Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 625

TRIB Catania
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 625
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 625
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 7084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7084/2023, promossa da
OT AR ([...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppa Cannizzaro;

-ricorrente- contro
INAIL (01165400589), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Maccarrone;

-resistente-
Oggetto: malattia professionale;

Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 23.6.2023 TI CA ha adito l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni “Ritenere e dichiarare l'origine lavorativa e, dunque, l'esistenza delle malattie professionali lamentate, nella misura percentuale non inferiore al 12% o nell'altra che risulterà di giustizia;
Per l'effetto, condannare l'INAIL a corrispondere all'odierno ricorrente il beneficio assicurativo, come per legge o quell'altra prestazione di giustizia;
Vittoria di spese e compensi del giudizio”.
1


A fondamento delle proprie istanze ha dedotto: di svolgere dal 1991 l'attività lavorativa di escavatorista, da ultimo alle dipendenze della Società Granulati Basaltici presso la Cava di
Passo Martino, per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, svolgendo mansioni implicanti l'azionamento delle leve dei comandi della macchina escavatrice, manovrando con la mano destra il braccio dell'escavatore per alzarlo e/o abbassarlo e facendolo ruotare su sé stesso con la mano sinistra;
che le mansioni svolte avevano determinato l'insorgere di ernie discali lombari e della sindrome del tunnel carpale bilaterale;
che tali malattie, tabellate, dovevano essere ricondotte all'attività lavorativa svolta;
di aver presentato all'INAIL, senza buon esito, domanda volta al riconoscimento dei benefici assicurativi per il grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari almeno al 12%.
Con memoria depositata il 7.12.2023, si è costituito tempestivamente in giudizio l'INAIL, il quale, eccepita la prescrizione della domanda relativa al riconoscimento della patologia del rachide lombare e l'infondatezza di quella concernente la sindrome del tunnel carpale per insussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'indennizzabilità della lamentata patologia, ha concluso chiedendo “Che il Tribunale, adversis reiectis, dichiari prescritta,inammissibile e del tutto infondata la proposta domanda, respingendo ogni pretesa ivi esercitata”.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio,
è stata rinviata per decisione all'udienza del 10.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione depositate da parte ricorrente entro il relativo termine perentorio, la causa è definita con la presente sentenza.

2. Il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.
Oggetto della domanda è il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate all'INAIL dal ricorrente con le domande n. 5177991110 del 22.9.2021 e n.
518994454 del 7.6.2022 relative, rispettivamente, a ernie discali e tunnel carpale bilaterale.

3. In relazione alla patologia a carico del rachide lombare (domanda n. 5177991110 del
22.9.2021) va in via preliminare esaminata l'eccezione di prescrizione ex art. 112 del
T.U.1124/65, che risulta fondata.
Ai sensi dell'art. 112, comma 1, DPR 1124/1965 “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
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In merito al dies a quo di decorrenza del predetto termine, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Il termine triennale di prescrizione del diritto alla rendita Inail, previsto dall'art. 112 t.u. 30 giugno 1965 n. 1124, nel caso di malattia professionale, decorre dal momento in cui l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato” (cfr.
Cass. n. 17700/2014), dovendo precisarsi che “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d. P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato” (cfr. Cass. n. 27323/2005, Cass. n. 2285/2013).
Nel caso di specie va evidenziato che già in data 17.7.2017 il
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