Trib. Perugia, sentenza 01/12/2024, n. 1596
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Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5923 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. nato a [...] il [...], domiciliato in Parte_1 C.F._1
Perugia, via Pian della Genna 5/A, rappresentato e difeso giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Bagianti, ove è domiciliato
( ;
Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in Via R. d'Andreotto 12, rappresentata e difesa per delega in calce alla memoria di costituzione
e risposta dall'Avv. Maria Rita Tiburzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, Piazza Danti 11 (pec: ;
Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il “1) Pronunciare la separazione personale dei Pt_1
coniugi e autorizzandoli formalmente a vivere separati, Parte_1 Controparte_1
con l'obbligo del reciproco rispetto, respingendo la richiesta di addebito;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Perugia, Via d'Andreotto n.12 alla Signora
[...]
che ne è proprietaria;
CP_1
3) Disporre l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre, disponendo che il ricorrente abbia ampia facoltà di incontrarla, nonché di tenerla con sé ogni settimana per due giorni consecutivi dall'uscita dalla scuola al pranzo del giorno successivo, da fissare anche compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
4) Disporre a carico del ricorrente l'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia in misura di euro 800,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come identificate nel protocollo d'intesa stipulato fra Tribunale di Perugia ed Ordine degli
Avvocati;
5) Pronunciare che nessun importo a titolo di mantenimento del coniuge è dovuto, in quanto entrambi dotati di adeguati redditi.
6) Nulla per le spese”;
per la “1) dichiarare la separazione tra i coniugi e CP_1 Controparte_1 Parte_1
addebitandola al marito;
[...]
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Perugia, Via R. D'Andreotto n. 12 alla moglie con l'uso dei mobili, degli arredi e delle suppellettili;
3) disporre che il orrisponda alla moglie, entro i primi cinque giorni del mese, a Pt_1 decorrere dalla domanda, a titolo di mantenimento della figlia minore , la somma Per_1 di € 2.000,00 oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie mediche e scolastiche ed il 50% di quelle ricreative e sportive, documentate e, qualora sia possibile non ricorrendone
l'urgenza, previamente concordate, con rivalutazione ISTAT, prevedendo anche il pagamento di una somma di denaro per ciascun giorno di inottemperanza del genitore ai provvedimenti del Giudice ex art. 709 ter c.p.c.;
4) disporre che il orrisponda alla moglie, entro i primi cinque giorni del mese, a Pt_1 decorrere dalla domanda, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 1.500,00, con rivalutazione ISTAT, cifra ritenuta equa rispetto all'elevato tenore di vita tenuto dai coniugi, alle rispettive condizioni economiche e all'addebito richiesto;
il mantenimento sarà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla coniuge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per la separazione dei coniugi con congruo assegno di mantenimento a favore della minore e a carico del padre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso depositato il 1.12.21 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione dalla coniuge , con la quale ha contratto matrimonio concordatario Controparte_1 in Perugia l'8.9.2005. Ha esposto che dall'unione è nata, il 3.4.2006, la figlia e che nel Per_1 rapporto coniugale erano subentrati negli ultimi tre anni incomprensioni, distacco e disaffezione che avevano determinato difficoltà, tanto che dall'estate 2021 i coniugi vivono separati, essendosi il ricorrente trasferito a vivere in un appartamento preso in locazione. Ha allegato l'esistenza di interferenze negative della madre nel rapporto padre-figlia e di essere medico sportivo libero professionista, con impegno continuativo in Roma, mentre la moglie è dirigente e amministratore di società del gruppo Fratelli Ferretti. Ha concluso come sopra riportato.
1.1 Si è costituita con comparsa di costituzione depositata il 6.5.22 , che ha Controparte_1 dedotto che causa del fallimento del matrimonio e dell'impossibilità di proseguire la convivenza era stata la relazione extra-coniugale intessuta dal marito con una dipendente della
Clinica Porta Sole, che lo aveva condotto ad abbandonare, nel settembre 2021, moglie e figlia per coltivare detta relazione liberamente, come dimostrato dalla relazione investigativa allegata. Ha precisato che fino a che il marito non era andato via da casa, la coppia aveva continuato a tenere il solito menage, quindi il marito trascorreva gran parte della settimana a
Roma, dividendosi al rientro tra il lavoro e la famiglia, e che i coniugi erano soliti uscire per andare al ristorante con amici, fare vacanze anche all'estero e fine settimana fuori;
ha evidenziato che la ritrosia mostrata dalla figlia verso il padre trovava unico fondamento nella condotta da lui tenuta, aggravata dalla
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5923 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. nato a [...] il [...], domiciliato in Parte_1 C.F._1
Perugia, via Pian della Genna 5/A, rappresentato e difeso giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Bagianti, ove è domiciliato
( ;
Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in Via R. d'Andreotto 12, rappresentata e difesa per delega in calce alla memoria di costituzione
e risposta dall'Avv. Maria Rita Tiburzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, Piazza Danti 11 (pec: ;
Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il “1) Pronunciare la separazione personale dei Pt_1
coniugi e autorizzandoli formalmente a vivere separati, Parte_1 Controparte_1
con l'obbligo del reciproco rispetto, respingendo la richiesta di addebito;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Perugia, Via d'Andreotto n.12 alla Signora
[...]
che ne è proprietaria;
CP_1
3) Disporre l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre, disponendo che il ricorrente abbia ampia facoltà di incontrarla, nonché di tenerla con sé ogni settimana per due giorni consecutivi dall'uscita dalla scuola al pranzo del giorno successivo, da fissare anche compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
4) Disporre a carico del ricorrente l'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia in misura di euro 800,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come identificate nel protocollo d'intesa stipulato fra Tribunale di Perugia ed Ordine degli
Avvocati;
5) Pronunciare che nessun importo a titolo di mantenimento del coniuge è dovuto, in quanto entrambi dotati di adeguati redditi.
6) Nulla per le spese”;
per la “1) dichiarare la separazione tra i coniugi e CP_1 Controparte_1 Parte_1
addebitandola al marito;
[...]
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Perugia, Via R. D'Andreotto n. 12 alla moglie con l'uso dei mobili, degli arredi e delle suppellettili;
3) disporre che il orrisponda alla moglie, entro i primi cinque giorni del mese, a Pt_1 decorrere dalla domanda, a titolo di mantenimento della figlia minore , la somma Per_1 di € 2.000,00 oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie mediche e scolastiche ed il 50% di quelle ricreative e sportive, documentate e, qualora sia possibile non ricorrendone
l'urgenza, previamente concordate, con rivalutazione ISTAT, prevedendo anche il pagamento di una somma di denaro per ciascun giorno di inottemperanza del genitore ai provvedimenti del Giudice ex art. 709 ter c.p.c.;
4) disporre che il orrisponda alla moglie, entro i primi cinque giorni del mese, a Pt_1 decorrere dalla domanda, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 1.500,00, con rivalutazione ISTAT, cifra ritenuta equa rispetto all'elevato tenore di vita tenuto dai coniugi, alle rispettive condizioni economiche e all'addebito richiesto;
il mantenimento sarà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla coniuge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per la separazione dei coniugi con congruo assegno di mantenimento a favore della minore e a carico del padre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso depositato il 1.12.21 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione dalla coniuge , con la quale ha contratto matrimonio concordatario Controparte_1 in Perugia l'8.9.2005. Ha esposto che dall'unione è nata, il 3.4.2006, la figlia e che nel Per_1 rapporto coniugale erano subentrati negli ultimi tre anni incomprensioni, distacco e disaffezione che avevano determinato difficoltà, tanto che dall'estate 2021 i coniugi vivono separati, essendosi il ricorrente trasferito a vivere in un appartamento preso in locazione. Ha allegato l'esistenza di interferenze negative della madre nel rapporto padre-figlia e di essere medico sportivo libero professionista, con impegno continuativo in Roma, mentre la moglie è dirigente e amministratore di società del gruppo Fratelli Ferretti. Ha concluso come sopra riportato.
1.1 Si è costituita con comparsa di costituzione depositata il 6.5.22 , che ha Controparte_1 dedotto che causa del fallimento del matrimonio e dell'impossibilità di proseguire la convivenza era stata la relazione extra-coniugale intessuta dal marito con una dipendente della
Clinica Porta Sole, che lo aveva condotto ad abbandonare, nel settembre 2021, moglie e figlia per coltivare detta relazione liberamente, come dimostrato dalla relazione investigativa allegata. Ha precisato che fino a che il marito non era andato via da casa, la coppia aveva continuato a tenere il solito menage, quindi il marito trascorreva gran parte della settimana a
Roma, dividendosi al rientro tra il lavoro e la famiglia, e che i coniugi erano soliti uscire per andare al ristorante con amici, fare vacanze anche all'estero e fine settimana fuori;
ha evidenziato che la ritrosia mostrata dalla figlia verso il padre trovava unico fondamento nella condotta da lui tenuta, aggravata dalla
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