Trib. Brindisi, sentenza 17/01/2024, n. 43
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Vladimiro Gloria, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 918/1996 R.G.A.C., vertente
TRA
NA IO, in qualità di curatore speciale dei beni rilasciati ai creditori da CA RA, CA OM e CA SI, eredi di AR IU;
difeso dall'Avv. Davide Frigione;
- attore -
CONTRO
CA AR e CA NZ, in proprio quali eredi di AR IU, e anche in qualità di eredi di CC NI OM nel giudizio riassunto;
difesi rispettivamente dal'Av. Antonello Bruno e dall'Avv. Domenico Lenzi,
- convenuti in proprio e convenuti in riassunzione nella precisata qualità -
NONCHE' CONTRO
CA RA, in proprio quale erede di AR IU, e anche in qualità di erede di CC NI OM nel giudizio riassunto;
difesa dall'Avv. Antonello Bruno;
- convenuta contumace in proprio e convenuta in riassun zione nella precisata qualità -
E
CA OM e CA SI, in proprio quali eredi di AR IU, e anche in qualità eredi di CC NI OM nel giudizio riassunto;
- convenute contumaci e convenute contumaci anche in riassunzione nella precisata qualità –
E
CA AN, in qualità di erede di CC NI OM;
- convenuta contumace in riassunzione -
CON L'INTERVENTO DI
ITALFONDIARIO S.P.A., quale procuratrice di INTESA SANPAOLO S.P.A. (già Banca Commerciale Italiana S.p.A., e già Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.) e di CASTELLO FINANCE S.R.L. (già Cassa di Risparmio Salernitana S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
difesa dall'Avv. Mario De Guido;
- intervenuta autonomamente -
Oggetto del giudizio: Divisione di beni caduti in successione.
1 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 22/11/2022, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Il 23/6/1994 decedeva CA IU, lasciando eredi la moglie CC NI OM e i sei figli germani CA RA, OM, SI, NZ, AR e AN. Quest'ultima rinunziava all'eredità paterna;
mentre RA, OM e SI la accettavano con beneficio di inventario, e successivamente procedevano ex art. 507 c.c. al rilascio dei beni in favore dei creditori, ciascuna per la quota di propria spettanza. Veniva quindi nominato curatore dei beni rilasciati ai creditori ereditari l'Avv. IO Rina, che in questa qualità proponeva il presente giudizio nei confronti degli altri eredi CC NI OM, AR NZ e AR AR che non avevano ancora proceduto all'accettazione né alla rinunzia dell'eredità paterna, chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria e l'attribuzione delle relative quote agli aventi diritto, previo accertamento e valutazione dei beni relitti da AR IU, e previo rendiconto da parte degli eredi nel possesso con i relativi frutti e interessi.
Si costituivano in giudizio i tre convenuti, aderendo alla domanda di divisione, ma rilevando come le rispettive quote ereditarie fossero state già aggredite dai creditori, e contestando di essere nel possesso dei beni ereditari non abitativi e di aver appreso somme erogate per gli stessi.
Per far valere sugli esiti divisionali le proprie ragioni creditorie nei confronti del defunto AR IU, spiegavano intervento autonomo la Banca Commerciale Italia S.p.A., il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. e la Cassa di Risparmio Salernitana S.p.A. Nelle more del giudizio le prime due intervenute confluivano in Intesa Sanpaolo S.p.a., mentre la terza in Castello Finance S.p.a., e tutte e tre venivano rappresentate dalla procuratrice Italfondiario S.p.A.
La causa causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con c.t.u., all'esito della quale veniva ordinata la vendita delegata dei beni comuni. Nel corso delle relative operazioni il giudizio veniva interrotto una prima volta per l'intervenuto decesso della convenuta CC NI OM e riassunto dall'attore nei confronti degli originari convenuti e degli eredi di uest'ultima, dei quali si costituiva unicamente AR RA, chiedendo: in via principale la divisione dell'eredità relitta dal padre AR IU con esclusione della collazione della quota indivisa di comproprietà pari a 1/2 dell'immobile in San Vito dei Normanni alla via Trilussa n. 12, donatale dal padre;
in subordine e per il caso di collazione dell'immobile anzidetto, riconoscerne il valore dei miglioramenti apportati da dedurre in favore della quota di propria spettanza.
Il giudizio è stato poi interrotto una seconda volta per il decesso dell'Avv. Lenzi, difensore degli originari convenuti AR NZ e AR AR, e altresì della convenuta in riassunzione AR RA, e nuovamente riassunto dall'attore.
Integrata la c.t.u. e forniti i chiarimenti richiesti al perito d'ufficio, proseguivano quindi le operazioni di vendita delegata dei beni costituiti in lotti nella perizia dell'arch. Fanelli, pur dovendosi per due volte procedere alla sostituzione del professionista delegato (i notai Braccio prima ed Errico poi, e infine l'Avv. Ariani), essendo tra l'altro emerse problematiche inerenti ad abusi edilizi che interessavano i fabbricati ricompresi nella massa divisionale.
Con ordinanza resa il 28/9/2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/7/2022, lo scrivente, subentrato in quella sede ai precedenti istruttori, anche in accoglimento del sollecito del professionista delegato (da ultimo), l'Avv. T. D. Ariani, disponeva la sospensione delle operazioni di vendita delegata e rinviava per la precisazione delle conclusioni sulla scorta dei rilievi formulati alle parti e tenuto comunque conto della vetustà del giudizio. Alla citata udienza del 22/11/2022, sulla scorta delle conclusioni rassegnate a verbale dalla sola parte attrice e dal terzo intervenuto, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. - Ciò sinteticamente premesso in ordine allo svolgimento del giudizio e per quel che interessa ai fini della presente decisione, va rilevato che il contraddittorio risulta ab origine
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