Trib. Mantova, sentenza 14/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 14/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 4
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 853/2023
All'udienza del 14.1.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza con contestuale motivazione di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni

R.G.N. 853/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice, dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro N.R.G. 853/2023 promossa da
AS AN (C.F.: [...]) con gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro
Santonicola parte ricorrente contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI
MANTOVA difeso e rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa Angelica
De Rubertis parte resistente
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione
e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:

1. Previa disapplicazione del

D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude
i precari nell'area personale docente;

2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro

500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;

3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA

e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art.
93 c.p.c..
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della
Corte di Giustizia, in via di interpreta-zione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–
451/21: Nella ipotesi in cui non disponga la sospensione del procedimento, ritenendo la causa matura per la decisione, Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito: 1. (accertare e dichiarare) l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;

2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto preteso per il periodo antecedente al 20.12.2018 per decorso del termine quinquennale;

3.in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 12.12.2023, i procuratori del ricorrente AS
AN esponevano: che il ricorrente è docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore
“Giovanni Falcone” di Asola (MN) dal 01.09.2023, avendo precedentemente instaurato e portato a compimento, presso il medesimo Istituto, rapporti di lavoro a tempo determinato nei n. 5 anni antecedenti, ossia per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tutti con contratti aventi scadenza al 31.8 di ciascun anno scolastico;

Tanto premesso, parte ricorrente rilevava l'illegittimità del mancato riconoscimento della carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
invocava, al riguardo, la pronuncia del C.d.S. (segnatamente, sentenza n 1842/2022), l'ordinanza del 18 maggio 2022 della VI sezione della Corte di Giustizia
Europea che ha riconosciuto anche a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la cd. “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e la sopravvenuta sentenza n. 29961/2023, della Corte di
Cassazione depositata in data 27.10.2023 in relazione al rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. effettuato dal Tribunale di Taranto, pronuncia che ha consentito di chiarire, in via definitiva,
l'equiparazione, ai fini della spettanza della carta del docente, tra personale docente assunto a tempo indeterminato e personale supplente.
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito eccepiva la parziale prescrizione del diritto e comunque l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
Ministero, evidenziando, in particolare, che il differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court, ma un vincolo al relativo utilizzo.
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza del 14.1.2025 di cui si disponeva la trattazione con le modalità di cui all'art. 127- bis c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulla nota scritta depositata da parte ricorrente e sulle istanze e conclusioni comunque formulate dalle parti.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di cui al prosieguo.
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
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