Trib. Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 5858
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Testo completo
R.G. 4236/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4236/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
a EN SL (Marocco) il 22.06.1995, Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ascea (SA), alla via CodiceFiscale_1
Moli o lo studio dell'avv. Irma Sgroi dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di memoria di costituzione nuovo difensore
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Marocco e che dall'unione coniu i, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, precisando che, con sentenza n. 3303/2023 pubblicata il 14.07.2023, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione dei coniugi. Pertanto, trascorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, terminato con sentenza n. 3303/2023 pubblicata il 14.07.2023, la ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, in particolare con la conferma dei provvedimenti di separazione e con il riconoscimento in suo favore del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile.
2. All'udienza del 12 novembre 2024, la sola ricorrente era comparsa dinanzi al Giudice delegato che, rilevata la mancata costituzione di parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiersi.
3. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Tanto premesso, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione giudiziale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Assegno divorzile Occorre valutare la richiesta della ricorrente di riconoscimento in proprio favore del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile. Al riguardo, il Tribunale condivide i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18287, premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare