Trib. Gela, sentenza 12/11/2024, n. 253
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Testo completo
N. R.G. 1266/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE – LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, V A, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1266/2022, promossa da
, con l'avv. D C;
Parte_1
- Ricorrente -
contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta;
- Convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2022, ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale per sentir accogliere, nei confronti del
[...]
, le seguenti conclusioni: “- previa disapplicazione dell'art 1 Controparte_1
commi 121,122 e 124 della legge 107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 E ART 3
DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4
c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18.05.2022, ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale;- o in subordine previa, ove
d'uopo, sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da 121 a 124 l.
107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione al
disposto degli artt. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;- accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente quale docente assunto a tempo determinato a fruire della somma aggiuntiva di €500,00 per ogni anno scolastico di cui all'art. 1 c. 121 l.
107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto;
- condannarsi parte convenuta a riconoscere al ricorrente il diritto al pagamento delle spese per formazione di €500,00 per gli anni scolastici 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 in complessivi € 2000;
-in via subordinata, previo accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015, condannarsi il al riconoscimento delle somme di cui sopra a titolo di CP_1 risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.”.
A fondamento delle formulate domande ha dedotto, in punto di fatto, di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, quale docente di sostegno, in forza di CP_1
contratti a tempo stipulati fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza delle Controparte_1
domande attoree.
All'esito dell'udienza del 18 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso debba trovare accoglimento e ciò per le ragioni che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
L'art. 1 co. 121 L 107/2015 stabilisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
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digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della Corte di Giustizia dell'UE resa nella causa C-450/21, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere