Trib. Varese, sentenza 14/12/2024, n. 1059
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Testo completo
R.G. n. 924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.924/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VALMAGGIA MARINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CHRISTINA PRATI LUCCA e GRASSI RAFFAELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale ”.
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito così statuire: - dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi signori e autorizzandoli a vivere separati nel Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto;
- affidare congiuntamente i figli minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre con assegnazione del domicilio coniugale;
- il padre, terrà con sé i minori:
pagina 1 di 9 Nella settimana in cui lavora al mattino (ore 6/13) nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (da quando esce dal lavoro quando l'asilo è chiuso) alle ore 20.30 dopo averli fatti cenare;
il padre potrà tenere i bambini anche sabato dall'uscita dal lavoro sino alla domenica alle 20,30 dopo la cena.
Nella settimana in cui lavora al pomeriggio (ore 13/19) potrà tenere i figli i giorni martedì e giovedì prelevandoli all'asilo (da quando esce dal lavoro quando l'asilo è chiuso) riportandoli all'asilo la mattina successiva alle ore 7,30/8,00.
Il sig. dovrà comunicare i propri turni di lavoro con almeno due settimane di anticipo CP_1 indicando espressamente alla sig.ra i giorni in cui terrà presso i sé i bambini. Pt_1
Il genitore che ha il diritto di visita se impossibilitato per motivi di turni di lavoro dovrà organizzare la gestione dei bambini a mezzo dei nonni o familiari disponibili o, in mancanza, di baby sitter.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra le parti, anche durante le festività ed in particolare: nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle 9.30 alle 20.00, il giorno di natale (gli anni dispari) e il giorno di Santo EF (gli anni pari) oltre che il giorno 31 dicembre
(per il genitore che è stato con i bambini a natale) o il giorno 1 gennaio (per l'altro genitore);
nel periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di pasqua (gli anni dispari) o lunedì dell'Angelo (gli anni pari);
ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza;
nel periodo estivo il genitore non collocatario potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il giorno 30 aprile di ogni anno.
I bambini potranno trascorre due settimane all'anno con i nonni materni che potranno portarli così al mare.
- disporre un versamento a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento Controparte_1 dei figli e entro il giorno 1 di ogni mese, mediante bonifico Persona_1 Persona_2
€.250,00 per ciascun figlio pari ad €.500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat oltre al 50% alle spese straordinarie (scolastiche compreso asilo nido e scuola materna, ludico-sportive e mediche) secondo le linee guida del tribunale di varese con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
-disporre che la madre sig.ra percepisca al 100% l'Assegno Unico Inps”. Parte_1
per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
A) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi: i coniugi vivranno separati di letto, mensa e tetto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale specificando che tutte le decisioni relative alla loro
pagina 2 di 9 istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi saranno assunte dai coniugi di comune accordo tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei propri figli;
C) disporre quanto al regime di frequentazione e visita dei figli - che i coniugi gestiranno in autonomia senza intervento dei rispettivi genitori, salvo i casi di necessità – come segue:
1)Regime ordinario: = una settimana (coincidente con il turno lavorativo orario 6-13) il padre terrà con sé i figli nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (da quando esce dal lavoro nel periodo di chiusura dell'asilo) alle ore 20.30 dopo la cena;
il padre potrà tenere con sé
i figli anche il sabato dall'uscita del lavoro sino alla domenica ore 20.30, dopo la cena;
= la settimana successiva (turno lavorativo orario 13-19) il padre terrà con sé i figli il martedì e il giovedì prendendoli dall'asilo e riportandoli all'asilo la mattina successiva ad ore 7,30/8,00. Nei giorni in cui i figli staranno con il padre, sarà il padre stesso, e non più il nonno paterno, a riaccompagnare i bambini presso l'abitazione coniugale. I genitori potranno anche accordarsi che sia la madre a riprendersi i figli dalla casa paterna. Qualora, a causa delle diversa età dei figli, non fosse possibile effettuare il pernotto di entrambi ovvero, per motivi di salute dei figli, non fosse possibile la visita e frequentazione di uno di essi, la visita e frequentazione non sarà esclusa per entrambi i figli ma potrà essere attuata limitatamente ad uno dei due figli.
2) Vacanze estive: nel periodo 1/6 -10/9 di ogni anno, il sig. potrà trascorre con i figli un CP_1 periodo anche non consecutivo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il 30/04 di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire il contatto telefonico tra i figli e il genitore non presente quantomeno una volta al giorno.
3) Vacanze Natalizie: il sig. ha diritto di tenere con sé i figli, alternativamente con la CP_1 sig.ra , dalle 9.30 alle 20.00 un anno (anni dispari) il giorno di Natale e un altro anno (anni Pt_1 pari) il giorno di Santo EF;
un anno il giorno 31 dicembre (per il genitore che è stato con i figli il giorno di Natale) e un altro anno il giorno 1 gennaio (per l'altro genitore). Quando i minori staranno con il padre il giorno di Natale è previsto anche il pernotto con rientro dei figli presso la casa coniugale il 26 dicembre alla mattina.
4) Vacanze Pasquali: i minori staranno con un genitore il giorno di Pasqua (anni dispari) e con
l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo (anni pari) e così alternativamente di anno in anno. Quando
i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre, sarà previsto pernotto con rientro dei figli presso la casa coniugale la mattina del giorno di Pasquetta.
5) Per le restanti festività (civili e religiose) ponti e giorni di chiusura della scuola, verrà osservato l'ordinario regime di frequentazione e visita con la sola precisazione che nei giorni di compleanno dei bambini (10/3 per e 27/3 per ) i minori trascorreranno con un Per_2 Per_1 genitore il pomeriggio e con l'altro genitore la cena.
6) I minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno.
7) Stante la tenera età dei figli, entrambi i coniugi si asterranno, per congruo periodo di tempo, dall'inserire in famiglia, alla presenza dei figli, nuovi compagni e ciò comunque avverrà eventualmente ad di fuori della casa coniugale/ abitazione del padre.
pagina 3 di 9 D) disporre, tenuto conto degli obblighi di rimborso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.924/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VALMAGGIA MARINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CHRISTINA PRATI LUCCA e GRASSI RAFFAELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale ”.
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito così statuire: - dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi signori e autorizzandoli a vivere separati nel Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto;
- affidare congiuntamente i figli minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre con assegnazione del domicilio coniugale;
- il padre, terrà con sé i minori:
pagina 1 di 9 Nella settimana in cui lavora al mattino (ore 6/13) nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (da quando esce dal lavoro quando l'asilo è chiuso) alle ore 20.30 dopo averli fatti cenare;
il padre potrà tenere i bambini anche sabato dall'uscita dal lavoro sino alla domenica alle 20,30 dopo la cena.
Nella settimana in cui lavora al pomeriggio (ore 13/19) potrà tenere i figli i giorni martedì e giovedì prelevandoli all'asilo (da quando esce dal lavoro quando l'asilo è chiuso) riportandoli all'asilo la mattina successiva alle ore 7,30/8,00.
Il sig. dovrà comunicare i propri turni di lavoro con almeno due settimane di anticipo CP_1 indicando espressamente alla sig.ra i giorni in cui terrà presso i sé i bambini. Pt_1
Il genitore che ha il diritto di visita se impossibilitato per motivi di turni di lavoro dovrà organizzare la gestione dei bambini a mezzo dei nonni o familiari disponibili o, in mancanza, di baby sitter.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra le parti, anche durante le festività ed in particolare: nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle 9.30 alle 20.00, il giorno di natale (gli anni dispari) e il giorno di Santo EF (gli anni pari) oltre che il giorno 31 dicembre
(per il genitore che è stato con i bambini a natale) o il giorno 1 gennaio (per l'altro genitore);
nel periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di pasqua (gli anni dispari) o lunedì dell'Angelo (gli anni pari);
ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza;
nel periodo estivo il genitore non collocatario potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il giorno 30 aprile di ogni anno.
I bambini potranno trascorre due settimane all'anno con i nonni materni che potranno portarli così al mare.
- disporre un versamento a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento Controparte_1 dei figli e entro il giorno 1 di ogni mese, mediante bonifico Persona_1 Persona_2
€.250,00 per ciascun figlio pari ad €.500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat oltre al 50% alle spese straordinarie (scolastiche compreso asilo nido e scuola materna, ludico-sportive e mediche) secondo le linee guida del tribunale di varese con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
-disporre che la madre sig.ra percepisca al 100% l'Assegno Unico Inps”. Parte_1
per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
A) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi: i coniugi vivranno separati di letto, mensa e tetto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale specificando che tutte le decisioni relative alla loro
pagina 2 di 9 istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi saranno assunte dai coniugi di comune accordo tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei propri figli;
C) disporre quanto al regime di frequentazione e visita dei figli - che i coniugi gestiranno in autonomia senza intervento dei rispettivi genitori, salvo i casi di necessità – come segue:
1)Regime ordinario: = una settimana (coincidente con il turno lavorativo orario 6-13) il padre terrà con sé i figli nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (da quando esce dal lavoro nel periodo di chiusura dell'asilo) alle ore 20.30 dopo la cena;
il padre potrà tenere con sé
i figli anche il sabato dall'uscita del lavoro sino alla domenica ore 20.30, dopo la cena;
= la settimana successiva (turno lavorativo orario 13-19) il padre terrà con sé i figli il martedì e il giovedì prendendoli dall'asilo e riportandoli all'asilo la mattina successiva ad ore 7,30/8,00. Nei giorni in cui i figli staranno con il padre, sarà il padre stesso, e non più il nonno paterno, a riaccompagnare i bambini presso l'abitazione coniugale. I genitori potranno anche accordarsi che sia la madre a riprendersi i figli dalla casa paterna. Qualora, a causa delle diversa età dei figli, non fosse possibile effettuare il pernotto di entrambi ovvero, per motivi di salute dei figli, non fosse possibile la visita e frequentazione di uno di essi, la visita e frequentazione non sarà esclusa per entrambi i figli ma potrà essere attuata limitatamente ad uno dei due figli.
2) Vacanze estive: nel periodo 1/6 -10/9 di ogni anno, il sig. potrà trascorre con i figli un CP_1 periodo anche non consecutivo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il 30/04 di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire il contatto telefonico tra i figli e il genitore non presente quantomeno una volta al giorno.
3) Vacanze Natalizie: il sig. ha diritto di tenere con sé i figli, alternativamente con la CP_1 sig.ra , dalle 9.30 alle 20.00 un anno (anni dispari) il giorno di Natale e un altro anno (anni Pt_1 pari) il giorno di Santo EF;
un anno il giorno 31 dicembre (per il genitore che è stato con i figli il giorno di Natale) e un altro anno il giorno 1 gennaio (per l'altro genitore). Quando i minori staranno con il padre il giorno di Natale è previsto anche il pernotto con rientro dei figli presso la casa coniugale il 26 dicembre alla mattina.
4) Vacanze Pasquali: i minori staranno con un genitore il giorno di Pasqua (anni dispari) e con
l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo (anni pari) e così alternativamente di anno in anno. Quando
i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre, sarà previsto pernotto con rientro dei figli presso la casa coniugale la mattina del giorno di Pasquetta.
5) Per le restanti festività (civili e religiose) ponti e giorni di chiusura della scuola, verrà osservato l'ordinario regime di frequentazione e visita con la sola precisazione che nei giorni di compleanno dei bambini (10/3 per e 27/3 per ) i minori trascorreranno con un Per_2 Per_1 genitore il pomeriggio e con l'altro genitore la cena.
6) I minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno.
7) Stante la tenera età dei figli, entrambi i coniugi si asterranno, per congruo periodo di tempo, dall'inserire in famiglia, alla presenza dei figli, nuovi compagni e ciò comunque avverrà eventualmente ad di fuori della casa coniugale/ abitazione del padre.
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