Trib. Lucca, sentenza 02/12/2024, n. 482
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Testo completo
N. R.G. 4113/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato BEATRICE Parte_1 C.F._1
GINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Puccini n. 311/B, giusta procura in atti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SERGIO Parte_2 C.F._2
CONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pascoli n. 206, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e prevalente collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
2) Le frequentazioni tra figlio e padre saranno così articolate:
-nella prima settimana, quando il padre ha il turno di lavoro al mattino, quest'ultimo si recherà il mercoledì a prendere il figlio alla fermata del pulmino scolastico alle ore 16:30 circa (o, nei periodi di vacanza scolastica, a casa della madre sempre alle ore 16:30 circa) e lo terrà con sé fino alle ore
22 circa quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
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-nella seconda settimana, quando il padre ha il turno di lavoro al pomeriggio, il padre si recherà comunque il mercoledì, usufruendo di un permesso lavorativo stabile, a prendere il figlio alla fermata del pulmino scolastico alle ore 16:30 circa (o, nei periodi di vacanza scolastica, a casa della madre sempre alle ore 16:30 circa) e lo terrà con sé fino alle ore 22 circa quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
nella stessa settimana il padre si recherà a prendere il figlio il venerdì alle ore 22 circa
e si intratterrà con lui sino alle ore 22 circa della domenica sera;
-festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza;
15 giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze scolastiche estive in concomitanza con le ferie lavorative dei genitori, da concordare in tempo utile;
-sono sempre salvi diversi accordi tra i genitori sia in ordine ai giorni che agli orari di permanenza del figlio con ciascun genitore.
3) Il padre, a titolo di contributo al