Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 46

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 46
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 46
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 514/2024 R.A.C.L., promossa da
LE CA, codice fiscale [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Mameli, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Ministero dell'istruzione e del merito, convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2024, CA LE ha agito davanti al Tribunale di
Cagliari esponendo di essere insegnante precaria della scuola e di prestare servizio in forza di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno 2024), senza aver ricevuto il beneficio, del quale qui ha invocato il riconoscimento, della c.d. carta elettronica del docente
(in seguito anche solo Carta Docente), pari ad euro 500,00 annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il Ministero non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica (in data 3 aprile 2024) del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, e deve essere, pertanto, dichiarato contumace.

2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

3. Stabilisce l'art. 1, comma 121, cit.:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
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accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Non si tratta dell'unica norma che si occupa del tema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente […] inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” (comma 1);
“l'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287” (comma 2);
“i circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione” (comma 3).
Coerentemente, secondo l'art. 63 del C.C.N.L. di comparto del 29 novembre 2007, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” anche “attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale”;
precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo C.C.N.L. afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
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Per completezza espositiva, si aggiunge che gli articoli 63 e 64 cit. sono stati infine “abrogati” per effetto dell'art. 36 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, in cui si legge:
“1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del MIM e previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a3) (livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), verrà promossa per il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo ricoperto dal lavoratore.

3. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le
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