Trib. Livorno, sentenza 10/01/2024, n. 35
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Testo completo
N. R.G. 725/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. G M Presidente dott.ssa A F Giudice dott.ssa N M Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 725/2023 promossa da:
(cfr. ), con il patrocinio dell'Avv. Zli Parte_1 C.F._1
D
e
MATRONOLA MARIA PIA (cf. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
Zli D
RICORRENTI
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Livorno.
All'udienza del 14/12/2023 le parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio specificate in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24.02.2023 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 29.06.1996.
1
I coniugi, personalmente presenti in udienza, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, e così la volontà di divorziare, come manifestata. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il ricorrente signor interveniva, quanto alle disposizioni di carattere accessorio, Pt_1 come munito di procura speciale notarile rilasciata in suo favore dal figlio CP_1
giusto atto del Notaio di Livorno del 29 novembre 2023, Repertorio
[...] Per_1
n.7323, allegata in copia agli atti di causa, finalizzata al trasferimento, in favore del figlio maggiorenne dei coniugi, elle unità immobiliari, di cui al seguito. C_1
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato (il 16.04.2015) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi
l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni previste anche agli interessi del figlio CP_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 29/06/1996 tra e Parte_1
MARIA PIA MATRONOLA e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1996 Parte 2 Serie A n. 172.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi confermato all'udienza del 14.12.2023, così dispone:
2
1) entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi versamento economico a titolo di assegno divorzile o a qualsiasi altro titolo;
2) continuerà a versare l'assegno di mantenimento a favore del figlio Parte_1 direttamente al medesimo, essendo maggiorenne, nella misura di Euro C_1
300,00 mensili con bonifico entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito bancario al conto corrente del figlio (che accetta, cfr. doc.7) con iban n°
[...];
3) si farà carico del pagamento delle spese straordinarie totalmente, Parte_1 nella misura cioè del 100%, previamente concordandole con il figlio, salvo quelle urgenti, e informando comunque la madre;
4) inoltre, i coniugi intendono dare assetto ai loro interessi immobiliari futuri in modo che ne tragga vantaggio sostanzialmente il figlio nel modo seguente:
A) con riferimento agli accordi di separazione, in particolare al punto 9 dell'omologa
(doc.8, secondo cui relativamente al contributo economico negli anni versato dal S. per lavori di ristrutturazione e manutenzione della casa coniugale di proprietà Pt_1 della S.ra di Via Kossuth 13 a Livorno, n.d.r.-, questa si Parte_2 impegna a versare, a titolo di rimborso, la somma di Euro 70.000,00 eurosettantamila/00 entro il giorno 30 giugno 2015 ed Euro 40.000,00 euroquarantamila/oo entro e non oltre tre anni dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per
l'udienza di separazione personale) i coniugi danno atto che è stata versata solo la prima somma e pertanto ad oggi residua il versamento della seconda somma pari a Euro
40.000,00 (euro quarantamila). rinuncia alla restituzione di questa Parte_1 seconda somma pari a Euro 40.000,00 nel caso in cui M P M non alieni la casa di Via Kossuth;
se la S.ra M deciderà, in qualsiasi momento, di vendere la casa di Via Kossuth, ella dovrà versare a Euro 40.000,00 entro tre mesi Parte_1 dall'atto di alienazione, data, quella dell'atto, dalla quale decorrerà la prescrizione del diritto alla restituzione, resta inteso che qualora M P M voglia comunque svincolarsi dall'obbligo della restituzione in occasione dell'eventuale vendita della casa di
Via
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. G M Presidente dott.ssa A F Giudice dott.ssa N M Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 725/2023 promossa da:
(cfr. ), con il patrocinio dell'Avv. Zli Parte_1 C.F._1
D
e
MATRONOLA MARIA PIA (cf. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
Zli D
RICORRENTI
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Livorno.
All'udienza del 14/12/2023 le parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio specificate in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24.02.2023 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 29.06.1996.
1
I coniugi, personalmente presenti in udienza, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, e così la volontà di divorziare, come manifestata. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il ricorrente signor interveniva, quanto alle disposizioni di carattere accessorio, Pt_1 come munito di procura speciale notarile rilasciata in suo favore dal figlio CP_1
giusto atto del Notaio di Livorno del 29 novembre 2023, Repertorio
[...] Per_1
n.7323, allegata in copia agli atti di causa, finalizzata al trasferimento, in favore del figlio maggiorenne dei coniugi, elle unità immobiliari, di cui al seguito. C_1
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato (il 16.04.2015) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi
l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni previste anche agli interessi del figlio CP_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 29/06/1996 tra e Parte_1
MARIA PIA MATRONOLA e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1996 Parte 2 Serie A n. 172.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi confermato all'udienza del 14.12.2023, così dispone:
2
1) entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi versamento economico a titolo di assegno divorzile o a qualsiasi altro titolo;
2) continuerà a versare l'assegno di mantenimento a favore del figlio Parte_1 direttamente al medesimo, essendo maggiorenne, nella misura di Euro C_1
300,00 mensili con bonifico entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito bancario al conto corrente del figlio (che accetta, cfr. doc.7) con iban n°
[...];
3) si farà carico del pagamento delle spese straordinarie totalmente, Parte_1 nella misura cioè del 100%, previamente concordandole con il figlio, salvo quelle urgenti, e informando comunque la madre;
4) inoltre, i coniugi intendono dare assetto ai loro interessi immobiliari futuri in modo che ne tragga vantaggio sostanzialmente il figlio nel modo seguente:
A) con riferimento agli accordi di separazione, in particolare al punto 9 dell'omologa
(doc.8, secondo cui relativamente al contributo economico negli anni versato dal S. per lavori di ristrutturazione e manutenzione della casa coniugale di proprietà Pt_1 della S.ra di Via Kossuth 13 a Livorno, n.d.r.-, questa si Parte_2 impegna a versare, a titolo di rimborso, la somma di Euro 70.000,00 eurosettantamila/00 entro il giorno 30 giugno 2015 ed Euro 40.000,00 euroquarantamila/oo entro e non oltre tre anni dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per
l'udienza di separazione personale) i coniugi danno atto che è stata versata solo la prima somma e pertanto ad oggi residua il versamento della seconda somma pari a Euro
40.000,00 (euro quarantamila). rinuncia alla restituzione di questa Parte_1 seconda somma pari a Euro 40.000,00 nel caso in cui M P M non alieni la casa di Via Kossuth;
se la S.ra M deciderà, in qualsiasi momento, di vendere la casa di Via Kossuth, ella dovrà versare a Euro 40.000,00 entro tre mesi Parte_1 dall'atto di alienazione, data, quella dell'atto, dalla quale decorrerà la prescrizione del diritto alla restituzione, resta inteso che qualora M P M voglia comunque svincolarsi dall'obbligo della restituzione in occasione dell'eventuale vendita della casa di
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