Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 11
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 9086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa Amalia Savignano, scaduto in data 9.12.2024 il termine ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 9086/2024 vertente
TRA
IO SA e SI OL, rappresentate e difese dall'Avv.
Giovanna Sarnacchiaro ed elettivamente domiciliate presso lo studio del proprio difensore, in Nola (NA), Via Conte Orsini 13, giuste procure allegate al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica docenti
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.3.2024 ritualmente notificato, le istanti in epigrafe indicate, premesso di essere docenti inserite nelle graduatorie GPS per la provincia di Roma e di essere attualmente in servizio la CI presso
l'Istituto Comprensivo 'Via Boccea 590 di Roma e la LL presso l'Istituto
Comprensivo 'G. Cagliero' di Roma, in virtù di contratto a tempo determinato, nel corrente a.s. 2023-24;
esposto, altresì, di aver prestato servizio in favore della resistente in virtù di contratti a tempo determinato e segnatamente la CI: per
l'a.s. 2022/23 con decorrenza dal 4.10.2022 e cessazione al 30.6.2023;
per l'a.s.
2023/24 con decorrenza dall'11.9.2023 e cessazione al 30.6.2024;
la LL: per
l'a.s. 2022/23 con decorrenza dal 15.9.2022 e cessazione al 30.6.2023;
per l'a.s.
2023/24 con decorrenza dall'11.9.2023 e cessazione al 30.6.2024;
dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del
Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della
Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di
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ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
ha quindi concluso chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce il diritto dei docenti a tempo determinato ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta a predisporre in favore di entrambe le ricorrenti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la carta docente annuale di € 500,00;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare il
Ministero dell'Istruzione all'attribuzione in favore dell'istante per gli anni scolastici indicati, della carta elettronica prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015 per un importo pari ad euro 500,00 per ciascun anno finalizzato esclusivamente alla formazione/aggiornamento professionale”.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto è rimasto contumace.
La difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto rinvio per discussione. Scaduto in data 9.12.2024 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c, acquisita la prova del perdurante inserimento delle ricorrenti nel sistema scolastico (essendo entrambe inserite nelle GPS aventi scadenza il 31.8.2026 ed avendo la CI stipulato contratto a termine dal 13.9.2024 al 30.6.2025 e la
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LL contratto a termine dal 16.9.2024 al 30.6.2025), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari

1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).

1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto in corso alla data di deposito del ricorso si evince come entrambe le ricorrenti abbiano ricevuto incarico di supplenza presso Istituti scolastici di Roma.

1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come le ricorrenti, tuttora inserite nel sistema scolastico (in quanto inserite nelle GPS aventi scadenza il 31.8.2026
e destinatarie di incarichi per l'anno scolastico 2024-2025 sino al termine delle attività didattiche) vantino interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”, dovendosi peraltro “connettere
l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della
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Carta Docente” (v. recente sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito).
2) Nel merito

2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività
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