Trib. Benevento, sentenza 15/11/2024, n. 1159
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
A M, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 , nella causa iscritta al n. 2158 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021
TRA
nata a Benevento il 2.4.1979, rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in calce al ricorso dall'avv.to M Luisa D'Agostino con il quale domicilia in Casalbore alla Via Aldo Moro II Traversa n.18;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria dall'avv. M Annunziata C , con studio legale in Santa M a Vico (CE) alla Via Appia 317, entrambi elettivamente domiciliati in Forchia (BN), alla Via Appia 110, presso lo studio dell'avv. L F P;
Resistente
in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A M G , giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 23.1.2023, ed elettivamente Per_1 domiciliato in Benevento, Via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
Chiamato in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO:lavoro subordinato
1.
Con ricorso depositato in data 4.6.2021 la ricorrente in epigrafe identificata premesso di avere lavorato ininterrottamente dal 1.4.2012 al 16.7.2017 con contratti ex art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 stipulati con l' quale Dirigente Medico di CP_3
Cardiologia;
che il rapporto di lavoro intercorso doveva essere inquadrato nello schema della subordinazione essendo tenuta all'osservanza del normale orario di lavoro, essendo sottoposta alle direttive al Primario, essendo tenuta all'osservanza di turni nonchè a comunicare assenze dal lavoro ;
ha chiesto di: “a ) accertare e dichiarare la simulazione e/o illegittimità dei contratti di lavoro autonomo formalmente stipulati dal 02.04.2012 e il 16.07.2017 per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b )
(già nei periodi dal 02.04.2012 al 16.07.2017, con qualifica CP_4 CP_5
Dirigente Medico addetta all'U.O.C. Cardiologia Clinica – U.O.C. Cardiologia interventistica ed UTIC, Controparte_6
08.06.2000 c ) accertare e dichiarare il diritto alla ricorrente al pagamento da CP_7 parte dell' (già della complessiva Controparte_1 CP_4 CP_5 somma € 193.316,41 (o della diversa, maggiore o minore , quantificazione in corso di causa) a titolo di differenze retributive maturate tra quanto corrispostole in virtù dei formali contratti di lavoro autonomo stipulati tra le parti nel periodo dal 02.04.2012 al 16.07.2017 e quanto, invece, avrebbe avuto diritto di percepire, ex. C.C.N.L. di
Comparto, art. 36 Cost. e art. 36 Cost. e art. 2126 c.c., relativamente allo stesso periodo in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con qualifica di
Dirigente Medico somma Controparte_6 comprensiva del calcolo del tfs, nonché alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa di lavoro, oltre agli accessori come per legge;d ) conseguentemente condannare l' , in persona Controparte_8 Controparte_9 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 193.316,41 (o della diversa, maggiore o minore, quantificazione in corso di causa) a titolo di differenze retributive maturate in relazione all'intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dal 02.04.2012 al 16.07.2017 con qualifica di Dirigente Medico Controparte_6
ex di Comparto, comprensivo del tfs, oltre alla
[...] CP_6 regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto di lavoro e agli accessori come per legge;
e ) condannare l' ià Controparte_1 CP_9
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese,
[...] diritti ed onorari del presente giudizio.”. Si è costituita l'azienda con memoria depositata il 17.9.2021 che ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso. CP_ In seguito all'ordine di intestazione del contraddittorio si è costituito l' chiedendo di condannare la parte datoriale in favore dell' al pagamento dei contributi CP_2 previdenziali ed assicurativi obbligatori nei limiti della prescrizione .
Escussi i testi, eseguita e disposta consulenza contabile, La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente, merita parziale accoglimento l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall' dovendosi aderire ai principi espressi dalla Suprema Controparte_1
Corte di Cassazione, nella sentenza n. n. 35676 del 19.11.2021. La Corte, in una fattispecie identica al caso di specie (riconoscimento della natura subordinata dell'attività prestata in virtù di formali contratti di collaborazione ex art. 7 d.lgs. 165/2001), ha chiarito che “La norma regolatrice della fattispecie di causa è l'art. 2126 c.c., che trova applicazione anche nella ipotesi di nullità del rapporto di lavoro in quanto costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (per tutte: Cassazione civile sez. lav.,
05/02/2019, n. 3314 e giurisprudenza ivi citata). Deve preliminarmente darsi atto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui per il rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla normativa di cui all'art. 2126 c.c., la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, ai sensi dell'art. 2948 c.c., n. 4 – nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 – siccome la situazione di stabilità è radicalmente esclusa dalla possibilità di determinare, in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali, la cessazione dell'esecuzione (Cassazione civile 12/11/2007, n. 23472;
Cass. S.U. 3098/1985). Si è osservato che sarebbe formalistica e non conforme all'art. 36 Cost., un'interpretazione che differenziasse la situazione di metus del lavoratore di fronte al potere di recesso rispetto a quella derivante dalla prestazione di fatto con violazione di legge, incompatibile sì con il licenziamento, ma comportante la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione.
Il medesimo principio è stato enunciato in riferimento al rapporto di lavoro qualificato formalmente come lavoro autonomo, di cui sia stata riconosciuta successivamente la natura subordinata con garanzia di stabilità reale, trattandosi di rapporto non immediatamente garantito, in quanto occorre il previo (eventuale) riconoscimento della sua natura subordinata (Cass. sez. lav. 22 settembre 2017, n. 22172;
23 gennaio 2009
n. 1717).
Detti principi sono stati tuttavia espressi per i rapporti di lavoro interamente regolati del diritto privato (anche se intercorrenti, come nel caso esaminato da Cass. SU n.
3098/1985, con un soggetto pubblico).
Diverse indicazioni sono state fornite dalla Corte Costituzionale per l'impiego pubblico, come risulta dalla sentenza del 20/11/1969, n. 143, resa sulla disciplina della prescrizione delle retribuzioni fissata dal D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, comma 1, che stabiliva la prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato.
Nella citata sentenza il giudice delle leggi ha evidenziato che la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto. Per quanto in questa sede rileva, la Corte costituzionale ha affermato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità;
la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato. Si è dunque definitivamente chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'art. 3 Cost., che “la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa
Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici” (sent. Corte Cost. n. 143/1969, punto 3 del Considerato in diritto). La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2, ed, alla attualità, D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 63, comma 2), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine
(secondo la disciplina speciale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36).
In definitiva: – da un canto, non può essere invocato il regime derivante dalla sentenza della