Trib. Torino, sentenza 19/11/2024, n. 5778
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22152/2021 promossa da:
ROMOLO GG, con il patrocinio dell'avv. JESSICA MICHELA RIZZA, elettivamente domiciliata in Torino, Via Carlo Bossi n. 5, presso il difensore
ATTORE
contro
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti FABRIZIO MAIMERI, MARIO ALBANO, IVAN TOSCO,
ISABELLA SECCI e DAVIDE MEDDA, elettivamente domiciliato in Torino, Corso
Montevecchio n. 58, presso questi ultimi due difensori
CONVENUTO
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Voglia l'Onorevole Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
NEL MERITO:
pagina 1 di 8
fatta espressa riserva di integrazione e/o modifica delle conclusioni di merito formulate di seguito nei termini di legge, richiesta sin d'ora la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.;
In via principale:
Accertare e/o dichiarare la nullità dell'art.
3.2 del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 425100 nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, limita la rimborsabilità ai soli costi recurring, escludendo i costi up front.
Accertare e/o dichiarare che, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 425100, la banca convenuta ha omesso di effettuare la corretta riduzione del “costo complessivo del credito” e conseguentemente ha omesso di restituire una quota di commissioni non maturate per Euro 786,00.
Per l'effetto: condannare IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. a rimborsare a parte attrice la somma complessiva di Euro 786,00.
In ogni caso con condanna al pagamento degli interessi, legali dalla costituzione in mora, nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 co 4 cc dalla domanda.
Con vittoria di spese e competenze, anche di spese di eventuale CTU e stragiudiziali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 % come per legge, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore distrattario, ex art. 93 c.p.c.”
Per il convenuto
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa
1) nel merito: rigettare le domande tutte proposte dal sig. MO GG siccome inammissibili, nulle ovvero infondate ovvero prive della causa petendi, ovvero rivolte a soggetto privo di legittimazione passiva;
2) in ogni caso con vittoria, comunque, di spese, competenze ed onorari del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il Sig. MO AG conveniva in giudizio l'IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (“la Banca”) riferendo: di aver sottoscritto in data 02.01.2013 con la Banca il contratto di finanziamento di cessione del quinto dello stipendio n. 425100, per un importo di € 19.200,00, da restituire in 120 rate mensili di €
160,00 ciascuna;
che lo stesso veniva estinto anticipatamente il 20.12.2016 alla 48esima
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rata;
che, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il sig. AG aveva diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito, comprensivo di interessi e di tutte le commissioni e, dunque, di tutti i costi posti a suo carico, sia fissi che a maturazione nel tempo, sulla base della normativa di riferimento e del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/2018, c.d. sentenza TO, per un importo pari a € 786,00, calcolato secondo il criterio pro-rata temporis;
che, pertanto, era nullo l'art.
3.2 del contratto oggetto di causa, che escludeva la rimborsabilità dei costi fissi indicati alle lettere A, B, E, e F del prospetto economico allegato.
Chiedeva, dunque, di accertare la nullità dell'art.
3.2 del contratto di finanziamento sottoscritto nella parte in cui si limita la rimborsabilità dei soli costi recurring e, per l'effetto, la condanna di parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice della somma complessiva di € 786,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, nonché in misura moratoria ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
1.2. Si costituiva IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., contestando le prospettazioni avversarie.
In particolare, evidenziava: che la sentenza c.d. TO non poteva trovare applicazione nel diritto interno per i contratti stipulati anteriormente al 25.07.2021, attesa la riformulazione dell'art. 125 sexies TUB attraverso l'introduzione dell'art. 11-octies lett. c) con la L. n.
106/2021 e che, in tal senso, trovano restituzione solo le commissioni aventi natura recurring
e non quelle aventi natura up front;
che solo la commissione di gestione pratica integra un'attività recurring e può essere restituita pro quota in caso di estinzione anticipata;
che la
Banca aveva già restituito a parte attrice l'importo di € 1.072,22 secondo il metodo “alla francese”;
che il metodo del pro rata temporis non è l'unico criterio di calcolo dei costi ammissibile, essendo valido anche quello adottato dalla Banca, come spesso affermato anche in sede di decisioni ABF;
che relativamente alla commissione di intermediazione – costo up front, non rimborsabile - la Banca difetta di legittimazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22152/2021 promossa da:
ROMOLO GG, con il patrocinio dell'avv. JESSICA MICHELA RIZZA, elettivamente domiciliata in Torino, Via Carlo Bossi n. 5, presso il difensore
ATTORE
contro
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti FABRIZIO MAIMERI, MARIO ALBANO, IVAN TOSCO,
ISABELLA SECCI e DAVIDE MEDDA, elettivamente domiciliato in Torino, Corso
Montevecchio n. 58, presso questi ultimi due difensori
CONVENUTO
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Voglia l'Onorevole Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
NEL MERITO:
pagina 1 di 8
fatta espressa riserva di integrazione e/o modifica delle conclusioni di merito formulate di seguito nei termini di legge, richiesta sin d'ora la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.;
In via principale:
Accertare e/o dichiarare la nullità dell'art.
3.2 del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 425100 nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, limita la rimborsabilità ai soli costi recurring, escludendo i costi up front.
Accertare e/o dichiarare che, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 425100, la banca convenuta ha omesso di effettuare la corretta riduzione del “costo complessivo del credito” e conseguentemente ha omesso di restituire una quota di commissioni non maturate per Euro 786,00.
Per l'effetto: condannare IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. a rimborsare a parte attrice la somma complessiva di Euro 786,00.
In ogni caso con condanna al pagamento degli interessi, legali dalla costituzione in mora, nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 co 4 cc dalla domanda.
Con vittoria di spese e competenze, anche di spese di eventuale CTU e stragiudiziali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 % come per legge, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore distrattario, ex art. 93 c.p.c.”
Per il convenuto
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa
1) nel merito: rigettare le domande tutte proposte dal sig. MO GG siccome inammissibili, nulle ovvero infondate ovvero prive della causa petendi, ovvero rivolte a soggetto privo di legittimazione passiva;
2) in ogni caso con vittoria, comunque, di spese, competenze ed onorari del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il Sig. MO AG conveniva in giudizio l'IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (“la Banca”) riferendo: di aver sottoscritto in data 02.01.2013 con la Banca il contratto di finanziamento di cessione del quinto dello stipendio n. 425100, per un importo di € 19.200,00, da restituire in 120 rate mensili di €
160,00 ciascuna;
che lo stesso veniva estinto anticipatamente il 20.12.2016 alla 48esima
pagina 2 di 8
rata;
che, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il sig. AG aveva diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito, comprensivo di interessi e di tutte le commissioni e, dunque, di tutti i costi posti a suo carico, sia fissi che a maturazione nel tempo, sulla base della normativa di riferimento e del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/2018, c.d. sentenza TO, per un importo pari a € 786,00, calcolato secondo il criterio pro-rata temporis;
che, pertanto, era nullo l'art.
3.2 del contratto oggetto di causa, che escludeva la rimborsabilità dei costi fissi indicati alle lettere A, B, E, e F del prospetto economico allegato.
Chiedeva, dunque, di accertare la nullità dell'art.
3.2 del contratto di finanziamento sottoscritto nella parte in cui si limita la rimborsabilità dei soli costi recurring e, per l'effetto, la condanna di parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice della somma complessiva di € 786,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, nonché in misura moratoria ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
1.2. Si costituiva IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., contestando le prospettazioni avversarie.
In particolare, evidenziava: che la sentenza c.d. TO non poteva trovare applicazione nel diritto interno per i contratti stipulati anteriormente al 25.07.2021, attesa la riformulazione dell'art. 125 sexies TUB attraverso l'introduzione dell'art. 11-octies lett. c) con la L. n.
106/2021 e che, in tal senso, trovano restituzione solo le commissioni aventi natura recurring
e non quelle aventi natura up front;
che solo la commissione di gestione pratica integra un'attività recurring e può essere restituita pro quota in caso di estinzione anticipata;
che la
Banca aveva già restituito a parte attrice l'importo di € 1.072,22 secondo il metodo “alla francese”;
che il metodo del pro rata temporis non è l'unico criterio di calcolo dei costi ammissibile, essendo valido anche quello adottato dalla Banca, come spesso affermato anche in sede di decisioni ABF;
che relativamente alla commissione di intermediazione – costo up front, non rimborsabile - la Banca difetta di legittimazione
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