2009), allarmata dalla notizia di ammanchi ed irregolarità contabili relativa ad altri clienti del SO, ha richiesto copia della documentazione relativa ai rapporti con- trattuali intercorsi con ED AN, con la filiale di Benevento, con IO Ban- ca s.p.a. (poi divenuta FI) e con Pioneer Investments;
che Pioneer Invest- ments, con nota del 24.06.2009, rispondeva di non aver riscontrato il suo nominativo nei propri registri anagrafici, non potendo fare altro, in ragione della natura delle questioni sollevate, che rimandarla a FI s.p.a.;
che quest'ultima, pur aven- do, con raccomandata a/r del 01.09.2009, riconosciuto l'attività del SO FE quale proprio promotore finanziario, con successiva nota del 25.1.2011 comunicava l'assenza di investimento a nome dell'attrice in fondi Pioneer Investment Manage- ment SGR. L'attrice allega però che non vi è dubbio in ordine allo svolgimento da parte del SO dell'attività di promotore finanziario per la ED AN s.p.a. ovvero per la IO AN s.p.a. (oggi FI S.p.A.) e tanto in ragione non solo dell'esposizione della targa con dicitura “Promotore Finanziario ED AN”, fuori al suo studio in Alife, ma anche dell'utilizzo della modulistica e della spendita del nome della banca, con evidente dimostrazione del pieno inserimento del promo- tore nell'attività imprenditoriale sia della banca ED, sia della FI s.p.a. con evidente sussistenza di responsabilità solidale tra le banche convenute ed il pro- motore finanziario ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, anche per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto. Di qui le illustrate conclusioni. SO FE si è costituito con comparsa depositata in cancelleria il 20.06.
2011 riconoscendo di aver preso il danaro dell'attrice ma eccependo di averlo conse- gnato alle filiali ED (presso le quali operava il funzionario Caropreso ON) affinchè venisse aperto un conto corrente intestato all'attrice, sul quale poi condurre le operazioni del programmato investimento;
assume quindi di non essere responsa- bile e, previa richiesta di chiamare in causa Caropreso ON, titolista della Filiale di Benevento e poi preposto della Filiale di Frasso Telesino, ritenuto responsabile di condotte illegittime, ha rassegnato le seguenti conclusioni: a) in via preliminare e/o principale rigettare la domanda attorea avviata nei suoi confronti, in quanto inammis- sibile, improcedibile, nonché decisamente infondata, sia in punto di fatto che di dirit- to;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della con- venuta ED AN di Roma s.p.a. e/o di Caropreso ON (terzo chiamato in causa), manlevandolo da qualsivoglia responsabilità nei confronti degli attori per ca- renza di legittimazione passiva e/o responsabilità, atteso che qualsivoglia ammanco, se realmente esistente, va addebitato esclusivamente all'ED AN di Roma s.p.a. e/o al dott. Caropreso ON, sui quali dovrà cadere ogni eventuale condanna. FI s.p.a. si è costituita con comparsa depositata il 23.6.2011 ed ha ecce- pito l'infondatezza e la mancata dimostrazione della domanda attorea;
allega tra l'altro che non vi è prova che l'attrice abbia consegnato somme al SO non es- sendo a tal fine nemmeno sufficiente la modulistica da essa prodotta;
quindi ha con- cluso come segue: a) nel merito e in via principale, rigettare le domande attoree in quanto nulle ed infondate in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata, e salvo gravame, previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione
2
alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
c) in ogni caso, dichiarare tenuto e pertanto condannare il SO RI co a manlevare FinecoBank s.p.a. da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse de- rivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formula- te dagli attori nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente agli attori e/o a rifondere a FI s.p.a. tutte le somme che la società stessa fosse eventualmen- te condannata a corrispondere agli attori e comunque a rifondere a FinecoBank s.p.a. tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dello even- tuale accoglimento delle domande formulate dagli attori nel presente giudizio.
Autorizzatane la chiamata in causa richiesta dal SO, Caropreso ON, si è costituito con comparsa depositata in data 11.1.2012 concludendo come segue: a) ri- gettare la domanda così come formulata nei suoi confronti dal convenuto SO
FE, in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in di- ritto e, comunque, anche per essere privo di ogni responsabilità in ordine all'indebita appropriazione ovvero alla colpevole gestione della somma di € 55.000 lamentata dalla attrice e, per l'effetto, tenerlo indenne dal pagamento delle eventuali somme a qualsiasi titolo e/o ragione;
b) condannare, in ogni caso, SO FE al risarci- mento del danno ex art. 96 c.p.c.. Autorizzata (in prima udienza) la rinotifica dell'atto di citazione nei suoi confron- ti, ED SP (già ED AN di Roma SP) si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 27.4.2012 disconoscendo la documentazione prodotta dagli attori ed eccependo quanto segue: di essere carente di legittimazione passiva ed estranea ai fatti;
che SO FE mai è stato promotore finanziario né dipen- dente di essa ED SP (già ED AN spa, già ED AN di Roma
SP);
che il SO è stato invece promotore finanziario di IO AN (ora Fine- cobank SP);
che l'attrice è diventata correntista di essa ED soltanto in data
25.3.2009, vale a dire in epoca successiva alle quattro distinte di versamento in banca (dell'8.4.2008, del 2.5.2008, del 23.11.2008 e del 16.1.2009) prodotte con l'atto di citazione, le quali sono prive di valenza probatoria e nemmeno recano la sottoscri- zione di un funzionario di essa ED;
pertanto ha concluso come segue: a) in via preliminare, concedersi il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione atteso che controparte non lo ha previamente attivato;
b) estromettere dal giudizio es- sa convenuta per difetto di legittimazione passiva, previo accertamento della insussi- stente qualifica di SO FE quale promotore finanziario di ED AN
s.p.a. e/o di ED AN di Roma s.p.a. nonché della mancata qualifica degli at- tori quali clienti della banca convenuta;
c) accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione;
d) nel merito, rigettare tutte le domande attoree, in quan- to generiche, inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto ed in diritto;
e) in via subordinata, in ipotesi di soccombenza, accoglierle la domanda di garanzia proposta da essa ED SP nei confronti di SO FE. Mandate le parti in mediazione e constatata l'impossibilità di un accordo (v. in atti verbale della seduta del 20.11.2012), sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.;
con ordinanza del 14.5.2014 è stata disattesa, in quanto ultronea, l'istanza di verificazione articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6, II termine,
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