Trib. Potenza, sentenza 04/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 04/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 5
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1096 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di diritto bancario,
TRA
PA PA CC, (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis, dall'avv. Salvatore Laguardia con studio in Potenza al P.le Luigi Rizzo n. 12, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio;

ATTORE
E
BANCA APULIA, (C.F.: 00148520711) in persona del procuratore dott.ssa Francesca
Magalini giusta procura del 06/04/2018, rep. 36160, racc. 15420, rappresentata e difesa dall'avv. Bendetto Gargani e Guido Garagani, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla viale Villa Grazioli n. 15, in virtù di mandato steso in calce della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA
NOCHE'
VENETO BANCA S.p.A., in Liquidazione con D.M. n. 186 del 25/06/2017, in persona dei Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Pretoria n. 108 presso lo studio dell'avv. Michele Messina che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce all'atto di intervento volontario;

INTERVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso del 25/01/2018, AD IP OC conveniva in giudizio la CA
IA S.p.A., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o la risoluzione per inadempimento sia del “contratto disciplinante il servizio di collocamento e negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini mediazione e consulenza” nonché di tutti i singoli contratti di acquisto dei titoli illiquidi EN
CA in considerazione delle eccezioni di cui ai punti 1), 2),3), 4), 5), 6), di cui in premessa. B) dichiarare e dare atto che la Soc. CA IA S.p.A. – sempre per i motivi di cui in premessa – nell'attività di collocamento e vendita dei titoli per cui è causa ha violato una molteplicità di norme imperative ed obblighi in materia di intermediazione finanziaria (art. 21 TUF, Com. Consob n. 9019104/2009, art. 39, 40,
41,42 e 42 reg. Consob n. 16190/2007) nonché i principi generali di diligenza, correttezza e buona fede che regolano i rapporti contrattuali. C) per l'effetto, ed in entrambi i casi condannare la Soc. CA IA SPA, in persona del L.R. p.t., nella qualità ut supra, alla restituzione degli importi investiti, nonché al risarcimento di tutti
i conseguenti danni patrimoniali subiti, nonché alla rifusione delle spese a vario titolo sostenute e meglio specificate in narrativa, ed a quant'altro previsto dalla legge, nella misura e mediante il pagamento a favore di AD IP OC dell'importo di euro
30.860,00 o di quello che sarà determinato in corso di causa e ritenuto congruo, oltre interessi e rivalutazione mo0netaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore anticipatario”.
A sostengo deduceva che l'attore dall'anno 2011 all'anno 2014 aveva acquistato vari pacchetti di azioni EN CA S.p.A. per un valore nominale complessivo di €
30.860,00;
i contratti di acquisto venivano stipulati con l'intermediazione finanziaria di
CA IA S.p.A. presso i propri locali commerciali siti in Potenza alla via Marconi.
L'attore, con l'azione intrapresa chiedeva l'annullamento dei detti contratti di acquisto dei titoli azionari di EN banca S.p.A., per violazione da parte di CA IA S.p.A. delle norme in materia di intermediazione finanziaria e degli obblighi sussistenti in capo all'intermediario finanziario quando oggetto del contratto sono titoli illiquidi. Quindi, evidenziava la violazione del dovere di corretta raccolta informazioni mediante il questionario MIFID;
la documentazione inadeguata degli acquisti delle azioni più in particolare nell'informativa relativa all'operazione veniva evidenziato solo il conflitto di interesse mentre nulla veniva riportato sulla natura illiquida dei titoli. Pertanto,
l'investitore non veniva messo a conoscenza del rischio che l'operazione comportava legato alla natura illiquida delle azioni EN CA;
eccepiva la violazione da parte dell'intermediario della regola di diversificazione del portafoglio;
la violazione degli
obblighi informativi connessi al carattere illiquido dei titoli;
infine, violazione della normativa sul prospetto ex art. 94 TUF.
A fronte di ciò, il predetto attore ha evocato in giudizio BANCA APULIA per conseguire la caducazione (per nullità, illegittimità, inefficacia e/o risoluzione) dei relativi contratti (sia quello quadro, sia i singoli ordini di acquisto dei pacchetti azionari di VENETO BANCA collocati da BANCA APULIA) e l'emissione delle consequenziali statuizioni (sia restitutorie degli importi investiti, sia risarcitorie per i danni patrimoniali patiti).
2) Si costituiva in giudizio CA IA eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto delle avverse domande perché infondate. In subordine chiedeva la condanna dell'attore a restituire i titoli di investimento e le somme percepite quali frutti degli stessi.
CA IA, quindi, costituendosi in giudizio, ha contestato la predetta domanda sia nel merito che in rito, specificamente in rito ha eccepito il proprio difetto di
“legittimazione passiva” in base alle articolate vicende conseguenti al D.L. n. 99/2017, conv. con modificazioni nella L. n. 121/2017 (decreto di c.d. “salvataggio” delle Banche venete), rappresentando la legittimazione invece in capo a EN CA, posta in
L.C.A. (con conseguente necessità di far valere le proprie istanze nel procedimento di verifica dello stato passivo ex artt. 83 e 86 T.U.B. e 2.2. del D.L. n. 99/2017), e dunque chiedendo al Tribunale, ex aliis, di voler riconoscere EN CA in L.C.A. quale unica società passivamente legittimata e dunque estromettere CA IA dal giudizio, con rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.
3) In corso di causa si costituiva EN CA in liquidazione coatta amministrativa che eccepiva la carenza di legittimazione di CA IA S.p.A. e ne chiedeva
l'estromissione facendo proprie le domande e le eccezioni formulate dalla convenuta banca IA.
Trattasi, quindi, di intervento volontario in giudizio ex art. 105 c.p.c., al fine di contestare le prospettazioni della parte ricorrente ed in particolare eccependo anch'essa il difetto di “legittimazione passiva” di CA IA e rappresentando invece la propria legittimazione, concludendo, ante omnia, per il previo accertamento del difetto di legittimazione passiva di CA IA, per l'accertamento della propria legittimazione passiva e per la conseguente improcedibilità, tuttavia ed ex art. 83, comma III, T.U.B., delle domande attoree a essa da rivolgersi.
***** 4) A seguito, poi, di provvedimento di mutamento del rito, ex art. 702 ter, comma
III, c.p.c.
, e di successiva concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., sono state ammesse e assunte alcune prove dichiarative e infine, con provvedimento a seguito di udienza c.d. cartolare (qui da intendersi integralmente richiamato e riprodotto per relationem), veniva sollecitato il contraddittorio fra le parti sull'opportunità di attivare, con riguardo alla quaestio iuris della “legittimazione passiva” di CA IA ed evidenziando in tale provvedimento il ricorrere dei relativi presupposti, lo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
La Suprema Corte con provvedimento nr. 29032/23, dichiarava inammissibile il quesito oggetto del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Potenza, rimettendo ogni decisione al giudice di merito sulla sussistenza o meno della legittimazione passiva di
CA IA S.p.A..
La causa istruita per via documentale e prova orale, all'udienza del 12/09/2024 precisate le conclusioni è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per memoria conclusionale e repliche ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5) Preliminarmente va affrontata l'eccezione sollevata di carenza di legittimazione passiva della convenuta CA IA.
Sul punto è necessario è necessario fare una breve ricostruzione dell'excursus storico della vicenda.
A tal uopo viene all'attenzione il D.L. 25/06/2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31/07/2017 n. 121, con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di CA PO di VI e VE CA S.p.A., al fine di far fronte alla gravissima crisi interessante i predetti istituti di credito, ove all'art. 1 disciplina
“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di CA PO di VI S.p.A. e di EN CA S.p.A. … nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”. Ai fini del presente decreto per “soggetti sottoposti a liquidazione” si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.
I commissari liquidatori, secondo quanto disposto dall'art. 2, 1° comma lett. c), devono procedere alla cessione di cui all'articolo 3, comma 3, cioè Intesa San Paolo S.p.A. e, secondo il successivo punto 2, “l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura”. La cessione ex art. 3, include “l'azienda, suoi singoli rami, nonché parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi per quel che qui interessa “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o
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