Trib. Bari, sentenza 14/11/2024, n. 4419
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 8392/2024
Il Giudice S F S, all'udienza del 14/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
e rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall' Avv.to BOCCARDI PIETRO
parti resistenti contro
Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla fruizione della carta elettronica del docente.
CONCLUSIONI: come da nota delle parti ricorrenti all'udienza del
14.11.2024.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando e documentando attraverso la produzione dei contratti a termine di aver assunto diversi incarichi alle dipendenze del ministero convenuto e di aver prestato servizio come docenti precari durante i seguenti periodi: dal 08.09.2022 al 30.06.2023 e dal dall'01.09.2023 al 30.06.2024;
attualmente in servizio come docenti
a tempo determinato presso un istituto scolastico della provincia di
Bari;
lamentando la disparità di trattamento con i docenti di ruolo per il mancato riconoscimento del diritto alla fruizione della c.d. carta
elettronica per i docenti per violazione della disciplina comunitaria invocata ed affermandone il diritto alla luce della giurisprudenza amministrativa e della Suprema Corte di Cassazione richiamata, adivano l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto alla fruizione della c.d. carta elettronica dei docenti e per la condanna del ministero convenuto all'attribuzione del beneficio della carta elettronica del docente per il pagamento dell'importo di € 500,00 annui spettanti per complessivi:
1) € 1.000,00 spettanti alla docente ;
Parte_1
2) € 1.000,00 spettanti al docente , Parte_2 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese processuali da distrarre. Producevano documentazione.
Sebbene ritualmente convenuto non si costituiva il ministero resistente né compariva nel corso del giudizio. Ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito saranno esposte.
In via preliminare occorre dare atto degli innumerevoli interventi sulla medesima questione sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza di merito, comunitaria1 e di legittimità ed anche, da 1 Cfr. CGUE n. 450/2022 nella parte in cui è affermato: “… (omissis)… Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Pag. 2 di 41
4 La clausola 2 dell'accordo quadro, intitolata «Campo d'applicazione», al punto 1 prevede quanto segue:
«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».
5 La clausola 3 dell'accordo quadro, intitolata «Definizioni», è del seguente tenore:
«1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
2. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze.
In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali».
6 La clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 stabilisce quanto segue:
«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
7 La clausola 6 dell'accordo quadro, intitolata «Informazione e possibilità di impiego», al punto 2 prevede quanto segue:
«Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale».
Diritto italiano
8 Ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
Pag. 3 di 41
10 L'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
11 L'articolo 1 della legge del 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GURI n. 162, del 15 luglio 2015;
in prosieguo: la «legge n. 107/2015»), così recita:
«(...)
121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta Controparte_2 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_2
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
[...]
(...)».
12 L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015 - Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (GURI n. 243, del 19 ottobre 2015), così dispone:
«1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile,
Pag. 4 di 41
(...)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari
è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art[icolo] 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il [Ministero] disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di