Trib. Messina, sentenza 17/07/2024, n. 1850
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. C
BINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4728 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nata a Messina il 07 dicembre 1960, C.F.: Parte_1
, residente in Santa Teresa di Riva (ME), Via Porto C.F._1
S, n. 40/B ed ivi elettivamente domiciliata in Via Regina Margherita, n. 313, presso lo studio dell'Avv. LORENZO TRIMARCHI (C.F.:
) che la rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. FRANCESCO GENOVESE (C.F.:
), giusta procura in atti, i quali, ai sensi e per gli effetti C.F._3
di cui alla vigente normativa in materia, hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento anche mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi e Email_1
PARTE ATTRICE Email_2
E nato a Villa San Giovanni (RC) il 20.7.1960, C.F.: Controparte_1
, residente in Santa Teresa di Riva (ME) nella via Porto C.F._4
S n. 40/B, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dal prof. avv. LUCA
PEDULLA', del foro di Catania, (C.F.: ), pec: C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
il suo studio sito in Catania, viale XX Settembre n. 76;
PARTE CONVENUTA
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avente per oggetto: Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c..
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.10.2022 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1
esponendo che in data 28.07.1986 le parti in causa avevano Controparte_1
contratto matrimonio scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che con ricorso depositato il 23.07.2020 aveva Controparte_1
adito questo Tribunale chiedendo la separazione giudiziale dei coniugi;
che i coniugi erano comparsi davanti al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione all'udienza del 22.11.2021;
che con ordinanza del 02/03.12.2021 il
Presidente delegato aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo la comunicazione del provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 c.c.;
che, conseguentemente, dalla data della ordinanza presidenziale si era verificato lo scioglimento della comunione legale ed era sorta la comunione de residuo sui beni previsti dall'art. 177 comma 1 lett. b) e c)
c.c.;
che nel corso del procedimento di separazione il GIUNTA aveva dichiarato che nel maggio 2019, avendo a disposizione una somma di circa € 100.000,00, aveva deciso di impiegare la somma di € 50.000,00 in una polizza a suo nome e la somma di € 25.000,00 mediante la sottoscrizione di un BTP a lui intestato;
che le somme e gli investimenti sopra indicati non erano stati certamente consumati al momento dello scioglimento della comunione legale e, poiché erano frutto dei proventi dell'attività lavorativa del , erano caduti nella CP_1
comunione de residuo o, in subordine, nella comunione degli acquisti potendo qualificarsi tali beni nella categoria dei prodotti finanziari;
che, viceversa, i proventi dell'attività lavorativa separata della deducente ammontavano a €
4.857,15, pari al saldo sul c/c intrattenuto presso Banca Monte dei Paschi di
Siena alla data del 03.12.2021. Rilevava, quindi, che ella aveva diritto alla somma di € 50.000,00 pari alla metà dei proventi dell'attività lavorativa del convenuto, dalla quale andava detratta la somma di € 2.428,57, pari alla metà
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dei proventi dell'attività lavorativa della deducente. Chiedeva, pertanto, che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma risultante dalla suddetta compensazione oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa tempestivamente depositata il 05.02.2023, di costituiva
il quale contestava la fondatezza delle domande avversarie Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto. In particolare, contestava quanto allegato dall'attrice con riferimento alla provenienza delle somme indicate come sussistenti sul conto corrente intestato al deducente e sottolineava che la presunzione di comunione delle somme presenti sul conto corrente ben poteva essere superata dalla prova contraria. In ogni caso, evidenziava che la somma investita nella “polizza vita” non poteva ricadere nella comunione de residuo in quanto a seguito di tale investimento detta somma non era più nella sua disponibilità, bensì nella disponibilità esclusiva della banca, sicché si versava nella ipotesi in cui i proventi dell'attività separata svolta da ciascun coniuge erano stati già consumati, anche in considerazione del fatto che la polizza aveva come beneficiario un terzo soggetto ed ai sensi dell'art. 1920 c.c., per effetto della designazione, il terzo aveva acquistato un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Quanto agli altri prodotti finanziari, quali i BFP, osservava che essi non costituivano “frutti” ai sensi dell'art. 177 lett. b) o “proventi” percepiti e non consumati ai sensi dell'art. 177 lett. c) e non potevano, pertanto, rientrare nella comunione de residuo. Rilevava, poi, che il BFP menzionato nell'atto di citazione era stato acquistato con denaro personale e non poteva, pertanto, rientrare neppure in seno alla comunione legale. Evidenziava, infine, che l'attrice avrebbe dovuto non solamente conferire nella comunione de residuo la somma di € 4.857,15, ma anche corrispondere una indennità per
l'occupazione della casa coniugale, in quanto, sin dal mese di settembre 2020, ella aveva goduto illegittimamente per intero del suddetto immobile, senza che vi fosse alcun provvedimento di assegnazione, benché egli ne fosse usufruttuario per la quota del 50 %. Rilevava, in proposito, che i coniugi erano titolari
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dell'usufrutto vitalizio sul suddetto immobile, la cui nuda proprietà spettava alla figlia , e sebbene l'art. 1102 c.c. consentisse a tutti i partecipanti Persona_1
alla comunione di utilizzare la cosa comune, occorreva che fosse rispettato il limite contemplato dalla norma, di non impedire l'esercizio delle pari facoltà di godimento agli altri contitolari, mentre in tal caso egli non aveva avuto alcuna possibilità di godimento del bene. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, che l'attrice fosse condannata al pagamento della somma di € 900,00 mensili, corrispondente al valore locativo della casa coniugale, dal 17.09.2020 al mese di gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione.
Con memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. depositata il 06.03.2023 contestava tutte le argomentazioni e domande Parte_1
avversarie, rilevando l'inconducenza del riferimento effettuato da controparte ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di conto cointestato, fattispecie totalmente estranea all'oggetto del giudizio. Rilevava che la polizza vita con premio unico di € 50.000,00 non era mai fuoriuscita dal patrimonio del
, tanto che lo stesso poteva esercitare il riscatto sia totale che parziale CP_1
della prestazione maturata ed il terzo avrebbe acquisito il diritto alla riscossione solo se al momento del decesso del la polizza non fosse stata in CP_1
precedenza riscattata. Negava, poi, che il BFP di € 25.000,00 oggetto di causa fosse stato acquistato dal GIUNTA con denaro personale, avendo lo stesso ammesso nel giudizio di separazione, per il tramite del suo difensore, che il denaro impiegato era il frutto della liquidazione del TFR. Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale proposta dal , eccepiva che essa era CP_1
inammissibile, in quanto non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice, mentre, nel merito, evidenziava che era stato il stesso a CP_1
decidere di abbandonare la casa coniugale ed a rinunciare alla fruizione di tale bene lasciandone il godimento alla moglie, tanto che in sede di separazione
l'assegno per il coniuge era stato quantificato anche tenendo conto del fatto che
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il aveva dichiarato di rinunciare al godimento della casa coniugale. CP_1
Osservava, inoltre, che ove fosse stato riconosciuto al convenuto un indennizzo per il mancato godimento del bene, il avrebbe lucrato un ingiustificato CP_1
arricchimento in ragione dell'importo più contenuto dell'assegno di mantenimento posto a suo carico nel giudizio di separazione.
Con memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. depositata il 05.04.2023
[...]
negava di essersi allontanato spontaneamente dalla casa coniugale e di CP_1
avere mai rinunciato al godimento del bene, mentre la circostanza che in sede di separazione il proprio difensore avesse offerto l'assegnazione della casa coniugale alla non poteva avere avuto alcuna conseguenza, dal Parte_1
momento che la casa coniugale non era stata mai assegnata a quest'ultima.
Acquisita documentazione ed espletata C.T.U. al fine di accertare il valore locativo della casa coniugale dalla data del 21.06.2022, all'udienza del
28.03.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti il Giudice assegnava la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 quater c.p.c., concedendo i termini di rito, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Per la decisione della causa si deve premettere che la disciplina normativa della comunione legale tra coniugi non è riconducibile a quella della comunione ordinaria e, in particolare, è pacifico che, diversamente dalla comunione per quote, la comunione tra coniugi, anche con riferimento ai singoli beni che la compongono, non si scioglie per richiesta di una delle parti, ma esclusivamente per una delle cause previste dalla legge. Orbene, ai sensi dell'art. 191 c.c. la comunione legale cessa a seguito della separazione