Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2024, n. 269

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2024, n. 269
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 269
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 1879/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
30.10.2024, congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
Località Chiesina Montalese, alla Via di Cafaggio n. 61;

E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
(PT), alla Via Padre Giovanni Antonelli n. 98;

entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele
Grieco, presso lo studio del quale eleggono domicilio in Pistoia alla Via San
Pietro n. 20;

E
PM in sede;

Interventore necessario
1


RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

1. Con ricorso congiunto depositato in data 30.10.2024, e Controparte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data Controparte_2
23.9.2012 in Pistoia e precisavano che dall'unione nasceva la figlia R_
(nata il [...]).
Premettevano, altresì, che, con sentenza n. 265/2024 del 11.2.2024, il
Tribunale di Pistoia (r.g. n. 8/2024) omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
I coniugi premettevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla separazione.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;

2) risiederà presso l'abitazione nella sua disponibilità, sita Controparte_1
in Pistoia, Località Chiesina Montalese, Via di Cafaggio n.61, mentre
continuerà a risiedere presso la
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