Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 95

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 95
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 95
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n. 500197/2014 R.G. avente ad oggetto: “In- termediazione finanziaria”, passata in decisione all'udienza del 21.6.2024 sulle con- clusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione: tra ME PA ([...]) difesa dall'avv. Tiziana Vic- cione ([...]), presso la quale ha eletto domicilio in virtù di procu- ra alle liti in atti
- A T T R I C E - e
ON ED ([...]) difeso dall'avv. Luisa De Mat- teo ([...]), presso la quale ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti;

CR SP (00348170101) difesa dagli avv.ti Gaetano De Simone ([...]), Maria Rosaria De Simone (DSMMRS65E54G902) ed ON
De Simone ([...]), presso i quali ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti;

NK SP (01392970404) difesa dagli avv.ti FE Camozzi (CMZ
FRC46L23F205C), Massimo Nespoli ([...]) e Carlo Grillo ([...]), presso i quali ha eletto domicilio per procura alle liti in atti,
- C O N V E N U T I - nonchè
PR TO ([...]) difeso, in sostituzione del- lo originario difensore, dall'avv. Silvia Tozzi ([...]), presso la qua- le ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09. 2. Ai fini della decisione deve ricordarsi che LO IA, con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il promotore finanziario SO
FE nonchè ED spa e FI s.p.a. chiedendo di accertare e dichiara- re la responsabilità di essi convenuti e di condannarli, in via solidale, al pagamento in favore di essa attrice della somma di € 45.000 oltre al mancato rendimento delle ope- razioni finanziarie sottoscritte, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo nonché al risarcimento di tutti i danni subìti, compresi quel- li morali ed esistenziali da liquidarsi in via equitativa. In particolare l'attrice illustra quanto segue: di aver consegnato al SO tutti i propri risparmi ammontanti ad € 55.000, come si ricava dalle quattro ricevute su modulistica bancaria (distinte di ver- samento del 08.04.2008 di € 20.000, del 02.05.2008 di € 5.000, del 23.11.2008 di €
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20.000 e del 16.01.2009 di € 10.000), esercitando egli da anni l'attività di promotore finanziario in Alife, riconducibile ad ED AN s.p.a., come evincibile dalla targa apposta fuori dal suo studio e dalla vasta clientela sul territorio;
che su espressa richiesta il SO le ha poi restituito € 10.000 mediante accredito in data 31.3.2009 su conto corrente ED n. 30382/00401114229; che successivamente (maggio
2009), allarmata dalla notizia di ammanchi ed irregolarità contabili relativa ad altri clienti del SO, ha richiesto copia della documentazione relativa ai rapporti con- trattuali intercorsi con ED AN, con la filiale di Benevento, con IO Ban- ca s.p.a. (poi divenuta FI) e con Pioneer Investments;
che Pioneer Invest- ments, con nota del 24.06.2009, rispondeva di non aver riscontrato il suo nominativo nei propri registri anagrafici, non potendo fare altro, in ragione della natura delle questioni sollevate, che rimandarla a FI s.p.a.;
che quest'ultima, pur aven- do, con raccomandata a/r del 01.09.2009, riconosciuto l'attività del SO FE quale proprio promotore finanziario, con successiva nota del 25.1.2011 comunicava l'assenza di investimento a nome dell'attrice in fondi Pioneer Investment Manage- ment SGR. L'attrice allega però che non vi è dubbio in ordine allo svolgimento da parte del SO dell'attività di promotore finanziario per la ED AN s.p.a. ovvero per la IO AN s.p.a. (oggi FI S.p.A.) e tanto in ragione non solo dell'esposizione della targa con dicitura “Promotore Finanziario ED AN”, fuori al suo studio in Alife, ma anche dell'utilizzo della modulistica e della spendita del nome della banca, con evidente dimostrazione del pieno inserimento del promo- tore nell'attività imprenditoriale sia della banca ED, sia della FI s.p.a. con evidente sussistenza di responsabilità solidale tra le banche convenute ed il pro- motore finanziario ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, anche per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto. Di qui le illustrate conclusioni. SO FE si è costituito con comparsa depositata in cancelleria il 20.06.
2011 riconoscendo di aver preso il danaro dell'attrice ma eccependo di averlo conse- gnato alle filiali ED (presso le quali operava il funzionario Caropreso ON) affinchè venisse aperto un conto corrente intestato all'attrice, sul quale poi condurre le operazioni del programmato investimento;
assume quindi di non essere responsa- bile e, previa richiesta di chiamare in causa Caropreso ON, titolista della Filiale di Benevento e poi preposto della Filiale di Frasso Telesino, ritenuto responsabile di condotte illegittime, ha rassegnato le seguenti conclusioni: a) in via preliminare e/o principale rigettare la domanda attorea avviata nei suoi confronti, in quanto inammis- sibile, improcedibile, nonché decisamente infondata, sia in punto di fatto che di dirit- to;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della con- venuta ED AN di Roma s.p.a. e/o di Caropreso ON (terzo chiamato in causa), manlevandolo da qualsivoglia responsabilità nei confronti degli attori per ca- renza di legittimazione passiva e/o responsabilità, atteso che qualsivoglia ammanco, se realmente esistente, va addebitato esclusivamente all'ED AN di Roma s.p.a. e/o al dott. Caropreso ON, sui quali dovrà cadere ogni eventuale condanna. FI s.p.a. si è costituita con comparsa depositata il 23.6.2011 ed ha ecce- pito l'infondatezza e la mancata dimostrazione della domanda attorea;
allega tra l'altro che non vi è prova che l'attrice abbia consegnato somme al SO non es- sendo a tal fine nemmeno sufficiente la modulistica da essa prodotta;
quindi ha con- cluso come segue: a) nel merito e in via principale, rigettare le domande attoree in quanto nulle ed infondate in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata, e salvo gravame, previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione
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alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
c) in ogni caso, dichiarare tenuto e pertanto condannare il SO RI co a manlevare FinecoBank s.p.a. da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse de- rivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formula- te dagli attori nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente agli attori e/o a rifondere a FI s.p.a. tutte le somme che la società stessa fosse eventualmen- te condannata a corrispondere agli attori e comunque a rifondere a FinecoBank s.p.a. tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dello even- tuale accoglimento delle domande formulate dagli attori nel presente giudizio.
Autorizzatane la chiamata in causa richiesta dal SO, Caropreso ON, si è costituito con comparsa depositata in data 11.1.2012 concludendo come segue: a) ri- gettare la domanda così come formulata nei suoi confronti dal convenuto SO
FE, in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in di- ritto e, comunque, anche per essere privo di ogni responsabilità in ordine all'indebita appropriazione ovvero alla colpevole gestione della somma di € 55.000 lamentata dalla attrice e, per l'effetto, tenerlo indenne dal pagamento delle eventuali somme a qualsiasi titolo e/o ragione;
b) condannare, in ogni caso, SO FE al risarci- mento del danno ex art. 96 c.p.c.. Autorizzata (in prima udienza) la rinotifica dell'atto di citazione nei suoi confron- ti, ED SP (già ED AN di Roma SP) si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 27.4.2012 disconoscendo la documentazione prodotta dagli attori ed eccependo quanto segue: di essere carente di legittimazione passiva ed estranea ai fatti;
che SO FE mai è stato promotore finanziario né dipen- dente di essa ED SP (già ED AN spa, già ED AN di Roma
SP);
che il SO è stato invece promotore finanziario di IO AN (ora Fine- cobank SP);
che l'attrice è diventata correntista di essa ED soltanto in data
25.3.2009, vale a dire in epoca successiva alle quattro distinte di versamento in banca (dell'8.4.2008, del 2.5.2008, del 23.11.2008 e del 16.1.2009) prodotte con l'atto di citazione, le quali sono prive di valenza probatoria e nemmeno recano la sottoscri- zione di un funzionario di essa ED;
pertanto ha concluso come segue: a) in via preliminare, concedersi il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione atteso che controparte non lo ha previamente attivato;
b) estromettere dal giudizio es- sa convenuta per difetto di legittimazione passiva, previo accertamento della insussi- stente qualifica di SO FE quale promotore finanziario di ED AN
s.p.a. e/o di ED AN di Roma s.p.a. nonché della mancata qualifica degli at- tori quali clienti della banca convenuta;
c) accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione;
d) nel merito, rigettare tutte le domande attoree, in quan- to generiche, inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto ed in diritto;
e) in via subordinata, in ipotesi di soccombenza, accoglierle la domanda di garanzia proposta da essa ED SP nei confronti di SO FE. Mandate le parti in mediazione e constatata l'impossibilità di un accordo (v. in atti verbale della seduta del 20.11.2012), sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.;
con ordinanza del 14.5.2014 è stata disattesa, in quanto ultronea, l'istanza di verificazione articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6, II termine,
c.p.c. ed
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