Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 3184

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 3184
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 3184
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. 11461/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Bocca,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniela Fizzotti;

conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 28.11.2024;

conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 14.12.2023 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale, e avanzando
1


altresì domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente);

- con sentenza n. 1182/2024, pubblicata il 16.4.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;

- all'udienza del 28.11.2024 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno precisato le condizioni di divorzio fra loro concordate e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale;

*** esaminati gli atti e la documentazione prodotta;

1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Masone (GE) il 16.3.2013, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;

- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
1182/2024 del 16.4.2024, sopra evocata;

- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;

preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;

considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;

ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

2.

considerato che

le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore (nata dall'unione coniugale il 12.9.2016), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico,
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