Trib. Bolzano, sentenza 25/11/2024, n. 558
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Julia DORFMANN Presidente rel. dott.ssa Daniela POL Giudice
dott. Simon TSCHAGER Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 4 comma 16 legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge n. 74/87),
R.G. n. 2824/2024 tra:
Parte_1
e
CP_1
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. , giusta delega in atti CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 16
che dalla documentazione dimessa e dall'audizione dei coniugi in
Camera di Consiglio è emersa la sussistenza dei presupposti per pronunciare il divorzio: sul punto va evidenziato
− che entrambe le parti, residenti in Italia, hanno cittadinanza rumena e moldava e risultano aver contratto matrimonio in data
22.08.2015 in Romania;
− che il matrimonio è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bolzano al n. 205-II-C/2021;
− che il regolamento Europeo n. 1259/2010 prevede la possibilità per i coniugi di designare quale legge applicabile al divorzio quella dello Stato di cui almeno uno di loro ha la cittadinanza. Secondo
l'art. 31 legge n. 218/1995, inoltre, lo scioglimento del matrimonio è regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi.
Alla presente richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio è dunque applicabile la legge rumena;
− che secondo l'art. 373 del codice civile rumeno si può ottenere il divorzio, senza preventiva pronuncia giudiziale di separazione, tra
l'altro nei seguenti casi:
▪ con il consenso di entrambi i coniugi;
▪ se sussiste un grave deterioramento del rapporto tra i coniugi e la continuazione del matrimonio non è più
pagina 2 di 16
possibile;
prevede la possibilità di addivenire al divorzio, su domanda congiunta delle parti,
− che il tentativo di conciliazione effettuato dal Presidente di questo
Collegio all'udienza del 07.11.2024 è comunque rimasto infruttuoso. Tale circostanza fa emergere con tutta evidenza la discordia sussistente tra i coniugi e fa ritenere impossibile, allo stato, una loro riconciliazione;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania il 22/08/2015 da
, nato a [...]. MOLDOVIA) Parte_1
il 02/06/1978
e
, nata a [...]. MOLDOVIA) il 09/01/1984 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano , ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 205 , Parte II, Serie
C, dell'anno 2021 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti
pagina 3 di 16 condizioni formulate dalle parti:
1. [omissis]
2. Il figlio viene affidato in via c.d. superesclusiva al padre, con diritto quindi dello stesso di assumere anche senza il consenso della madre anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
in capo alla madre permane comunque il diritto di essere informata dal padre sulle decisioni prese da questi nell'interesse del figlio e di ottenere dalle amministrazioni (ivi comprese il servizio sanitario/istituti scolastici) e specialisti anche privati tutte le informazioni relative al figlio minore
;
Per_1
3. il figlio minore verrà collocato prevalentemente presso il padre;
Per_1
4. in favore della madre viene previsto un ampio diritto-dovere di visita del figlio, da esercitarsi previo avviso al padre.
5. Le vacanze infra-scolastiche le trascorrerà con i genitori a metà Per_1
ciascuno, mentre le giornate festive (ad esempio Vigilia di Natale –
Natale) sarano alternati di anno in anno tra i genitori, ovvero un giorno con uno ed il giorno successivo con l'altro e viceversa l'anno seguente;
6. Durante le vacanze scolatistiche estive trascorrerà almeno tre Per_1
settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordarsi entro il mese di marzo di ogni anno così da consentire
l'eventuale iscrizione del minore alle attività estive;
7. eventuali benefici legati al nucleo familiare (ivi compreso l'assegno unico universale) laddove, percepibili, spetteranno al 50% alla mamma
pagina 4 di 16
dal momento in cui trasferirà con la stessa la residenza (fino a Per_1
quel momento spetteranno, invece, ad entrambi i genitori al 50%) mentre lo sgravio fiscale spetterà a ciascun genitore in proporzione al relativo esborso;
8. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio durante il tempo di sua permanenza presso ciascuno.
9. Le spese straordinarie per saranno a carico di entrambi i Per_1
genitori per metà ciascuno, ovvero tutte le spese straordinarie, se prima concordate e giustificate con documentazione, salvo quanto previsto per l'urgenza dalle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Protocollo d'Intesa di Bolzano del 06.09.2018, che si intendono qui integralmente riportate. Le parti danno espressamente atto che Per_1
potrà svolgere una attività sportiva a semestre con suddivise al 50% tra i genitori delle relative spese senza necessità di accordo. Le parti concordemente dichiarano di considerare la mensa scolastica di
Matteo spesa straordinaria (atteso che lo stesso frequenta il temo pieno per esigenze lavorative di entrambi i genitori) con conseguente suddivisione al 50% della relativa spesa;
10. a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, vorrà l'adito
Tribunale dare atto che le parti concordano il trasferimento immobiliare della casa coniugale e relative pertinenze in favore del sig.
e per l'effetto tenere conto di ciò nell'emananda Parte_2
sentenza, affinché lo stesso costituisca titolo per l'intavolazione sul presupposto delle seguenti pattuizioni:
pagina 5 di 16 CONSENSO ED OGGETTO la sig.ra nata in [...] - Moldavia il 9 gennaio 1984, CP_1
c.f. , cittadina moldava e rumena, cede al sig. il sig. C.F._1
nato a [...] - Moldavia il 2 giugno Parte_1
1978 c.f. , cittadino moldavo, rumeno ed italiano C.F._2
che accetta la propria quota parte pari alla ½ indivisa, dell'immobile e relative pertinenze costituenti la casa
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi