Trib. Como, sentenza 08/11/2024, n. 1193
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Testo completo
N. R.G. 1396/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1396/2023 promossa da:
BR LA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. D'AMBROSIO BORSELLI EDGARDO DIOMEDE, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA POSILLIPO N 56
ATTORE OPPONENTE contro
ED PREMIER SPA (già CHE BANCA SPA) rappresentato e difeso dall'avv.
CASAROTTI DANIELE, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, N. 15 MILANO
PAOLO MONTI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. MONTI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE MADONNA, 6/D 22063 CANTU'
CONVENUTI OPPOSTI
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002)
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE in via principale, accertato l'inadempimento del creditore ipotecario ed il diritto del sig. ST BR alla rinegoziazione del mutuo ipotecario sottoscritto in data 22 marzo 2007 ai rogiti del notaio
Paola Cianci rep. 13731, racc. n. 9341 ai sensi dell'articolo 41 bis L.n. 157/2019 e succ. modifiche, emettere sentenza che produca gli effetti dell'accordo non concluso;
in subordine in via incidentale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della quesitone di legittimità costituzionale posta, rimettere tale questione alla Corte Costituzionale con sospensione del presente giudizio e dell'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Como recante R.G. n. 280/2019 per ragioni di pregiudizialità e rilevanza;
in ulteriore subordine, rilevata la violazione da parte di Che
NC S.p.a. della buona fede oggettiva ex art. 1175 e 1337 c.c. condannare la convenuta società al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale che si quantifica in € 72.000,00 pari alla differenza tra l'importo dell'aggiudicazione e l'importo offerto dal terzo acquirente della proposta di acquisto del 23 febbraio 2023 e di ogni altro danno subito da quantificarsi in corso di causa o nella maggiore o minor somma ritenuta congrua dal Giudice;
sempre in via subordinata condannare la convenuta Che NC S.p.a. al risarcimento dei danni non patrimoniale nella misura ritenuta congrua dall'adito Giudice. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA di tutte le fasi del presente procedimento, con attribuzione al comparente Procuratore che dichiara di aver anticipato i primi e non riscosso.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA ED PREMIER S.P.A. (GIÀ CHEBANCA!
S.P.A.)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così giudicare: In via principale e nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare ex art 96 c.p.c. l'attrice per tutte le ragioni ut supra esposte. In via istruttoria rilevato che l'attore ho omesso l'indicazione dei mezzi di prova nell'atto introduttivo, così come disposto dal novellato art. 163 n. 5) c.p.c., ci si oppone sin d'ora all'eventuale formulazione di istanze istruttorie successive, in quanto irrituali ed illegittime. Con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA MONTI AVV PAOLO
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Rigettare con ogni migliore formula la domanda attorea, infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto non accogliere nessuna delle spiegate avverse domande, eccezioni, deduzioni, produzioni e conclusioni;
- Condannare l'attore alla refusione delle spese e competenze legali del pre sente giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per interpello e per testi sui capi di cui in premessa della comparsa di costituzione che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, premettendo le parole “se è vero che” con riserva di capitolare e depositare lista testi, nonché articolare qualsiasi altro mezzo istruttorio che si renderà necessario.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte dell'esecuzione immobiliare intrapresa dal creditore Che NC s.p.a. (ora BA Premier PA) nei confronti dei debitori esecutati BR ST e IS GO per il pagamento dell'importo di euro 110.016,00 a titolo di mutuo ipotecario, questi ultimi hanno richiesto al creditore procedente la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art 41 bis D.L. n. 124/2019, convertito nella legge n 157/2019 (come modificato per effetto dell'art. 40-ter del D.L n. 41 del
2021, convertito in legge n. 69 del 2021).
A sostegno di tale richiesta, i debitori esecutati hanno dedotto che avrebbero formulato istanza per la rinegoziazione de1 mutuo azionato esecutivamente e che sussisterebbero le condizioni previste dalla disposizione sopra richiamata.
Pur avendo ottenuto dal GE la sospensione della procedura esecutiva per 4 mesi, la domanda di rinegoziazione del mutuo non è stata accolta dall'istituto di credito e la procedura esecutiva ha avuto il suo corso.
Così i debitori esecutati, lamentando che la NC IC avrebbe immotivatamente rigettato la richiesta di rinegoziazione del mutuo ipotecario, hanno proposto opposizione ex art. 615 co 2 c.p.c. chiedendo la sospensione del procedimento esecutivo.
Il giudice dell'esecuzione ed anche il collegio del reclamo hanno rigettato 1'istanza di sospensione a causa del1'accertata insussistenza dei “gravi motivi'' di cui all'art. 624 c.p.c..
All'esito della concessione dei termini ex art 616 cpc, il solo debitore esecutato BR ST ha innestato il giudizio di merito, convenendo in giudizio i creditori CheNC PA (ora BA
Preemier PA) nonché Agenzia Entrate riscossione e l'avv Paolo Monti, chiedendo
- accertarsi l'inadempimento del creditore ipotecario ed il diritto di esso opponente alla rinegoziazione del mutuo ipotecario ai sensi dell'articolo 41 bis L.n. 157/2019 e succ. modifiche emettendo sentenza che produca gli effetti dell'accordo non concluso, previa revoca dell'aggiudicazioone e di ogni atto successivo;
- in subordine, ha chiesto di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale a fronte della rilevanza e non manifesta infondatezza dell'illegittimità della disposizione citata;
- in ulteriore subordine, rilevata la violazione da parte di Che NC S.p.a. della buona fede oggettiva ex art. 1175 e 1337 c.c., di condannare il creditore CheNC PA al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 72.000,00 (pari alla differenza tra l'importo dell'aggiudicazione e l'importo offerto dal terzo acquirente nella proposta di acquisto);
- in via ancora subordinata condannare Che NC S.p.a. al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura ritenuta congrua, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1396/2023 promossa da:
BR LA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. D'AMBROSIO BORSELLI EDGARDO DIOMEDE, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA POSILLIPO N 56
ATTORE OPPONENTE contro
ED PREMIER SPA (già CHE BANCA SPA) rappresentato e difeso dall'avv.
CASAROTTI DANIELE, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, N. 15 MILANO
PAOLO MONTI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. MONTI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE MADONNA, 6/D 22063 CANTU'
CONVENUTI OPPOSTI
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002)
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE in via principale, accertato l'inadempimento del creditore ipotecario ed il diritto del sig. ST BR alla rinegoziazione del mutuo ipotecario sottoscritto in data 22 marzo 2007 ai rogiti del notaio
Paola Cianci rep. 13731, racc. n. 9341 ai sensi dell'articolo 41 bis L.n. 157/2019 e succ. modifiche, emettere sentenza che produca gli effetti dell'accordo non concluso;
in subordine in via incidentale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della quesitone di legittimità costituzionale posta, rimettere tale questione alla Corte Costituzionale con sospensione del presente giudizio e dell'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Como recante R.G. n. 280/2019 per ragioni di pregiudizialità e rilevanza;
in ulteriore subordine, rilevata la violazione da parte di Che
NC S.p.a. della buona fede oggettiva ex art. 1175 e 1337 c.c. condannare la convenuta società al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale che si quantifica in € 72.000,00 pari alla differenza tra l'importo dell'aggiudicazione e l'importo offerto dal terzo acquirente della proposta di acquisto del 23 febbraio 2023 e di ogni altro danno subito da quantificarsi in corso di causa o nella maggiore o minor somma ritenuta congrua dal Giudice;
sempre in via subordinata condannare la convenuta Che NC S.p.a. al risarcimento dei danni non patrimoniale nella misura ritenuta congrua dall'adito Giudice. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA di tutte le fasi del presente procedimento, con attribuzione al comparente Procuratore che dichiara di aver anticipato i primi e non riscosso.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA ED PREMIER S.P.A. (GIÀ CHEBANCA!
S.P.A.)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così giudicare: In via principale e nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare ex art 96 c.p.c. l'attrice per tutte le ragioni ut supra esposte. In via istruttoria rilevato che l'attore ho omesso l'indicazione dei mezzi di prova nell'atto introduttivo, così come disposto dal novellato art. 163 n. 5) c.p.c., ci si oppone sin d'ora all'eventuale formulazione di istanze istruttorie successive, in quanto irrituali ed illegittime. Con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA MONTI AVV PAOLO
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Rigettare con ogni migliore formula la domanda attorea, infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto non accogliere nessuna delle spiegate avverse domande, eccezioni, deduzioni, produzioni e conclusioni;
- Condannare l'attore alla refusione delle spese e competenze legali del pre sente giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per interpello e per testi sui capi di cui in premessa della comparsa di costituzione che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, premettendo le parole “se è vero che” con riserva di capitolare e depositare lista testi, nonché articolare qualsiasi altro mezzo istruttorio che si renderà necessario.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte dell'esecuzione immobiliare intrapresa dal creditore Che NC s.p.a. (ora BA Premier PA) nei confronti dei debitori esecutati BR ST e IS GO per il pagamento dell'importo di euro 110.016,00 a titolo di mutuo ipotecario, questi ultimi hanno richiesto al creditore procedente la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art 41 bis D.L. n. 124/2019, convertito nella legge n 157/2019 (come modificato per effetto dell'art. 40-ter del D.L n. 41 del
2021, convertito in legge n. 69 del 2021).
A sostegno di tale richiesta, i debitori esecutati hanno dedotto che avrebbero formulato istanza per la rinegoziazione de1 mutuo azionato esecutivamente e che sussisterebbero le condizioni previste dalla disposizione sopra richiamata.
Pur avendo ottenuto dal GE la sospensione della procedura esecutiva per 4 mesi, la domanda di rinegoziazione del mutuo non è stata accolta dall'istituto di credito e la procedura esecutiva ha avuto il suo corso.
Così i debitori esecutati, lamentando che la NC IC avrebbe immotivatamente rigettato la richiesta di rinegoziazione del mutuo ipotecario, hanno proposto opposizione ex art. 615 co 2 c.p.c. chiedendo la sospensione del procedimento esecutivo.
Il giudice dell'esecuzione ed anche il collegio del reclamo hanno rigettato 1'istanza di sospensione a causa del1'accertata insussistenza dei “gravi motivi'' di cui all'art. 624 c.p.c..
All'esito della concessione dei termini ex art 616 cpc, il solo debitore esecutato BR ST ha innestato il giudizio di merito, convenendo in giudizio i creditori CheNC PA (ora BA
Preemier PA) nonché Agenzia Entrate riscossione e l'avv Paolo Monti, chiedendo
- accertarsi l'inadempimento del creditore ipotecario ed il diritto di esso opponente alla rinegoziazione del mutuo ipotecario ai sensi dell'articolo 41 bis L.n. 157/2019 e succ. modifiche emettendo sentenza che produca gli effetti dell'accordo non concluso, previa revoca dell'aggiudicazioone e di ogni atto successivo;
- in subordine, ha chiesto di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale a fronte della rilevanza e non manifesta infondatezza dell'illegittimità della disposizione citata;
- in ulteriore subordine, rilevata la violazione da parte di Che NC S.p.a. della buona fede oggettiva ex art. 1175 e 1337 c.c., di condannare il creditore CheNC PA al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 72.000,00 (pari alla differenza tra l'importo dell'aggiudicazione e l'importo offerto dal terzo acquirente nella proposta di acquisto);
- in via ancora subordinata condannare Che NC S.p.a. al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura ritenuta congrua, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore
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