Trib. Gorizia, sentenza 22/05/2024, n. 135

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gorizia, sentenza 22/05/2024, n. 135
Giurisdizione : Trib. Gorizia
Numero : 135
Data del deposito : 22 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile R.G. 1108/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
V.G. COSTRUZIONI SRL (C.F. 01155820317), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giulio Veronese e all'Avv. Christian Fornasier, entrambi del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori giulioveronese@pec.ordineavvocatitreviso.it//christianfornasier@pec.ordineavvocatitrevis o.it
Parte attrice-opponente
e
EFFE.ESSE SRL (C.F. 01173010313), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Tiziana Moretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monfalcone, Via Galvani 18.
Parte convenuta-opposta
Oggetto: Opposizione a D.I. n, 338/2022 del Tribunale di Gorizia – Distacco dipendenti – Subappalto – Opere Pubbliche
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: Piaccia alla Sig. Vs. Ill.ma accertato che VG Costruzioni s.r.l. ha già corrisposto la somma di € 40.000,00, giusta fattura n. 36 del 18/10/2021, per distacco di personale presso il cantiere per cui è causa accertate le prestazioni rese da EFFE.ESSE s.r.l. per quantità e valore;
dichiararsi che la somma già corrisposta da VG Costruzioni s.r.l. risulta ampiamente satisfattiva per le prestazioni effettuate da EFFE.ESSE s.r.l. oppure, in subordine, limitare il dovuto a quanto risultante in corso di causa, con riduzione delle avverse pretese;
revocarsi in ogni caso il decreto ingiuntivo impugnato. Vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli: 1."Vero che il 18.10.2021 riceveva l'ordine di servizio con cui direttore dei lavori contestava a VG Costruzioni s.r.l. che, alla data del 08.10.2021, nessuna lavorazione era stata iniziata ed erano appena arrivati gli elementi per il montaggio dei ponteggi come da doc. 13 che si rammostra al teste";
2."Vero che, alla data dell'08.10.2021, doveva ancora essere inoltrato alla stazione appaltante il PIMUS a cura di VG Costruzioni s.r.l.";
3."Vero che il distacco, con riferimento a IS BE è

1 iniziato il 18/10/2021 come da (doc. 3) che si rammostra al teste";
4."Vero che il distacco con riferimento a NI EN è iniziato il 18/10/2021 come da (doc. 4) che si rammostra al teste";
5."Vero che il distacco con riferimento a SK AV è iniziato il 18/10/2021 come da (doc. 5) che si rammostra al teste";
6."Vero che il 04.11.2021 riceveva l'ordine di servizio con cui direttore dei lavori contestava a VG Costruzioni s.r.l. che, alla data del 29.10.2021, le maestranze presenti in cantiere erano solo 2 come da doc. 14 che si rammostra al teste";

7. Vero che nel predetto documento si lamentavano pure criticità sul montaggio dei ponteggi";
8. "Vero che provvedeva ad inserire nel PIMUS i nominativi dei dipendenti distaccati";
9."Vero che Effe.Esse s.r.l. riferiva di essere temporaneamente impossibilitata ad anticipare le retribuzioni dei dipendenti distaccati e chiedeva pertanto il pagamento anticipato dei costi degli stessi";
10."Vero che riceveva la fattura 36 di Effe. Esse s.r.l. datata 18/10/2021 come da (doc. 10) che si rammostra al teste ";
11."Vero che la data della predetta fattura coincide con la data di inizio del distacco dei suddetti dipendenti " Si inidica a teste
MA LU presso VG Costruzioni s.r.l 12.“Vero è che tra il settembre 2022 ed il marzo del 2023 DF DO forniva a VG Costruzioni srl i ponteggi come da documenti allegato con nn. 16 e 17 che si rammostrano al teste;
13“Vero è che parte di questi ponteggi venne utilizzato per l'intero fabbisogno del cantiere di VG Costruzioni srl presso il 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” a Gorizia in via Trieste 46. Si indica a teste il legale rappresentante di DF DO, sig. UI OR CO, residente a [...]14. Solo se del caso, al fine di evidenziare come non vi sarebbe nemmeno corrispondenza tra quanto corrisposto dall'opponente e le prestazioni alle quali controparte vorrebbe imputare il pagamento, essendo il pagamento esorbitante, si chiede
ctu tecnico estimativa diretta a valutare la congruità tra l'importo che controparte vorrebbe imputare a prestazioni attinenti al ponteggio asseritamente eseguite presso il cantiere de quo da Effe.Esse srl e le stesse.
Per parte convenuta: In via principale respingersi le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i suesposti motivi, per l'effetto confermare il credito azionato da parte convenuta opposta in sede monitoria e, quindi, il decreto ingiuntivo n. 338/2022 sub RG 865/2022 Trib. Gorizia a favore di Effe.Esse Srl condannando VG Costruzioni Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 23.079,30 per capitale, oltre ad interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo;
oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre al 15,00% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende In via subordinata • nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, condannare VG Costruzioni Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Effe.Esse Srl la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia. In via riconvenzionale • Accertare e dichiarare il diritto di credito in capo alla Effe.Esse Srl per il rimborso dei costi del personale di distacco nei confronti di VG Costruzioni Srl per i motivi e i presupposti in narrativa e per l'effetto condannare VG Costruzioni Srl al pagamento della somma di € 9.795,81, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti da intendersi qui integralmente richiamati siccome riportate nella memoria ex art 183, VI co. n. 1 cpc depositata il 19.05.2023 In via istruttoria Accogliersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art 183, VI co. n. 2, cpc depositata il 21.06.2023 e nella memoria ex art 183, VI co. n. 3, cpc depositata in data 11.07.2023

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Gorizia n. 338/2022 del 04/10/2022 EFFE.ESSE. S.R.L. ha ingiunto a V.G. COSTRUZIONI SRL il pagamento della somma di 23.079,30 (oltre interessi e spese della procedura) ponendo come fondamento della pretesa monitoria la fattura 11/2022 del 01/04/2022, emessa nell'ambito di rapporto di distacco di dipendenti per l'esecuzione d lavori in subappalto nell'anno 2021.
Con atto di citazione regolarmente notificato, V.G. COSTRUZIONI ha svolto opposizione avverso suddetto decreto ingiuntivo. In particolare, l'opponente ha allegato: a) di aver concluso contratto di appalto pubblico con il XIII Reggimento Carabinieri “Friuli
2
Venezia Giulia”, avente ad oggetto opere di ristrutturazione della Caserma in Gorizia, Viale Trieste,
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