Trib. Sciacca, sentenza 25/06/2024, n. 210

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sciacca, sentenza 25/06/2024, n. 210
Giurisdizione : Trib. Sciacca
Numero : 210
Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1094/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****

Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
LI ON, rappresentato e difeso dall'Avv.to CARACCI GIANNI


- ricorrente -


CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 13.6.2024 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 25.7.2022, LI BA - premesso che con lettera del 2 luglio 2021, PS gli comunicava la revoca del reddito di cittadinanza (chiesto con domanda del 20.8.2020) per il seguente motivo : “Omessa dichiarazione presenza componenti del nucleo che si trovano sottoposti a misura cautelare (art. 3 comma 13 e art. 7 comma 4 legge 26/2019)” – ha convenuto l'Ente previdenziale chiedendone la condanna al ripristino della prestazione e al pagamento di quanto a tale titolo dovuto a partire dalla revoca.
A tal fine ha dedotto di non essere stato condannato per reati ostativi alla fruizione del beneficio e l'assenza di altri soggetti componenti il nucleo.
Si è costituito in giudizio PS contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto. L'Ente, in particolare, ha dedotto che la decadenza dal beneficio era dipesa dal fatto che il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, stesse scontando la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), in relazione ad una condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p., applicata il 24.7.2018
La causa istruita a mezzo documenti è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso deve essere accolto.
Nella memoria di costituzione in giudizio PS ha chiarito che la revoca muove da una nota della Guardia di Finanza del 11.6.2021, con la quale veniva segnalata a carico del ricorrente una condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso).
Instauratosi il presente giudizio, dietro una richiesta di chiarimenti da parte di PS, la
Guardia di finanza comunicava all'Ente che il ricorrente erroneamente era stato segnalato quale condannato per il reato di cui all'articolo 416 bis trattandosi, invece, del reato di cui all'articolo 416 c.p. (associazione a delinquere) per il quale era stata applicata al ricorrente, il
24.7.2018, la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni.
Ritenendo ostativa alla percezione del
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