Trib. Palermo, sentenza 10/12/2024, n. 6021
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5157 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettiva- Parte_1 mente domiciliata presso l'Avv. ZARCONE ROSALIA che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO nato a [...], in data [...], elettiva- CP_1 mente domiciliato presso l'Avv. D'AGOSTINO ADRIANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/06/2024 alle quali si rinvia.
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1. A seguito della emissione, in data 12.16/09/2022, della sentenza non de- finitiva n. 3606/2022, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle stesse.
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ri- corrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal pro- cesso, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito, deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa- zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven- za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica
o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef- ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre- quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di ZI che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale viola-
2 zione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniuga- le, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento del- la convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e
Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale da parte del marito, il quale, poco incline al lavoro e facente uso di sostanze stupefacenti, si sarebbe disinteressato della famiglia ed avrebbe assunto nel tempo un comportamento intimidatorio e aggressivo nei confronti della mo- glie.
Orbene, in proposito, si rappresenta che le emergenze processuali sono in- certe, dato che dalle relazioni degli enti incaricati nel corso del procedimento emerge che non fa più uso di sostanze stupefacenti, essendo Parte_2 pure risultato negativo all'uso di sostanza psicotrope e alcol (vedasi relazione
del 04.01.2024) e che il medesimo è stato raggiunto (vedasi allegato Tes_1 prodotto dal resistente in data 12.03.2024) da un provvedimento di archivia- zione dei 20.03/18.10/2023 relativamente al reato di violazione degli obbli- ghi di assistenza – sicchè, in mancanza di significative risultanze probatorie che rappresentino elementi dotati di adeguata consistenza, non è possibile valutare se le violazioni del marito abbiano inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare e che, in definitiva, tali condotte siano state le sole a de- terminare la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito propo- sta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole – pre- messo che dall'unione coniugale sono nati tre figli (Palermo Per_1
22.04.2010), Palermo 05.03.2018) ed (Palermo 05.03.2018) - Per_2 Per_3
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deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n.
154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale
è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida- mento all'altro sia contrario all'interesse del