Trib. Termini Imerese, sentenza 14/03/2024, n. 401

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 14/03/2024, n. 401
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 401
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
1) dott.ssa Maria Margiotta Presidente f.f.
2) dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
3) dott.ssa Maria Aiello Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1123 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2020 vertente
TRA
(C.F. , nata a Palermo (PA), in [...] Parte_1 C.F._1
03/06/1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lo Nigro Filippo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte ricorrente –
CONTRO
(C.F. ), nato a Palermo (PA), in [...] Controparte_1 C.F._2
06/02/1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Chiarelli Felice, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;

interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: precisate le conclusioni, nei termini di cui al relativo verbale, all'udienza del 19/10/2023, e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica a
1
norma dell'art. 190 c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa dinanzi al Collegio all'udienza del 20/02/2024, come richiesto ai sensi dell'art. 275 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/05/2020, – premesso di avere Parte_1 contratto con matrimonio concordatario, in data 27/04/2018, in Paler- Controparte_1 mo (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 29, parte II, serie A, dell'anno 2018), dalla cui unione non sono nati figli – ha esposto che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa delle gravi violazioni dei doveri nascenti dal vincolo co- niugale commesse ripetutamente dal resistente.
Ha in particolare, dedotto: i) di essersi fidanzata nell'anno 2013, con il resistente, che prestava servizio alle dipendenze della Guardia di Finanza presso la città di Savona, e di avere da tale data intrattenuto con costui una relazione sentimentale a distanza, nell'attesa del trasferimento in Sicilia, ove i due, secondo quanto concordato, avrebbero stabilito la re- sidenza coniugale presso l'abitazione della di lui famiglia sita in Mongerbino;
ii) di avere prestato il consenso alle nozze, purché il coniuge provvedesse al suo mantenimento, anche al fine di consentirle di avviare la professione di avvocato, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
iii) di avere scoperto, in occasione del primo anniversario delle nozze, che, a sua insaputa, il marito aveva contratto ingenti debiti anche a favore dei propri genitori (i quali non necessitavano di alcun sostegno economico in quanto benestanti), ave- va sperperato il denaro ricevuto come regalie di nozze e che, contrariamente, a quanto promesso, negli anni non aveva accantonato alcuna somma;
iv) che in definitiva, l'unione coniugale era stata il frutto di un inganno ai suoi danni da parte del coniuge, che le aveva in mala fede, promesso sostegno morale e materiale, di fatto mai ricevuto, poiché reso impos- sibile dal morboso legame esistente con il nucleo familiare di origine dal quale non si era mai emancipato.
Ha quindi, concluso, chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito al coniuge e la condanna di quest'ultimo al pagamento di un assegno mensile di € 700,00 per il suo mantenimento.
Con memoria depositata in data 10/03/2021, si è costituito in giudizio CP_2 vatore, aderendo alla domanda di separazione ex adverso proposta, ma contestando quanto allegato dalla controparte.
2
Ha tra l'altro, rappresentato: i) di avere sempre mantenuto moralmente ed economi- camente la coniuge, supportandola anche nell'avvio dell'attività professionale, per esempio, sostenendo gli esborsi necessari per la sua iscrizione all'albo professionale, accendendo un conto corrente cointestato con la stessa ove mensilmente veniva accreditata la propria re- tribuzione, acquistandole un'autovettura, eccetera;
ii) di avere contratto i prestiti citati dalla controparte per procurarsi la liquidità necessaria per sostenere le spese di ristrutturazione dell'immobile che sarebbe stato, secondo i progetti, adibito a casa coniugale;
iii) che la ri- corrente era andata su tutte le furie, pretendendo che detti esborsi fossero sostenuti esclusi- vamente dai genitori dello stesso;
iv) di avere rilasciato l'immobile che conduceva in loca- zione a Savona, trasferendosi in un alloggio di servizio, risparmiando, in tal modo, sulla pi- gione.
Ha quindi, concluso, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dalla coniuge con il rigetto delle domande formulate dalla controparte.
All'udienza del 02/04/2021, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., nell'adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha autorizzato le parti a vivere separatamente, rimettendole dinanzi al
Giudice istruttore.
In accoglimento del reclamo proposto dalla , la predetta ordinanza è stata Parte_1 riformata dalla Corte d'Appello di Palermo che, con provvedimento del 14/07/2022, ha riconosciuto alla ricorrente un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
Con memoria integrativa depositata in data 20/05/2021, la ricorrente ha, per la prima volta, allegato che il coniuge le avrebbe, tra le altre cose, taciuto di essere omosessuale, di intrattenere una relazione con il “migliore amico, tale e che la propria madre praticava Per_1 riti satanici.
Ha quindi, chiesto: “pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile esclu- sivamente al sig. consistente nella violazione dei doveri coniugali e preconiugali di lealtà, Controparte_1 fedeltà morale e coniugale, solidarietà perpetrati a mezzo di menzogne continue e manipolazione della coniu- ge, integranti un vero e proprio vizio del consenso;
pronunciare senza ritardo ordinanza ex art. 186 bis

c.p.c. ponendo a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile in misura non inferiore ad €.700,00 quale importo documentalmente fornito alla ricorrente in costanza di matrimonio e stante la non contestata promessa di mantenimento ex adverso di- chiarata in atti;
disporre, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione delle infamanti accuse contenute alle pagg. 12–

3 13 della memoria difensiva avversa, ed assegnare all'odierna ricorrente una somma non inferiore ad €.
10.000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali;
con vittoria di spese e compensi di lite.
”.
Con memoria integrativa depositata in data 14/06/2021, il resistente ha domandato, in aggiunta a quanto già richiesto, di: “Condannare la ricorrente alla restituzione in favore del resi- stente della autovettura Citroen C3, targata FE783BN, nonché dei regali preziosi e dei gioielli ricevuti dal resistente e dalla famiglia dello stesso, compreso l'anello di fidanzamento;
che deve restituire, ovvero risarcire.

[…] Ai sensi dell'articolo 89 c.p.c. ordinare la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti conte- nute alle pagine pagina 4
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