Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 448
TRIB Lecce
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 652/2024 R.G.,
TRA
NE NC,
Rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vecchio, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
COMUNE DI LECCE,
- appellato -contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il NN ZO ha proposto appello avverso la sentenza n.
309/2024 R.S. del 18.01.2024 con cui il Giudice di Pace di Lecce, pur avendo accolto l'opposizione al verbale di accertamento n. TR6024 del 06.02.2022, aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendola illegittima in quanto non conforme al dettato normativo.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il Comune di
Lecce è rimasto contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Stante il disposto attualmente vigente dell'art. 92 c.p.c., introdotto dalla L. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio de quo (“1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo, essa ha causato all'altra parte.
2. Se vi è soccombenza reciproca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 652/2024 R.G.,
TRA
NE NC,
Rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vecchio, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
COMUNE DI LECCE,
- appellato -contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il NN ZO ha proposto appello avverso la sentenza n.
309/2024 R.S. del 18.01.2024 con cui il Giudice di Pace di Lecce, pur avendo accolto l'opposizione al verbale di accertamento n. TR6024 del 06.02.2022, aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendola illegittima in quanto non conforme al dettato normativo.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il Comune di
Lecce è rimasto contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Stante il disposto attualmente vigente dell'art. 92 c.p.c., introdotto dalla L. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio de quo (“1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo, essa ha causato all'altra parte.
2. Se vi è soccombenza reciproca
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