Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 220

TRIB Vibo Valentia
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Vibo Valentia
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 220
Giurisdizione : Trib. Vibo Valentia
Numero : 220
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N. 296 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA

, elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 iela LL (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente CP_1
Catania, viale Vittorio Veneto, n. 243, presso lo studio dell'avv. Michele Scacciante (PEC: , che disgiuntamente Email_2
e congiuntament dono, giusta procura in atti. RESISTENTE

Oggetto: Indennità chilometrica. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 22/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando I) aveva prestato la sua attività lavorativa, in forza di contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2017 al 15.06.2020, quale operatore ecologico, inquadrato nel livello II B del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, alle dipendenze di II) aveva il compito di raccogliere, trasportare, recuperare e CP_1 smaltire i rifiu volgendo la sua attività nel Comune di Vibo Valentia;
III) si recava quotidianamente presso il deposito dei mezzi aziendali, ubicato in “Località Grande” Maierato, per entrare in possesso dell'automezzo utile a prestare servizio;
IV) percorreva, con la propria autovettura, una distanza pari a 16,20 km (andata e ritorno)
1
per spostarsi dal cantiere di assegnazione (Vibo Valentia) al deposito dei mezzi aziendali (Maierato). Il ricorrente deduceva l'applicazione al caso di specie dell'art. 37, lett. a) del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, chiedendo che gli venisse riconosciuto il diritto a ottenere il rimborso chilometrico, quantificato in euro 6.053,18. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a decorrere dal 01.10.2017 alla data di cessazione 15.06.2020, al rimborso delle
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