Trib. Potenza, sentenza 04/01/2025, n. 6

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 04/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 6
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2991 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

TRA
POSTE ITALIANE SPA (C.F.: 97103880585) in persona del Vicedirettore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Ditolve, giusta procura generale alle liti (rep. n. 54368 - raccolta n. 15494, Notaio Pierluigi Ambrosone) ed elettivamente domiciliato presso la Filiale della Società ubicata in Potenza alla via
Grippo snc;

Attrice-Opponente
E
OR ON (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Di Ciommo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Melfi al Viale Savoia n.45, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

Convenuto-opposto
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26/09/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo OS AL ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 804/2020, emesso dal Tribunale di Potenza in data 26/10/2020, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma pari ad € 39.264,43 oltre interessi come per legge e spese della procedura di ingiunzione, per rimborso di n. 5 buoni postali fruttiferi. L'opponente, in via principale chiedeva di
“revocare e dichiarare privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n. 804 emesso dal
Tribunale di Potenza in data 26 ottobre 2020. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, deduceva che il rimborso dei buoni fruttiferi poteva senz'altro ricondursi alla comunione di credito, quindi, OS AL è tenuta ad uniformarsi ad una serie di obblighi ed a svolgere accertamenti prima di pagare somme agli eredi. Innanzitutto, è inibito al cointestatario superstite o al singolo erede, disgiuntamente, di conseguire la riscossione dei buoni postali fruttiferi e dei libretti;
la clausola – pari facoltà di rimborso – prevede un vincolo di solidarietà attiva tra tutti i creditori sicché ciascuno può chiedere il rimborso, tuttavia detta clausola, secondo
l'opponente, esplica i suoi effetti tra i contitolari e solo se in vita. Pertanto, stante il decesso di uno dei contitolari dei rapporti il rimborso può essere effettuato solo dopo aver accertato la piena legittimità del richiedente ad ottenere in via esclusiva la liquidazione.
2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/04/2021 si costituiva in giudizio l'opposto NO TO chiedendo “-in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto essendo l'opposizione non fondata su prova scritta ed al fine di non pregiudicare ulteriormente le ragioni del
NO che da circa un anno non riesce ad ottenere il pagamento di quanto dovutogli
e maturato negli oltre 20 anni di durata dei buoni postali fruttiferi a lui cointestati;
- nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata e pretestuosa confermando il decreto ingiuntivo opposto. Vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Nel merito, ha sostenuto che l'opponente OS AL continua ad applicare un principio, quello della impossibilità di riscuotere l'intero importo dei buoni recanti la clausola pari facoltà di rimborso da parte dei cointestatari nel caso di morte dell'altro intestatario, che è stato abbondantemente superato, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha reiteratamente affermato come nel caso di deposito bancario intestato a più persone, vi sia la facoltà di compiere sino alla estinzione del rapporto, operazioni attive e passive, anche disgiuntamente, realizzandosi una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei due cointestatari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro,
l'adempimento dell'intero saldo e l'adempimento così conseguito libera la Banca anche verso gli eredi dell'altro contitolare, principio applicabile anche nel caso di buoni fruttiferi cointestati come nella fattispecie. 3) In corso di causa, il G.I. con ordinanza del 17/11/2021 concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposta ingiunzione di pagamento n. 804/2020 e concedeva i termini ex art. 183 co. VI cpc.
La causa istruita mediante allegazioni documentali in data 26/09/2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi