Trib. Ragusa, sentenza 10/09/2024, n. 1398

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 10/09/2024, n. 1398
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1398
Data del deposito : 10 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3640/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3640/2020 promossa da:
AN LE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TROVATO ANTONINO
ATTORE/I contro
DYNAMICA RETAIL SPA (C.F. 03436130243), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio nonché nella sua qualità di procuratrice speciale della Dyret SPV S.r.l., Società Unipersonale
C.F. e P.I 08575290963 con il patrocinio dell'avv. BELLONI CLAUDIA
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1192/20 (R.g. 2567/20) emesso in data 14.09.20 dal Tribunale
Civile di Ragusa su istanza della IC IL Spa, quale procuratrice speciale della Dyret SPV srl. con il quale veniva intimato all'opponente il pagamento della somma di € 7.596, oltre interessi legali e spese di lite
CONCLUSIONI
Parte opponente:
-dire e ritenere la “IC IL spa”, nella qualità di procuratrice speciale, e/o la mandante
“Dyret svp srl”,carente di legittimazione attiva;-dire e ritenere inammissibile e/o improponibile la pretesa creditoria della società opposta per la mancata notificazione della cessione dei crediti;
-dire e ritenere inammissibile e/o improponibile la pretesa creditoria della società opposta per l'insussistenza di alcuna cessione cartolare dei crediti di cui aicontratti di mutuo del 14/09/14 con delega di pagamento e del 30/09/14 con cessione del quinto dello stipendio;-dire e ritenere inammissibile e/o improponibile la pretesa creditoria della società opposta per la copertura assicurativa del creditoresiduo per il rischio d'impiego, ovvero per l'operatatrattenuta del TFR da parte del datore di lavoro, dando atto,in ogni caso e previamente, dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro dellaopponentealle dipendenze dell'ASP di Ragusa;
-in via subordinata, dire e ritenere in ogni caso

pagina 1 di 4 illegittimo l'operato della società oppostaper la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, ai sensi degli artt.1175 e 1375 c.c., del Codice del Consumo e dell'art.124 TUB, e conseguentemente pronunziare la nullità o l'annullamento degli impugnaticontratti di mutuo del
14/09/14 e del 30/09/14;
-conseguentemente, per le causali esposte, ovvero con qualsiasi altra statuizione, dire e ritenere non dovuta la pretesa economica della società opposta, e quindi revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n.1192/2020 del 15/09/2020

Parte opposta:
In via preliminare e principale
Dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n° 1192/2020 (R.g. 2567/20), emesso in data 14.09.20 dal Tribunale Civile di Ragusa, stante la mancata proposizione nei confronti della Dyret SPV srl del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto dichiarare la IC IL s.p.a. in proprio carente di legittimazione passiva con riferimento alla proposta opposizione e per l'effetto estrometterla dal giudizio con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite In via preliminare e subordinata
- Dichiarare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n°
1192/2020 (R.g. 2567/20), emesso in data 14.09.20 dal Tribunale Civile di Ragusa,
- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi sopra esposti con ogni conseguenza di legge di cui all'art. 164 c.p.c., In via principale
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, la debenza, da parte del Sig.ra IA AP, delle somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, confermare quest'ultimo, ovvero
In via subordinata
Accertare e dichiarare la debenza da parte del Sig.ra IA AP nei confronti della Dyret SPV srl, in persona della procuratrice speciale IC IL s.p.a. dell'importo di € 7.596,00, oltre agli interessi al tasso contrattualmente previsto dalle
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