Trib. Terni, sentenza 29/10/2024, n. 836

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 29/10/2024, n. 836
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 836
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 1820/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI

Il Tribunale, in persona del giudice Marzia Di Bari, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1820 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18/06/2024 e vertente TRA SC UR, C.F.[...], elettivamente domiciliata in Terni, via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Francesco Cipriano che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE

E
FIDITALIA S.P.A., C.F.08437820155, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Gregoroni e Roberto Pavia, ed elettivamente domiciliata in Terni, via Barberini, n.10, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Sgrigna, come da procura in atti;

CONVENUTA oggetto: contratti bancari. conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 giugno 2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti che deve intendersi integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, UR SC conveniva in giudizio l'istituto di credito FIDITALIA S.P.A., chiedendo dichiararsi, previo accertamento delle allegate nullità, invalidità, inefficacia, vessatorietà e/o illiceità dei contratti di finanziamento n. 225254 e 225255 o, comunque, delle relative clausole contrattuali, l'obbligo di rimborso da parte dell'attrice esclusivamente della quota capitale alle scadenza concordate, mediante ricalcolo dei rapporti mediante applicazione del tasso sostitutivo (ex art. 117 TUB ovvero di quello legale) ed esclusione delle somme versate a titolo di spese, commissioni, interessi, polizze assicurative, complessivamente quantificate in euro 21.579,72 (mediante applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB: di cui euro 11.366,51 in relazione al contratto n. 225254 ed euro 10.213,21 in relazione al contratto n. 225255) ovvero in euro 23.442,97 (mediante applicazione del tasso zero: di cui euro 12.315,39 in relazione al contratto n. 225254 ed euro 11.127,58 in relazione al contratto n. 225255) e, per l'effetto condannarsi la banca convenuta alla restituzione delle somme non dovute, oltre interessi e rivalutazione, ovvero, in pagina 1 di 13
subordine, al pagamento di tali somme quantificate a titolo di indennità per arricchimento senza causa;
in ogni caso, chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei danni causati, patrimoniali e non, anche con riferimento alla perdita di chance, per violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 116 e seguenti TUB e di quelli di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, anche a titolo di responsabilità precontrattuale, nella misura accertata in corso di causa ovvero in via equitativa, con vittoria delle spese di lite e ordine ex art. 120 c.p.c. di pubblicità della sentenza di condanna. A sostegno della posizione processuale assunta, parte attrice premetteva in fatto:
- di aver stipulato con la convenuta in data 1°/08/2010 due finanziamenti contro cessione di quote della retribuzione: il contratto n. 225254, avente ad oggetto la somma di euro 25.927,37 (da rimborsare in 120 rate mensili sulla base di un piano di ammortamento alla francese, al tasso fisso del 5% e al tasso di mora del 10%) e il contratto n. 225255 avente ad oggetto la somma di euro 24.984,56 (da rimborsare in 120 rate mensili sulla base di un piano di ammortamento alla francese al tasso fisso del 5% ed un tasso di mora di pari misura);

-che detti contratti erano assistiti da una polizza assicurativa, stipulata contestualmente alla sottoscrizione e mai consegnata a parte attrice, nonostante l'istanza formulata ai sensi dell'art. 119 TUB;

-che i rapporti in questione erano stati gestiti dall'istituto di credito in modo anomalo e in violazione del principio di buona fede e del canone di diligenza dell'accorto banchiere, come da accertamenti emersi dalla perizia di parte commissionata dall'attrice;

- di aver denunciato dette irregolarità contrattuali alla convenuta con raccomandata del 28/02/2022 e di aver esperito il procedimento di mediazione, concluso con esito negativo per la mancata adesione dell'istituto di credito. Tanto premesso in fatto, parte attrice deduceva in diritto le seguenti violazioni di legge da parte della convenuta, come da perizia di parte che produceva:
-con riferimento al contratto di finanziamento n. 225254: a) superamento del tasso soglia antiusura in conseguenza della applicazione della commissione di estinzione anticipata, della commissione di conclusione anticipata, della commissione Fiditalia, della commissione “Terzo Intermediario”, e delle spese di assicurazione, con conseguente nullità ex art. 1815 c.c., conversione dei rapporti da onerosi a gratuiti e diritto dell'attrice alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto nel corso del rapporto o, comunque, diritto a tale restituzione con corresponsione “per il resto della durata del rapporto” degli interessi al tasso legale;
b) violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. in conseguenza dell'applicazione dell'ammortamento alla francese mediante l'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto e, conseguente, debenza di interessi in misura superiore rispetto a quella scaturente dal regime finanziario dell'interesse semplice (quantificati in euro 1.835,21);
c) violazione dell'art. 1284 c.c. e della normativa in materia di trasparenza bancaria, posta, rispettivamente, la violazione della forma scritta e l'indeterminatezza/indeterminabilità del tasso di interesse, per non aver la banca consegnato in sede di stipula la copia dei contratti di finanziamento e di assicurazione, per aver applicato costi difformi e più onerosi di quelli pubblicizzati ovvero contrattualmente previsti -avuto particolare riguardo all'applicazione di un TAEG superiore (pari al 9,806%) rispetto a quello pattuito (pari al 9,49%), secondo quanto accertato dal perito di parte incaricato mediante la corretta inclusione di tutti i costi rilevanti, con omessa specificazione del cd. “days count” ossia dell'applicazione dell'anno civile (365
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giorni) ovvero di quello commerciale (360 giorni)-, e per non aver indicato il regime finanziario applicato, a nulla rilevando in senso contrario l'indicazione del TAN ovvero i piani di ammortamento, peraltro tardivamente consegnati, con conseguente nullità del contratto, anche avuto riguardo alla specifica normativa in tema di contratto di credito ai consumatori (art. 1221 e seguenti TUB), e, in particolare, all'art. 125bis TUB, e alla normativa in tema di cessione del quinto (DPR n. 180/1950);
d) inefficacia delle clausole contrattuali contenenti oneri economici poiché vessatorie, tenuto conto della omessa effettiva conoscenza del loro contenuto, e illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB poiché operato in difetto di preavviso scritto di almeno due mesi e del giustificato motivo;
e) violazione del DPR n. 180/1959 in quanto il contratto n. 255255 in primo luogo non contemplava le causali tipizzate della delegazione di pagamento e, comunque, essendo stato stipulato nella stessa data del contratto n. 225254, era stato utilizzato quale strumento per aggirare il limite della cessione di 1/5 dello stipendio fissato dall'art. 5 del DPR citato, legittimando l'applicazione del più ampio limite della metà previsto dall'art. 70 nell'ipotesi di concorso di cessione e delegazione, essendo le due fattispecie contrattuali sovrapponibili in ogni aspetto, soggettivo e oggettivo, nonché in violazione del divieto di stipula di una nuova cessione prima che siano trascorsi due o quattro anni ex art. 39 DPR cit., con conseguente invalidità e/o illegittimità dei contratti poiché stipulati in frode alla legge ovvero con causa illecita
-con riferimento al contratto di finanziamento n. 225255: a) superamento del tasso soglia antiusura in conseguenza dell'applicazione delle commissioni di conclusione e risoluzione anticipata, con conseguente nullità ex art. 1815 c.c., conversione dei rapporti da onerosi a gratuiti e diritto dell'attrice alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto nel corso del rapporto o, comunque, diritto a tale restituzione con corresponsione
“per il resto della durata del rapporto” degli interessi al tasso legale;
b) violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. in conseguenza dell'applicazione dell'ammortamento alla francese mediante l'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto e, conseguente, debenza di interessi in misura superiore rispetto a quella scaturente dal regime finanziario dell'interesse semplice (quantificati in euro 1.768,48);
c) violazione dell'art. 1284 c.c. e della normativa in materia di trasparenza bancaria, posta, rispettivamente, la violazione della forma scritta e l'indeterminatezza/indeterminabilità del tasso di interesse, per non aver la banca consegnato in sede di stipula la copia dei contratti di finanziamento e di assicurazione, per aver applicato costi difformi e più onerosi rispetto di quelli pubblicizzati ovvero contrattualmente previsti -avuto particolare riguardo all'applicazione di un TAEG superiore (pari al 9,975%) rispetto a quello pattuito (pari al 9,96%), secondo quanto accertato dal perito di parte incaricato mediante la corretta inclusione di tutti i costi rilevanti, con omessa specificazione del cd. “days count” ossia dell'applicazione dell'anno civile (365 giorni) ovvero di quello commerciale (360 giorni)-, e per non aver indicato il regime finanziario applicato, a nulla rilevando in senso contrario l'indicazione del TAN ovvero i piani di ammortamento, peraltro tardivamente consegnati, con conseguente nullità del contratto, anche avuto riguardo alla specifica normativa in tema di contratto di credito ai consumatori (art. 1221 e seguenti TUB), e, in particolare, all'art. 125bis TUB, e alla normativa in tema di cessione del quinto (DPR n. 180/1950);

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d) inefficacia
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