Trib. Palermo, sentenza 04/07/2024, n. 3880
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dr. M M Giudice dr. M G Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3758 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a Palermo il 02/05/1955, rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. S B M;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a Calatabiano (CT), in data 18/02/1952;Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni della parte ricorrente: all'udienza del 02/07/2024 parte ricor- rente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
28/02/2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 16.11.1974 a Palermo, unione dalla quale sono nati i fi- Controparte_1
1
gli , nata il 26/07/1984, , nato il Persona_1 Persona_2
04/07/1975, , nato il 03/07/1976 e Persona_3 Persona_4 nato il 17/08/1979, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione per- sonale tra i coniugi.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 10/10/2023, stante la mancata costituzione in giudizio del resi- stente, il Presidente con ordinanza del 12/10/2023, non ricorrendo i pre- supposti per l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art.
708 c.p., rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore.
Infine, all'udienza del 2/07/2024 la causa è stata posta in decisione, sen- za l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
2. Preliminarmente giova ribadire la dichiarazione di contumacia di , il quale, sebbene sia stato ritualmente evocato nel pre- Controparte_1 sente giudizio, ha omesso di costituirsi.
3. Va, poi e nel merito, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, in quanto gli ele- menti desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'esito ne- gativo del tentativo di conciliazione e dal tenore stesso delle allegazioni della ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato da verso lo Controparte_1 svolgimento e l'esito del giudizio, offrono la prova che tra i coniugi si è verifi- cata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vi- ta fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ri- corrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nessuna ulteriore domanda, oltre quella diretta ad ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi, è stata formulata da . Parte_1
4. In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio sussistono giusti motivi per lasciare a carico della parte ricorrente le spese dalla stessa anticipate.