Trib. Messina, sentenza 28/05/2024, n. 1406
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. C B Presidente est. dott. C M Gdice dott. V C Gdice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 573 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...] (Via C.F._1
X Luglio), elettivamente domiciliato in Messina, Via del Vespro 75, presso
e nello studio degli Avv.ti ALBERTO CICCONE (cod.fisc.
, fax 090/661344, pec: e C.F._2 Email_1
GAIA MICCOLI (cod. fisc. , fax: 090/661344, pec: C.F._3
che unitamente e disgiuntamente lo Email_2
rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] che ha eletto Controparte_1
domicilio presso lo studio dell'avv. suo procuratore costituito per mandato in atti;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
1
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 08/02/2024, premesso che in data Parte_1
21.09.2013, a Taormina, aveva contratto matrimonio concordatario con
con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di Controparte_1
detto Comune al n. 150 parte 2 serie A anno 2013;
che dall'unione coniugale era nato in data [...] un figlio di nome ;
che i coniugi si erano Per_1
separati giudizialmente con sentenza n. 1544/2022 pubblicata il 28.09.2022;
che il Tribunale di Messina aveva affidato il figlio minore in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre, aveva assegnato alla la casa coniugale, aveva posto a carico del deducente CP_1
l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di € 700,00 per il CP_1
mantenimento del figlio ed un assegno di € 1.800,00 per il mantenimento del coniuge oltre al 70 % delle spese straordinarie ed oltre agli eventuali oneri, compresi quelli condominiali, relativi alla casa coniugale;
che erano maturati i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio e dalla separazione non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
che con riferimento all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore non erano intervenuti fatti nuovi che potessero giustificare una modifica delle statuizioni vigenti, anche in considerazione del fatto che egli aveva mantenuto un rapporto assiduo e costante con il figlio;
che, viceversa, l'assegno stabilito per il mantenimento del coniuge era finalizzato ad assicurare alla il CP_1
medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio ma nelle more la situazione economica delle parti era profondamente mutata e non sussistevano i presupposti per disporre a favore della un assegno divorzile;
che le CP_1
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proprie condizioni economiche erano, infatti, nettamente peggiorate a causa della crisi del settore della ristorazione, nel quale operava quale agente della
e quale titolare di altre società, ed anche il proprio patrimonio Parte_2
immobiliare era andato perduto in quanto posto a garanzia delle obbligazioni assunte dalle società da lui gestite;
che egli poteva ormai contare solamente sui redditi derivanti dall'attività di agente pari a circa € 50.000,00 annui;
che egli doveva, peraltro, provvedere anche al mantenimento di altre due figlie nate da relazioni precedenti al