Trib. Brescia, sentenza 31/10/2024, n. 1160

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 31/10/2024, n. 1160
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 1160
Data del deposito : 31 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 1954/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
BA PE (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. CITTADINI
MARTA
Parte ricorrente contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 02121151001) con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Nel merito In via principale: accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente al ricalcolo della pensione
n.06702502 CAT. VOCUM, mediante la neutralizzazione della contribuzione relativa alle 16 settimane accreditate per l'anno 1981 e, per l'effetto - rideterminare l'importo della pensione liquidata utilizzando il sistema contributivo puro a far data dal 01.08.2020 e, conseguentemente, - condannare l'INPS a corrispondere al Ricorrente le differenze a tale titolo maturate pari alla somma di €1.957,53 (differenza tra € 6.053,98 ed € 4.096,45 liquidati) lordi mensili con decorrenza a far data dal 01.08.2020, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale
* accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente al ricalcolo della pensione n.06702502 CAT. VOCUM, mediante la neutralizzazione della contribuzione penalizzante relativa alle n. 73 settimane accreditate pagina 1 di 9
per gli anni 2018 - 2019 – 2020 e mediante la correzione degli errori sopra evidenziati, e per l'effetto - rideterminare l'importo della pensione liquidata a far data dal 01.08.2020 e, conseguentemente, condannare l'INPS a corrispondere al Ricorrente le differenze a tale titolo maturate pari ad €519,30 lordi mensili con decorrenza a far data dal 01.08.2020, o la maggiore o minore somma che risulterà in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

*accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da Inps, ex art 54 L. 88/1989 e artt. 1175 c.c., 1218 c.c. e 1375 c.c. e, per l'effetto
- condannare l'INPS al risarcimento del danno da ciò derivato per tutti i motivi esposti in narrativa, da liquidarsi in misura pari ad €206.567,62, derivante dalla differenza tra la pensione netta annua (già tenuto conto della sterilizzazione delle ultime 73 settimane e della correzione degli errori di calcolo pertanto di € 40.732,77) e la pensione netta annua che sarebbe stata liquidata con l'applicazione del sistema contributivo puro (€ 56.411,29), moltiplicata per il coefficiente di capitalizzazione di cui ai
Quaderni CSM n. 41/1989, o nella maggiore o minor somma che risulterà in giudizio, oltre rivalutazione ed interessi.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via principale e subordinata,
*accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da Inps, ex art 54 L. 88/1989 e artt. 1175 c.c., 1218 c.c. e 1375 c.c. e, per l'effetto condannare l'INPS al risarcimento del danno da ciò derivato per tutti i motivi esposti in narrativa, da liquidarsi in misura pari ad € 254.330,10, derivante dalla differenza tra la pensione netta annua liquidata con provvedimento definitivo datato 18 ottobre
2021 e notificato in data 21 novembre 2021 (€37.107,59), e la pensione netta annua che sarebbe stata liquidata con l'applicazione del sistema contributivo puro (€56.411,29), moltiplicata per il coefficiente di capitalizzazione di cui ai Quaderni CSM n. 41/1989, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà in giudizio, oltre rivalutazione ed interessi.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi della presente causa.
Per INPS:
IN VIA PRINCIPALE Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell'INPS, in quanto infondato in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA - Solo per tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta fondata sotto qualsiasi profilo la domanda di liquidazione della pensione con il sistema contributivo,
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accertare e dichiarare che la differenza tra la pensione da liquidarsi con il sistema contributivo e quella liquidata al ricorrente ammonta a €379,0994 mensili lordi.
- Solo per tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta fondata sotto qualsiasi profilo la domanda subordinata avversa di risarcimento del danno, considerata la condotta colposa del ricorrente e l'assenza di ordinaria diligenza nella condotta da lui tenuta, dichiarare insussistente il diritto al risarcimento del danno e/o ridurre il risarcimento del danno in misura proporzionale alla gravità della colpa del ricorrente.
IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento delle domande trascritte in epigrafe, LI EP ha esposto che: in data 21.11.2017 ha inoltrato a INPS domanda per il riscatto della laurea, accolta con provvedimento datato 31.1.2018 e ha prescelto la modalità di pagamento rateale mediante il versamento di 60 rate mensili, a far data dal 30.4.2018 e sino al marzo 2023 (doc.1);
con l'entrata in vigore del D.L 4/2019, introducente la c.d. “Quota 100”, nel mese di novembre 2019 ha presentato le dimissioni, stante il compimento del 62esimo anno di età nel mese di aprile 2020 e visto
l'accoglimento della domanda di riscatto di laurea, che gli avrebbe consentito di aumentare l'anzianità contributiva necessaria;
in data 7.1.2020 ha presentato domanda per accedere alla pensione anticipata “Quota 100”, gestione lavoratori dipendenti, specificando di avere in corso il pagamento per il riscatto degli anni di laurea e che avrebbe provveduto al saldo dell'intero importo entro il 30.3.2020, così da poter maturare i requisiti richiesti per l'accesso, ovvero 38 anni di contribuzione (doc.2);
la domanda è stata rifiutata da INPS con la motivazione: “data di decorrenza errata” (doc.3);
ha ripresentato la domanda in data 11.2.2020, con decorrenza 1 agosto 2020 (doc.4), specificando di essere altresì titolare di posizione INPDAI della quale intendeva chiedere il 50% in capitale ed il 50% in rendita vitalizia e ribadendo che era in atto il pagamento rateizzato del riscatto della laurea, ma che il saldo sarebbe avvenuto entro la maturazione del requisito anagrafico dei 62 anni di età;
in pari data ha chiesto l'invio dell'estratto conto certificativo per avere contezza dell'esatta situazione contributiva;
in data 2.4.2020 ha provveduto all'intero saldo del riscatto di laurea, versando anche le rate non ancora scadute;
in data 8.4.2020 l'Ente
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