Trib. Monza, sentenza 13/11/2024, n. 971

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 13/11/2024, n. 971
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 971
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 6436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa L G Presidente dott.ssa C C Giudice dott.ssa E M A G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a Milano il 04.07.1980 Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nata a Milano il 21.07.1979, Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. T B ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;

e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) La casa coniugale, sita in Sesto San Giovanni (MI), in via Volontari del Sangue n. 171, resta assegnata alla signora così come arredata. Pt_2
2) La figlia minore , anagraficamente e in via preferenziale collocata presso la madre nella Per_1 già casa coniugale, resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ai quali pertanto spetterà la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri.
2.1) Con riferimento al collocamento e alla residenza della minore, resta già bene inteso che la signora potrà trasferirsi con la figlia presso l'abitazione sita in Sesto San Giovanni, in via Pt_2
Umberto Fogagnolo n. 11, di cui la stessa è attualmente nuda proprietaria, sempreché la signora possa e lo desideri, con l'ulteriore intesa che resteranno invariati i tempi di collocamento di Pt_2 cui si dirà al punto 4 e seguenti.
2.2) Al fine di attuare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo tenendo


conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé;
in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
2.3) I genitori, oltre a cooperare nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sempre in funzione della crescita serena della minore, si impegnano reciprocamente:
a) ad agevolare in ogni modo possibile i rapporti tra la figlia e l'altro genitore;

b) a vivere i loro reciproci rapporti personali con uno spirito di armonia che permetta
l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali, riconoscendole entrambe necessarie per il pieno sviluppo ed equilibrio della minore;

c) a non denigrare sminuire o rappresentare in negativo agli occhi della figlia l'immagine dell'altro genitore, ma al contrario ad evidenziarne validità importanza e significato;

d) a non coinvolgere la figlia in eventuali tensioni fra essi genitori;

e) a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita della minore (es. scuola, insegnanti, attività, amici, ecc);

f) a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia;

g) a non usare il minore come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;

h) quando il genitore si sposta da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia.
3) A garanzia del diritto della minore a mantenere rapporti “significativi ed equilibrati” con entrambi i genitori, i coniugi convengono che il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia durante i giorni feriali, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore, nonché a fine settimana alternati dal sabato alla domenica.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, i coniugi convengono che la minore starà con il padre nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, nella settimana in cui la minore starà con il padre anche nel weekend, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, individuati in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;

-due giorni infrasettimanali, con pernottamento, nella settimana in cui la minore starà con la madre nel weekend, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;

- a weekend alternati.
In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento della minore, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri della minore in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro.
3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25
dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
3.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con
l'altro genitore.
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Oppure in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore per n. ..giorni consecutivi/anche non consecutivi da suddividersi in n. periodi che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie di ciascuno.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso
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