Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 5
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4832 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/03/1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura CALDARO
e
IB AN, C.F. , nata a [...] il C.F._2
16/03/1976, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro ZOCCARATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1
il Tribunale di Vicenza;

In punto: scioglimento del matrimonio;

Conclusioni delle parti:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
IB AN - atto di matrimonio n. 1, parte I, del Comune di Villaga (VI)
dell'11.06.2016 - ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica
della sentenza al Comune di Villaga (VI) ai fini delle prescritte annotazioni.
Per_ 2) Disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione e residenza delle due figlie presso l'abitazione
materna.
3) Regolamentare i tempi di permanenza delle minori presso i genitori
Per_ prevedendosi che e (in contemporanea) stiano con il padre, a Per_2
settimane alternate (vale a dire una settimana sì e una settimana no), dal
giovedì dopo scuola fino alla domenica sera dopo cena. Per quanto attiene
alle vacanze estive, le minori trascorreranno un periodo anche non
continuativo di almeno tre settimane con ciascuno dei genitori. Il periodo di
ferie dovrà essere concordato entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Durante
Per_ il periodo natalizio, e trascorreranno con ciascuno dei genitori Per_2
almeno sette giorni: i genitori alterneranno di anno in anno il periodo
comprendente il Natale ed il periodo comprendente il Capodanno, di modo che
il genitore che ha trascorso con i figli il Natale trascorrerà con loro il Capodanno
nell'anno successivo. Per quanto riguarda le festività pasquali, le minori
2
trascorreranno con ciascun genitore almeno tre giorni, alternando di anno in
anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. I genitori trascorreranno con
le figlie le festività ricadenti in giorni feriali (c.d. ponti) in maniera alternata,
dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino alla ripresa della stessa, quando il
genitore che le ha avute con sé le riaccompagnerà a scuola.
Ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui rimarrà con le figlie, a
consentire loro lo svolgimento delle attività
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