Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 1570

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 1570
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1570
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale ordinario di CA Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di CA, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita
interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e
pubblicato, il 05.12.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2165 del ruolo generale per l'anno 2018, promossa da
1. nata a [...], il [...], ivi residente Parte_1
nel vico Popolare n. 28, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
CA dell'11.04.2018, prot. n. 02073/2018, elettivamente domiciliata in
CA, nella via G. Deledda n. 39, presso lo Studio dell'Avv. Monica
PUGGIONI, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al
ricorso introduttivo;

ricorrente
contro
2. nata a [...], il [...], ivi Parte_2
residente, nella via E. D'Arborea n. 4, elettivamente domiciliata in CA, nella
pagina 1


p.zza A. Gramsci n. 22, presso lo studio dell'Avv. Angela SIDONI e dell'Avv.
Angelo SCHIRRU, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale
in calce alla memoria di costituzione;

resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
In via principale,
• accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro avente
natura subordinata senza soluzione di continuità dall'aprile 2007 al 21.12.2007;

• accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono
correttamente inquadrabili nell'ambito del C.C.N.L. per il lavoro domestico;

• condannare la convenuta a provvedere alla regolarizzazione contributiva della
lavoratrice per il tutto il periodo di esecuzione del rapporto di lavoro dall'aprile
2007 al 21.12.2007.
Sempre in via principale:
accertato che il datore di lavoro ha corrisposto alla lavoratrice retribuzioni
inferiori a quelle previste dalla CCNL di settore e comunque insufficienti ai sensi
dell'art. 36 Cost., dichiarare tenuta e condannare la NO al Parte_2
pagamento in favore della NO , della somma complessiva di € Parte_1
13.033,47 di cui € 11.965,71 a titolo di differenze retributive ed € 1.067,76 a
titolo di TFR o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali;

• condannare la convenuta alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del
giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
pagina 2 Nell'interesse della resistente:
In via preliminare,
dichiarare prescritti i pretesi diritti rivendicati dalla NO per Parte_1
le ragioni di cui al presente atto;

rigettare il ricorso proposto dalla NO , in quanto infondato in Parte_1
fatto e diritto e, comunque, generico e carente di prova, per tutte le ragioni
esposte nella precedente espositiva;

con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti di al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di Parte_2
lavoro subordinato a tempo pieno e il mancato pagamento di competenze maturate
in dipendenza del rapporto stesso.
In specie, ella ha rappresentato:
− di avere, a seguito di un colloquio con lavorato Parte_2
continuativamente, dall'aprile del 2007 al marzo del 2008, alle dipendenze della
resistente nella sua stessa abitazione sita in Escalaplano, nella via D'Arborea n. 4,
svolgendo mansioni di accudimento dei due genitori;

− che la prestazione lavorativa si era dispiegata dall'aprile 2007 al
20.12.2007 senza contratto regolare, articolata su sette giornate lavorative su sette,
comprese le festività, con orario di lavoro dalle ore 7,30 alle ore 12,40 e dalle 15
alle 18;

− di avere, ogni giorno, dalle ore 7,30 provveduto nell'ordine a preparare la
colazione, somministrare le medicine ai due genitori non autosufficienti,
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riordinare la cucina e la camera da letto, provvedere alla cura personale dei due
anziani, preparare il pranzo, somministrare loro i farmaci alle 12,40 e a portarli
nella stanza da letto dove restavano soli fino alle ore 15, allorquando li sollevava
dal letto e dava loro la merenda e i farmaci delle 17,30, dopo di che riordinava la
camera da letto, preparava la cena, riordinava la cucina e procedeva alla stiratura
degli indumenti, la maggior parte di , del figlio e del marito;
Pt_2
− che nelle ore lavorative capitava anche di dover svolgere delle
commissioni come recarsi dal medico, in farmacia, per necessità che non
riguardavano i genitori anziani, ma esclusivamente la ;
Pt_2
− di essere stata assunta regolarmente solo il 21.12.2007 dalla resistente
con contratto di lavoro a tempo determinato, categoria di inquadramento I, con la
mansione di badante-colf, assicurata per 2 ore e 30 al giorno;

− di avere continuato ad avere un orario giornaliero di 8 ore, ricevendo una
retribuzione mensile pari a euro 250,00;

− di avere deciso di dimettersi a febbraio 2008, dando regolare preavviso
ma , dopo averle promesso una retribuzione di euro 850,00 mensili Pt_2
con regolare contratto per 8 ore al giorno, l'aveva convinta a non abbandonare il
posto di lavoro;

− di avere, nonostante, le promesse ricevute, a fine febbraio percepito euro
250,00 e di essere stata licenziata poi il 26.03.2008 da con lettera Pt_2
raccomandata;

− di avere, nell'espletamento delle proprie mansioni, lavorato con
Parte_3
− di essere creditrice, sin dal momento della cessazione del rapporto di
lavoro, avvenuta il 14.03.2008, del per un importo di euro 1.067,76 e di CP_1
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euro 11.965,71 a titolo di differenze retributive, avendo percepito per tutta la
durata del rapporto euro 250,00 al mese.

2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della Parte_2
domanda.
In specie, ella ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla
ricorrente e ha, inoltre, nel merito esposto: Pt_1
− che il rapporto lavorativo de quo era sorto soltanto il 21.12.2007, con la
regolare assunzione per poi concludersi nel 2008;

− che, in particolare, durante il menzionato periodo lavorativo l'odierna
ricorrente aveva svolto la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato
alternativamente dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 11 alle ore 13, oppure dalle ore
15 alle ore 16 e dalle ore 18 alle ore 19,30, in ogni caso mai nei giorni festivi;

− di essere divenuta madre nell'anno 2006 e di avere beneficiato del
congedo a tutela della maternità fino al settimo mese di vita del bambino,
rimanendo costantemente presente nella propria residenza e provvedendo
all'assistenza degli anziani genitori con lei conviventi con l'ausilio della familiare
, che, oltre a supportarla nella attività comportanti uno Persona_1
sforzo incompatibile con il suo stato di puerpuera, si occupava della gestione della
casa;

− di avere, nel mese di dicembre 2007, apprendendo di poter beneficiare
dei contributi economici assistenziali concessi dal Comune di appartenenza,
assunto la ricorrente che avrebbe dovuto supportarla nell'assistenza degli anziani
genitori;

− che insieme a era stata assunta con regolare contratto Parte_1
nel mese di dicembre 2007, anche la di lei sorella ;
Parte_3
pagina 5
− che, al solo scopo di non rendere traumatico l'inserimento di due nuove
figure nella vita dell'anziana coppia, era stato chiesto a e Parte_3
di recarsi prima dell'assunzione e in via del tutto eccezionale, Parte_1
presso la propria residenza, ma in quelle occasioni le stesse non avevano svolto
nessuna attività lavorativa;

− che per la coppia di anziani, che non necessitava di particolari trattamenti
sanitari, e la cui igiene personale veniva curata sempre e solo da ella stessa figlia,
era sufficiente avere un sussidio per l'assunzione del pasti e per la gestione degli
effetti personali e della stanza da letto;

− che le sorelle avevano seguito un'alternanza mattina, Pt_1
pomeriggio e sera senza mai lavorare in compresenza, assicurando il supporto
richiesto in occasione dei pasti, colazione, spuntini, pranzo e cena;

− che e sua sorella avevano il solo compito di aiutare i Parte_1
genitori della convenuta ad assumere i pasti e accompagnarli e/o sistemarli ove
abitualmente trascorrevano il loro tempo, riordinando i loro effetti personali e la
loro stanza;

− che nessuna ulteriore attività era stata svolta dalla ricorrente all'interno
dell'abitazione e può essere capitato del tutto eccezionalmente che Pt_1
avesse provveduto all'acquisto dei farmaci e/o alla loro somministrazione per i
due anziani assistiti;

− che non veritiera è altresì la circostanza riportata dalla ricorrente che la medesima “riordinava la camera da letto, preparava la cena, riordinava la
cucina e procedeva alla stiratura degli indumenti, la maggior parte della NO
, del figlio e del marito”, poiché, per lo svolgimento dei lavori domestici e Pt_2
la gestione della casa, ella stessa resistente beneficiava della collaborazione di una
pagina 6
familiare ed è quantomai inverosimile che nello stesso periodo presso la stessa
abitazione prestassero servizio, con le stesse mansioni, ben tre persone di cui due
(la ricorrente e la sorella) per ben otto ore giornaliere;

− che nel periodo in cui il rapporto lavorativo de quo si era svolto, presso la
propria abitazione, erano in corso importanti e invasivi lavori di ristrutturazione
edilizia, che rendevano non fruibile buona parte della casa.

3. La causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.

4. Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere
disattesa.
Con le note di replica del 30.05.2019, infatti, ha prodotto n. 4 Parte_1
atti di messa in mora rispettivamente del 24.11.2009, 30.10.2012, 29.10.2013 e
31.10.2015 a mezzo di lettera raccomandata A/R, tutte
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