Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2024, n. 1775
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Testo completo
N. 2604/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Dott. Giuseppe Campagna
Presidente
Giudice rel.
2. Dott. Elena M. A. Luppino
Giudice
3. Dott. Myriam Mulonia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2604/2021 R.G.A.C., ritenuto in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 22.05.2024, promosso
DA
(C.F: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale, Tv. Amendola n. 15, presso lo studio DEavv.
Agostino Pellerone, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
(C.F: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bianco (RC), via Cristoforo Colombo n. 190, presso lo studio DEavv. Antonio
Furfari, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente-
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 22.05.2024 il procuratore della parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO.
Con ricorso, depositato il 13.09.2021, formulava domanda di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1 in data 24.05.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Villa San Giovanni DEanno 2002, N. 11 P. 2 S. A.
Deduceva che i coniugi avevano fissato di comune accordo la residenza coniugale presso l'abitazione sita in Reggio Calabria, Via Romana n. 7, Catona, di proprietà della ricorrente, e che dalla loro unione, in data 23.01.2007, era nato Persona_1 il loro unico figlio. Eccepiva che il matrimonio ben presto si era rivelato infelice a causa dei comportamenti assunti dal sempre più distaccati e poco affettuosi CP_1 nei confronti della moglie;
che il marito si allontanava spesso da casa, anche per giornate intere, che si sottraeva ai doveri coniugali e che era stato trovato in possesso di indumenti intimi, non appartenenti alla Attinà, nonché di materiale pornografico di vario tipo. Deduceva, inoltre, che il marito era solito lasciare incustoditi in casa fucili e munizioni da caccia, noncurante della presenza del figlio minore e che ciò fosse estremamente pericoloso per l'incolumità del bambino. Evidenziava che il comportamento del era contrario ad una corretta gestione DEeconomia CP_1 familiare, posto che in più occasioni egli aveva prelevato delle ingenti somme di denaro dal conto corrente cointestato con la moglie, senza fornirle spiegazioni, ed aveva chiesto dei prestiti a terze persone con il solo scopo di acquistare per sé gratta
e vinci.
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Evidenziava che a partire dal 2014 il aveva iniziato a non provvedere più ai CP_1 bisogni familiari, ad essere verbalmente violento nei suoi confronti ed a minacciarla di morte;
che nel mese di gennaio 2015 aveva abbandonato il domicilio domestico, sottraendosi completamente agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, e per tali circostanze ella si era vista costretta a sporgere una prima denuncia in data 03.01.2015 e successivamente una denuncia- querela in data
23.07.15. Deduceva che per i fatti denunciati in data 03.01.2015 il era stato CP_1 condannato dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. penale, con sentenza n. 182/2020 depositata il 22.04.2020, per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli), mentre in ordine alla denuncia- querela del 23.07.15 il giudizio era ancora pendente.
Eccepiva che, per tutti i motivi sopra esposti, in data 26.02.2015, ella aveva formulato una domanda di separazione giudiziale con addebito della colpa al marito
e che, subito dopo il deposito del ricorso, anche il aveva avanzato una CP_1 richiesta di separazione giudiziale;
che il Presidente del Tribunale, riuniti i due procedimenti ed esperito il tentativo di conciliazione, in data 3.06.2015, aveva adottato i provvedimenti urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando il figlio minore ad entrambi i coniugi in modo condiviso con facoltà di visita del padre nei giorni e nelle ore stabilite nel provvedimento, assegnando la casa coniugale alla moglie, con facoltà per il marito di prelevare i propri effetti personali e disponendo in capo al l'obbligo di corrispondere alla moglie € 350,00, da CP_1 rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie da pagarsi al domicilio del coniuge entro il 5 di ogni mese.
Deduceva che il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto DE1.07.2016 n. 178/16 cron. 6247, aveva omologato la separazione tra i coniugi, previa trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale in data 14.06.2016, ma che, nonostante
l'omologa, il aveva continuato a sottrarsi agli obblighi di assistenza CP_1
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omettendo il versamento del mantenimento in favore del figlio minore e non esercitando il diritto di visita spettantegli, così mostrando un generale disinteresse nei confronti del figlio.
Rappresentava, da ultimo, di essere disoccupata, di non percepire alcun reddito, di ricevere dei rimborsi spese dall' ENOV, nella misura di € 100,00, di non essere titolare di beni registrati e di essere proprietaria del solo immobile in cui viveva con il figlio minore. Il invece, dal 2000 svolgeva regolare attività di lavoro CP_1 subordinato presso la ditta trasporti e traslochi MPM, percependo un reddito mensile di € 1.200,00 ed era aiutato economicamente dai suoi genitori, entrambi pensionati e proprietari di rilevanti beni immobili e terreni agricoli ubicati tra Rosalì
e Villa Mesa. Eccepiva poi che il tenore di vita in costanza di matrimonio era normale;
che la responsabilità del fallimento del matrimonio era addebitabile completamente al che ricorrevano, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 3 CP_1
e 4 della legge n. 898/1970 e ss. per chiedere ed ottenere la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo trascorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione dei coniugi avvenuta il 13.11.2014 senza che vi fosse mai stata riconciliazione;
che ella aveva diritto ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, già di sua proprietà, nell'interesse del figlio minore, nonché l'affidamento esclusivo di quest'ultimo e un assegno di mantenimento per lo stesso, che quantificava in € 400,00, tenuto conto che l'avanzare DEetà del minore (14 anni) giustificava l'aumento delle sue esigenze. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Reggio Calabria, contrariis reiectis: 1) Pronunciare la sentenza parziale/non definitiva di cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio celebrato in data 24 maggio 2002 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Villa San Giovanni DEanno 2002, atto n. 11, parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni di procedere alla trascrizione DEemananda sentenza;
2) assegnare la casa coniugale alla ricorrente, sebbene già di sua proprietà, con tutti gli arredi, nell'interesse del figlio minore;
3) affidare alla madre in via esclusiva il figlio minore, con diritto per il padre di tenerlo con sé: A) nei giorni di Lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,30, e di
Pag. 4 di 16 Mercoledì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30, ovvero in altri giorni da concordare preventivamente con la madre tenendo sempre conto degli impegni e della volontà del minore, nonché durante i week- ends alternativamente o il sabato o la domenica, escluso il pernottamento, dalle ore 16,00 alle ore
19,00, tenendo sempre conto degli eventuali impegni scolastici e non (palestra, attività sportiva, doposcuola, catechismo o altro) del minore, previo accordo tra i coniugi e tenendo conto della volontà del minore;
B) durante le ferie estive (giugno-luglio-agosto), per 15 giorni dalle ore 10,00 alle ore
19,00, senza pernottamento, anche non consecutivamente, periodo che verrà concordato e definito con la moglie entro il mese di maggio di ogni anno;
C) durante le feste natalizie e pasquali, alternativamente (ad esempio la Vigilia di Natale con il padre , Natale con la madre, o viceversa, la Vigilia di Capodanno con il padre ed il Capodanno con la madre, la Pasqua con il padre e la
Pasquetta con la madre, o viceversa, ecc.), previo accordo da avvenire almeno un mese prima;
D) nelle giornate di ricorrenza del compleanno e DEonomastico del minore, nelle fasce orarie concordate dai genitori durante le quali il minore potrà intrattenersi con il genitore non convivente, tenendo conto, per quanto possibile, della volontà del minore stesso;
4) disporre e mantenere a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, il versamento mensile della somma di Euro 400,00 (euro quattrocento), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,
a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50 % delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.);
5) Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”.
Il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 01.02.2022, il Pm apponeva il visto in data 18 ottobre 2021.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, in data 22.01.2022,
contestando la domanda della ricorrente. In particolare, Controparte_1 deduceva che la dissoluzione del nucleo familiare non era da imputare soltanto al suo comportamento, giudicato dalla ricorrente immorale, che il materiale pornografico era sempre stato celato agli occhi del minore o della moglie e che i fucili e le munizioni erano custoditi in