Trib. Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 817
TRIB Venezia
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 7487/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 7487 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 26.5.2023 da:
(c.f.: ; , con l'avv. Parte_1 C.F._1 CodiceFiscale_2
Vincenzo Tallarico ricorrente contro
Controparte_1
Resistente avente ad oggetto: impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, in via principale: accertare, dichiarare e ritenere che sussistano in capo a
“violazione sistematiche e gravi di diritti umani”, e disporre il rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno ex art. 19, commi 1.1 – 1.2, D. lgs. 286/98; in via istruttoria […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat.A12/IMMIGRAZIONE n.58/2023 del 31.3.2023 del Questore di Vicenza notificato il 27.4.2023, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base di un parere negativo reso in data 22.2.2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Verona-sezione di CP_1
La Commissione Territoriale ha motivato il parere negativo in ragione dell'assenza di documentazione di significativa continuità lavorativa e di prova di effettiva occupazione al momento della presentazione del ricorso nonché in ragione della permanenza di significativi rapporti familiari con i parenti in Nigeria e della mancata prova della relazione familiare che sussisterebbe nel territorio dello Stato con cittadina italiana.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante gli atti introduttivi del Controparte_1
giudizio siano stati allo stesso correttamente notificati. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione relativa alla sua condizione di vita nel territorio dello Stato:
- attestato di frequenza di corso di lingua italiana di trenta ore rilasciato in data 11.2.2017;
- un certificato di frequenza di un corso di lingua senza data;
- attestato di frequenza di un corso base di saldatura della durata di quarantacinque ore rilasciato il 6.8.2019;
- attestato di frequenza di un corso base per addetti saldatura della durata di 120 ore (108 frequentate), rilasciato in data 29.10.2020;
- dichiarazione di avvenuta assunzione relativa a un rapporto di lavoro a tempo determinato con una impresa avente sede nella provincia di dal 21.11.2022 al 17.2.2023, con qualifica CP_1
di operatore ecologico;
-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 7487 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 26.5.2023 da:
(c.f.: ; , con l'avv. Parte_1 C.F._1 CodiceFiscale_2
Vincenzo Tallarico ricorrente contro
Controparte_1
Resistente avente ad oggetto: impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, in via principale: accertare, dichiarare e ritenere che sussistano in capo a
“violazione sistematiche e gravi di diritti umani”, e disporre il rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno ex art. 19, commi 1.1 – 1.2, D. lgs. 286/98; in via istruttoria […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat.A12/IMMIGRAZIONE n.58/2023 del 31.3.2023 del Questore di Vicenza notificato il 27.4.2023, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base di un parere negativo reso in data 22.2.2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Verona-sezione di CP_1
La Commissione Territoriale ha motivato il parere negativo in ragione dell'assenza di documentazione di significativa continuità lavorativa e di prova di effettiva occupazione al momento della presentazione del ricorso nonché in ragione della permanenza di significativi rapporti familiari con i parenti in Nigeria e della mancata prova della relazione familiare che sussisterebbe nel territorio dello Stato con cittadina italiana.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante gli atti introduttivi del Controparte_1
giudizio siano stati allo stesso correttamente notificati. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione relativa alla sua condizione di vita nel territorio dello Stato:
- attestato di frequenza di corso di lingua italiana di trenta ore rilasciato in data 11.2.2017;
- un certificato di frequenza di un corso di lingua senza data;
- attestato di frequenza di un corso base di saldatura della durata di quarantacinque ore rilasciato il 6.8.2019;
- attestato di frequenza di un corso base per addetti saldatura della durata di 120 ore (108 frequentate), rilasciato in data 29.10.2020;
- dichiarazione di avvenuta assunzione relativa a un rapporto di lavoro a tempo determinato con una impresa avente sede nella provincia di dal 21.11.2022 al 17.2.2023, con qualifica CP_1
di operatore ecologico;
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