Trib. Venezia, sentenza 03/12/2024, n. 777

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 03/12/2024, n. 777
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 777
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1902/2022 RG promossa con ricorso da
EUROSPIN SICILIA SPA rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Spolverato (C.F. [...]), Francesca
Marchesan (C.F. [...]) ed Elisa Pavanello (C.F. [...])
- ricorrente/opponente - contro
INPS in proprio e quale mandatario speciale di SCCI spa con l' avv. to Sergio Aprile, come da procura generale alle liti notarile in atti
- resistente/opposto - in punto: opposizione a verbale di accertamento decisa il 3 dicembre 2024
FATTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2022 la società in epigrafe indicata - operante nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, appartenente al Gruppo Eurospin Italia titolare nel territorio nazionale di numerosi punti vendita con marchio Eurospin - ha svolto azione di accertamento negativo per ottenere l' annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021003737/DDL del
15 giugno 2022 emesso dall'INPS e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia e notificato il 17 giugno 2022.
Si tratta di verbale conclusivo di accertamenti iniziati il 5 maggio 2021, e relativo al periodo dall' 1° novembre 2015 al 31 marzo 2021, contenente prospetto di regolarizzazione contributiva quanto al periodo gennaio 2017 - marzo 2021 per complessivi € 61.992,41 di cui € 38.592,68 a titolo di contributi ed € 23.399,73 a titolo di somme aggiuntive, fondato sulle seguenti contestazioni:

1. differenze contributive derivanti dal riconoscimento di una retribuzione inferiore rispetto a quella contrattualmente spettante in relazione al livello d'inquadramento denunciato con il libro unico del lavoro;

2. detrazione ai fini contributivi di ferie e permessi indicati come goduti ma non spettanti;



3. mensilità aggiuntive determinate in maniera non conforme e inferiori a quanto dovuto sulla base della retribuzione globale di fatto;

4. fringe benefits non assoggettati a contribuzione;

5. maggiore contribuzione dovuta al fondo di tesoreria;

6. aliquota aggiuntiva dell'1% ai sensi dell'art.

3-ter del D.L. 384/92
convertito dalla Legge 438/92 non applicata;

7. disconoscimento incentivi fruiti in relazione ai soli lavoratori per i quali sono stati operati recuperi contributivi.
L' azione di accertamento negativo svolta dalla Eurospin si fonda, da un lato, sulla contestazione nel merito di tali sette addebiti, dall' altro sull' asserita erroneità del regime sanzionatorio applicato (per evasione anziché omissione) e sulla maturata prescrizione della pretesa.
L' Inps si è costituito replicando punto per punto sia alle contestazioni relative agli addebiti sia in punto regime sanzionatorio applicato ed eccepita prescrizione.
La causa è stata istruita documentalmente e con ctu contabile
E' stato autorizzato il deposito di note finali.
All' esito di odierna udienza da remoto la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
L' opposizione è parzialmente fondata.
Quale unico adempimento istruttorio utile è stata disposta ctu contabile, affidata alla dr.ssa Raffaella
Laurenti, sul seguente quesito: ¨ quantifichi il CTU, sulla base della documentazione in atti ed autorizzato il CTU ad acquisire dalle parti medesime documentazione di interesse, eventuale contribuzione omessa da parte della società opponente, nei limiti di quanto oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione sotteso al giudizio (doc 1 Inps), con riferimento a:
differenze contributive derivanti dal riconoscimento di una retribuzione inferiore rispetto a quella contrattualmente spettante in relazione al livello d'inquadramento denunciato con il libro unico del lavoro, per alcuni lavoratori come dettagliatamente esposto nelle colonne “diff su liv. retrib.” dell'allegato “Prospetto di regolarizzazione contributiva anni 2017-2021 per tipologia” parte integrante del verbale ispettivo;

detrazione ai fini contributivi di ferie e permessi indicati come goduti ma non spettanti;

mensilità aggiuntive determinate in maniera non conforme e inferiori a quanto dovuto sulla base della retribuzione globale di fatto;

fringe benefits non assoggettati a contribuzione;

conseguente maggiore contribuzione dovuta al fondo di tesoreria;

aliquota aggiuntiva dell'1% ai sensi dell'art.

3-ter del D.L. 384/92
convertito dalla Legge 438/92 non applicata”;

disconoscimento incentivi fruiti in relazione ai soli lavoratori per i quali
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi